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Il dlgs sulle agenzie di rating, spiegato

Prevedere, per gestori di Oicr e fondi pensione, un “ricorso meno esclusivo e meccanico ai rating del credito” emesso da agenzie private, adottando “procedure e modalità organizzative adeguate per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari in cui investono”. Questo quanto prevede il dlgs sulle agenzie di rating del credito, varato in prima lettura dal Consiglio dei ministri l’11 febbraio e che ha ricevuto il parere favorevole da parte delle commissioni Finanze di Camera e Senato.

Ora il dlgs, che attua la direttiva 2013/14/Ue in materia di agenzie di rating del credito, dovrà tornare in Cdm per il via libera definitivo. Lo schema di decreto modifica il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf), il Testo unico bancario (Tub) e il dlgs sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari. Vediamo le principali modifiche contenute nel decreto legislativo.

MODIFICHE AL TUF
Viene disposto l’obbligo per i gestori di Organismi di investimento collettivo del risparmio – Oicr (sia Organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari – Oicvm che Fondi di investimento alternativi – Fia), di adottare sistemi e procedure interne per la valutazione del merito di credito dei beni in cui gli Oicr investono, che non prevedano il ricorso esclusivo o meccanico ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un’entità o di uno strumento finanziario.

Viene quindi stabilito l’utilizzo dei soli rating emessi da agenzie stabilite e registrate nell’Unione. Banca d’Italia e Consob dovranno verificare l’adeguatezza delle procedure adottate dai gestori e valutare se l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi dalle agenzie di rating sia effettuato in modo da ridurre l’affidamento esclusivo o meccanico agli stessi.

La Consob diventa la responsabile della vigilanza sull’applicazione del regolamento, nonché della cooperazione e dello scambio di informazioni in ambito Ue. Consob, Bankitalia, Ivass e Covip sono le autorità settoriali competenti sulle diverse categorie di operatori (enti creditizi, società di investimento, imprese di assicurazione, enti pensionistici, società di gestione). Per chi non si attiene al regolamento in materia di rating del credito rischierà una multa da 5mila a 500mila euro.

MODIFICHE AL TUB
Viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.580 a 129.110 euro nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari in caso di violazione delle regole di utilizzo dei soli rating emessi da agenzie stabilite e registrate nell’Unione e obbligo di non affidarsi esclusivamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un’entità o di uno strumento finanziario.

FONDI PENSIONE
L’articolo 3 del dlgs prevede poi, anche da parte dei fondi pensione, l’adozione di procedure e modalità organizzative per la valutazione del merito di credito delle entità o degli strumenti finanziari in cui investono, evitando l’esclusivo o meccanico affidamento ai rating del credito emessi dalle agenzie di rating.

Nelle convenzioni di gestione sono indicati i criteri generali di valutazione del rischio di credito. La vigilanza sull’osservanza della norma spetta alla Covip, cui è affidato anche il compito di verificare che l’utilizzo dei riferimenti ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito sia effettuato in modo da ridurre l’affidamento esclusivo e meccanico agli stessi. VIC



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