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Le modifiche del governo al decreto Antiterrorismo

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Aumento, dagli attuali 1-4 anni di carcere a 2-5 anni, della pena prevista per chi è trovato in possesso di un documento falso valido per l’espatrio. E ancora: sarà arrestato in flagranza anche chi commette i delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso previsti dall’articolo 497-bis del codice penale (ora l’arresto per questo tipo reato è solo facoltativo). Lo prevede uno dei 6 emendamenti del governo al decreto Antiterrorismo, depositati nelle commissioni Difesa e Giustizia della Camera.

Un altro emendamento, intervenendo sul codice di procedura penale, potenzia gli strumenti utilizzabili per effettuare intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, consentendo anche “l’impiego di strumenti o di programmi informatici per l’acquisizione da remoto delle comunicazioni e dei dati presenti in un sistema informatico”. Viene inoltre aggiornato il dlgs 271/1989 sulle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, prevedendo che l’autorizzazione all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni potrà essere richiesta anche nel caso in cui i reati oggetto di indagine siano “commessi mediante l’impiego di tecnologie informatiche o telematiche”.

E ancora, tra le altre cose, viene “sempre consentita l’acquisizione di documentazione e dati informatici conservati all’estero, anche diversi da quelli disponibili al pubblico, previo consenso, in quest’ultimo caso, del legittimo titolare”.

Un altro emendamento del governo introduce norme per la tracciabilità delle armi e delle sostanze esplodenti. Tra le norme presenti quella che obbliga ogni impresa del settore (fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti, fabbricanti e commerciante di armi), a partire dall’entrata in vigore del provvedimento, a istituire “un sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della fornitura e durante l’intero ciclo di vita dell’esplosivo”. Prevista anche la possibilità di “consorziarsi con altre imprese al fine di istituire e condividere un sistema di raccolta automatizzato dei dati relativi alle operazioni di carico e di scarico degli esplosivi che consenta la loro pronta tracciabilità”.

I dati, da aggiornare e verificare periodicamente, dovranno poi essere comunicati al Viminale. Viene inoltre introdotto l’obbligo di denuncia anche “per i soli caricatori in grado di contenere un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte”. Di conseguenza la pena dell’arresto fino a 12 mesi o dell’ammenda fino a 371 euro viene prevista anche per chi detiene illegalmente i caricatori soggetti a denuncia. Il limite per adeguarsi alla nuova normativa viene fissato al 4 novembre 2015. Nuovi limiti anche l’uso di armi per la caccia.

Altra novità riguarda l’estensione dei benefici per i collaboratori di giustizia a chi ha commesso il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a fini di lucro. Inoltre, con un altro emendamento del governo, si stabilisce che “il contravventore al divieto di espatrio conseguente” alla misura della sorveglianza speciale con l’obbligo o il divieto di soggiorno viene “punito con la reclusione da uno a cinque anni”. (Public Policy) NAF


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