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Regolamentare il lobbying?

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Forse sarà “l’ennesimo tentativo non riuscito” di mettere le mani su un aspetto molto delicato e importante della nostra macchina legislativa. Eppure il dato inconfutabile è che questa volta esiste un testo base condiviso – si dice – tra le diverse proposte emerse nei mesi scorsi (una decina i DDL già presentati solo in questa legislatura).

E c’è una data, il 23 aprile, per presentare emendamenti e oltrepassare almeno il primo scoglio, ovvero il voto in Commissione Affari costituzionali al Senato. Il Disegno di legge Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso i decisori pubblici, del quale sono autori i senatori Orellana e Battista (ex M5S, ora rispettivamente Gruppo Misto e Autonomie), sembra davvero imprimere un’accelerata all’annoso tema della regolamentazione della rappresentanza di interessi.

Si tratterebbe, ove approvato, della creazione di un quadro regolatorio sui rapporti fra le Istituzioni e i gruppi di pressione, togliendoli dal cono d’ombra nel quale ora si trovano. Riconoscere innanzitutto istituzionalmente il lobbying e i lobbisti, e il loro ruolo, per fare sì che questi soggetti diventino formali interlocutori della politica sui temi che rappresentano.

Una legge importante, di cui l’Italia ancora non si è dotata, a differenza di altri Paesi dove il rapporto politica-lobby è pienamente compresa e regolamentata come parte del gioco democratico.

La proposta: un Registro dei lobbisti e un Comitato di controllo

Innanzitutto, il disegno di legge in questione istituisce un Comitato per il monitoraggio della rappresentanza di interessi presso Palazzo Chigi. Ruolo del Comitato, composto da quattro funzionari e che opportunamente prevede un ricambio dei componenti ogni quattro anni, è di gestire il Registro obbligatorio dei portatori di interesse. Ciascun portatore di interesse presenterà un proprio Codice di Condotta, posto al vaglio del Comitato (ma qui ci permettiamo di suggerire: perché non un Codice analogo per tutti?).

I soggetti iscritti al Registro avranno accesso a una Banca dati con le informazioni di interesse sui vari dossier normativi, ma soprattutto vedranno finalmente riconosciuta la prerogativa di poter partecipare ufficialmente all’attività legislativa con proposte di modifica, invio di note e analisi, richieste di incontro. Spunto interessante, la possibilità di partecipare alle attività di analisi e verifica dell’impatto della regolamentazione.

Le incompatibilità

Il disegno di legge affronta il tema delle incompatibilità, cercando di regolamentare innanzitutto il “revolving door”, fenomeno per cui dirigenti della Pubblica Amministrazione ed esponenti politici passano a ruoli decisionali in soggetti privati, portando con sé un prezioso e sensibile bagaglio di relazioni e informazioni.

Per loro, si istituirebbe un divieto di iscrizione al Registro per i due anni dalla data di cessazione dell’incarico pubblico. Troppo poco? Forse, ma il minimo accettabile è comunque garantito. Ciò che desta perplessità è invece il divieto di svolgere attività di rappresentanza di interessi imposto a giornalisti, pubblicisti o professionisti, iscritti all’Ordine.

Non si coglie in questa circostanza quale elemento debba precludere a chi scrive (o magari è solo iscritto all’ordine) di tutelare interessi particolari. Una modesta critica, che scaturisce anche dalla riflessione sulla complessità del mondo dell’informazione di oggi e sugli elastici confini ormai assunti dal giornalismo ai tempi del Web 2.0.

Gli articoli che riguardano le Sanzioni e l’Attività di vigilanza chiudono il Disegno di Legge che, per quanto migliorabile, ha l’indubbio merito di non approcciare la materia in termini punitivi (a differenza di alcune proposte che ad esempio attribuivano il coordinamento all’Autorità Nazionale Anticorruzione, tradendo una certa diffidenza aprioristica nei confronti del lobbying).

Giovanni Galgano, Public Affairs Advisors

 

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