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Sospensione mutui: prorogato l’accordo Abi sino al 31 marzo

In attesa della nuova intesa prevista dalle Legge di Stabilità è stato prorogato l’accordo Abi imprese del 2013 su allungamento e sospensione mutui.

La sospensione mutui e l’allungamento del piano di ammortamento sono state sino ad oggi operazioni accessibili per le imprese grazie all’accordo Abi imprese del 2013, recentemente prorogato sino al 31 marzo in attesa di nuove iniziative connesse alla Legge di Stabilità, che consentano alle famiglie ed alle Pmi di accedere a condizioni agevolate sul credito. Avere la possibilità di congelare le rate del mutuo o accedere alla surroga del finanziamento costituisce un’ottima opportunità per i consumatori in difficoltà ed è estremamente utile per evitare spiacevoli casi di insolvenza bancaria. Al fine di individuare le proposte più interessanti del mercato creditizio è possibile informarsi su Mutuo Arancio, Barclays, Cariparma ed altri istituti di credito tenendo conto delle personali esigenze e possibilità finanziarie.

 

L’Accordo Abi sulla sospensione mutui

Le aziende che necessitino accedere alla sospensione mutui e all’allungamento del piano di ammortamento hanno tempo, fino al 31 marzo 2015, per usufruire dell’Accordo Abi 2013. La scadenza originaria era fissata per la fine del 2014, tale data è stata poi prorogata in attesa che una nuova intesa venga definita dalla Legge di Stabilità. E’ necessario, dunque, che le imprese presentino la domanda di sospensione (per 12 mesi) o allungamento delle rate del mutuo (finanziamenti già stipulati al momento della firma dell’accordo, il primo luglio 2013) entro la fine del mese.

Come previsto dalla Legge di Stabilità, Abi (Associazione bancaria italiana), Associazioni delle imprese e dei consumatori e Ministero dell’Economia e dello Sviluppo Economico sono tenuti a stipulare una nuova intesa che proroghi l’accordo per il credito 2013, in linea con la raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003.

Nel dettaglio, il comma 246 della Legge di Stabilità (legge 190/2014), prevede che nuove misure vengano redatte per i finanziamenti al fine di “sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2015 al 2017”.

 

Le regole della moratoria

Come leggiamo nell’accordo sul credito, possono beneficiare delle operazioni previste “le piccole e medie imprese (PMI) operanti in Italia, così come definite dalla normativa comunitaria, appartenenti a tutti i settori.” Unico requisito per richiedere la sospensione delle rate del finanziamento è che le Pmi al momento di presentazione della domanda, non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca o dall’intermediario finanziario vigilato come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né tantomeno procedure esecutive in corso.

Oltre alle operazioni di sospensione e allungamento dei finanziamenti è possibile avere accesso ad operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività, ovvero offerte di credito connesse ad aumenti dei mezzi propri realizzati dall’impresa.

In sintesi, dunque, ne consegue che, fino a quando non sarà individuata una nuova intesa tra le parti, le Pmi potranno continuare ad utilizzare l’accordo sui mutui, secondo regolamentazioni e termini previsti dall’accordo così come ora è formulato.



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