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Reportage #GenderSensivity: intervista con Yuri Guaiana

La seconda parte del Reportage #GenderSensivity si apre con un’intervista a Yuri Guaiana, esponente dei Radicali, storico e attivista per i diritti degli omosessuali con l’associazione “Certi Diritti” di cui è il Segretario.

Questo ddl potrà incidere positivamente sulla vita degli omosessuali se approvato?

Credo di sì, in questo momento siamo in una situazione in cui le coppie omosessuali non hanno alcun diritto riconosciuto, mentre, se questo ddl venisse approvato così com’è, verrebbero riconosciuti quasi tutti i diritti, e i doveri, delle coppie sposate. Il punto però è: verrà approvato così il ddl Cirinnà? O verrà amputato della pensione di reversibilità e della Step Child Adoption? Ovviamente questo sarebbe del tutto inaccettabile. Già si propone una soluzione di ripiego che sarebbe andata bene negli anni ’90 e non oggi quando 14 paesi europei hanno già approvato il matrimonio egualitario. Non dimentichiamoci poi che questo ddl si rivolge anche alle coppie eterosessuali che da tempo chiedono un istituto più aperto ad uno spirito contrattuale, e quindi convenzionale, e meno inderogabile nei suoi contenuti.  Questo ddl si fa carico, sia pure in maniera assai limitata e imperfetta, anche di questa richiesta, ma naturalmente anche questo provvedimento rischia di essere stralciato.

Quali sono, secondo Lei,  gli aspetti di forza e di debolezza di questo provvedimento.

Il testo unificato, approvato dalla Seconda Commissione Permanente del Senato è valido e può rappresentare un buon inizio di discussione. L’idea di base che lo anima, secondo cui le unioni tra persone dello stesso sesso devono determinare effetti del tutto identici rispetto a quelli del matrimonio costituisce un condivisibile punto di partenza. Tuttavia, le diversità relative al nome dell’istituto, alle formalità di celebrazione e al divieto di adozioni sono assolutamente non condivisibili, in quanto perpetuano preconcetti discriminatori che bisognerebbe spazzare via e non rinnovare. Facendo un parallelismo, iperbolico, ma calzante, con la vicenda storica degli afroamericani, il nuovo testo, se approvato in questa forma, farebbe passare l’Italia da un regime schiavista a uno segregazionista dove ad essere riservati ad alcuni cittadini non sono più le scuole e i posti sull’autobus, ma gli istituti giuridici e il discrimine non sarebbe più il colore della pelle, ma l’orientamento sessuale dei cittadini. Certo passare da una condizione di totale esclusione a una di “segregazionismo giuridico” è un passo avanti, ma una riforma liberale che riconosca pienamente il principio di eguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, è tutt’altra cosa.

Individua quindi un problema dal punto di vista del rispetto del principio di eguaglianza?

Questo testo andrebbe a introdurre nell’ordinamento giuridico italiano un’esplicita discriminazione basata sull’orientamento sessuale, unico esempio ad eccezione della norma contenuta nella legge 40/2004 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita) per la quale la fecondazione assistita è preclusa alle coppie omosessuali, oltre ai single e alle donne in età non più fertile. In Germania, il paese modello a cui questo testo è ispirato, gli attivisti temono che la separazione degli istituti, il matrimonio e le Lebenpartnershaft, possa addirittura accrescere lo stigma nei confronti delle persone lesbiche e gay.

E qualche cosa di positivo, o qualche cosa che l’ha colpita positivamente?

L’istituto delle coppie di fatto. Un aspetto molto positivo è che sia aperto tanto alle coppie omosessuali, quanto a quelle eterosessuali. Tuttavia, il riferimento al regime convenzionale potrebbe essere più chiaro. Ove venisse fatta questa scelta, i binari entro cui esplicare l’autonomia negoziale delle parti dovrebbero essere meno rigidi, per non ricadere negli stessi limiti che l’istituto tradizionale del matrimonio determina.

E quali potrebbero essere le soluzioni?

La normativa dovrebbe prevedere anche la possibilità di ottenere un titolo di soggiorno e l’acquisto della cittadinanza per il convivente non italiano. Anche i conviventi dovrebbero avere pieno accesso alle adozioni nazionali e internazionali, nonché alla stepchild adoption e alle rivisitate norme sulla procreazione assistita. Le “convivenze di fatto”, come vengono impropriamente chiamate, si dovrebbero celebrare nel medesimo modo e determinare gli stessi effetti del matrimonio. Esse dovrebbero, in pratica, essere matrimoni, ma con una serie di differenze che recepiscono le moderne esigenze di maggiore libertà, duttilità dell’istituto e possibilità di esplicazione dell’autonomia privata. Ad esse non si dovrebbe applicare l’anacronistica normativa relativa alla promessa di matrimonio, né alcuni divieti matrimoniali, le norme sul lutto vedovile, le disposizioni, di derivazione canonica, sull’errore sulle qualità della persona e la lettura, al momento della celebrazione, di articoli del codice. Non si dovrebbero applicare inoltre i divieti di apporre condizioni, come d’articolo 108 del codice civile, e di modificare diritti e doveri previsti come d’articolo 160 dello stesso codice. Caratteristica delle “convivenze di fatto” dovrebbe proprio essere quella di poter, entro determinati limiti, scegliere il contenuto del proprio patto matrimoniale. I conviventi di fatto sono tali perché possono stabilire obblighi di assistenza diversi da quelli previsti dal codice civile e possono escludere l’obbligo di coabitazione. Le “convivenze di fatto” dovrebbero prevedere altre facoltà e possibilità non previste per il matrimonio, che le parti dovrebbero poter, prima di unirsi, scegliere insieme. Esse dovrebbero essere “un vestito confezionato su misura”, che le coppie scelgono liberamente per sé, unico e diverso da tutti gli altri, pur disegnato nell’alveo di un modello generale, con i conseguenti limiti.

Secondo la prof.ssa Ruspini, non sarà sufficiente per cambiare le cose, ma è un inizio. Cosa occorrerà fare per incidere davvero, per far sì che le cose cambino?

Quello che occorrerebbe veramente fare, a distanza di 40 anni dall’ultima riforma del diritto di famiglia, sarebbe proprio quella di approvare una moderna e complessiva nuova riforma del diritto di famiglia capace di soddisfare le esigenze di tutti, unificare finalmente le norme già esistenti in tema di diritto di famiglia e dare così luogo a un’unica e organica legislazione. Ciò permetterebbe inoltre di ripulire la materia da tutte quelle disposizioni di legge sopravvissute alle ragioni per cui erano state scritte e divenute pertanto del tutto illogiche e anacronistiche.

Può fare un esempio?

Un solo esempio per chiarirci: nel nostro codice civile, al titolo VII del libro primo, relativo alla filiazione, sussiste ancora la norma che attribuisce il figlio alla madre e di conseguenza al marito della donna, se nato entro centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e prima che siano trascorsi trecento giorni dallo scioglimento di esso, poiché tali date erano state dettate dalle cognizioni della scienza medica dell’epoca di Ippocrate! Una tale riforma dovrebbe prevedere necessariamente il matrimonio egualitario e un paniere d’istituti alternativi al matrimonio civile aperti a tutti. Queste caratteristiche venivano fatte proprie dalla proposta di legge Amore Civile, elaborata nel corso del 2008 da diversi giuristi, sociologi, psicologi, membri di associazioni legate alle problematiche famigliari e depositata in Parlamento dai deputati e senatori radicali che oggi stiamo aggiornando.

Inoltre, occorre menzionare esplicitamente l’irrilevanza dell’orientamento sessuale in tutti gli istituti creati dalla riforma, compreso il matrimonio civile, per evitare dubbi sul l’interpretazione futura della riforma e, soprattutto, per rispondere alla richiesta delle coppie omosessuali di ottenere una legittimazione primaria. Infine, è assolutamente necessario evitare gli appesantimenti di natura burocratica, sia nella fase costitutiva, per la quale basterebbe la registrazione della coppia presso un ufficio comunale così da dare rilevanza sociale a una scelta, senza i costi eccessivi che comporterebbe il recarsi da un notaio, sia in quella di cessazione, evitando le lungaggini ben conosciute dai coniugi che devono aspettare tre anni, nella migliore delle ipotesi, per ottenere il divorzio.

“Assurdità antropologica”, “forzatura ideologica”, “ideologia gender” ne ho discussocon Aurelio Mancuso con la prof.ssa Elisabetta Ruspini, vorrei chiederlo anche a Lei. Che cosa ne pensa di queste reazioni da parte di Chiesa, movimenti politici conservatori e di destra?

La chiesa e i conservatori stanno alzando il tiro poiché si rendono conto che stanno perdendo anche questa partita. Ormai sono allucinati e vedono ciò che non esiste, come appunto l’ideologia gender. Come ha scritto Chiara Lalli, “le Cassandre della “ideologia del gender” combattono contro un nemico che hanno immaginato, o che hanno costruito, stravolgendo il reale, per renderlo irriconoscibile e poterlo così additare come un mostro temibile”. Ormai adottano persino gli stratagemmi linguistici di un regime come quello putiniano che parla di “omosessualismo” e ci accusano di voler attentare a diritti umani fondamentali come quello della libertà d’espressione, se non addirittura di totalitarismo, evocando appunto gli -ismi dello scorso secolo. Operano impunemente il ribaltamento continuo della realtà. Se non fosse una logica assai pericolosa, farebbe pesino sorridere. Costoro, apposto di baloccarsi con astruse teorie e perfide chimere, dovrebbero semplicemente spiegarci perché una famiglia tradizionale con due figli, uno etero e uno omosessuale, dovrebbe vedersi privati della possibilità  di vedere entrambi i propri figli coronare il proprio amore sposandosi e creandosi una loro famiglia.

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