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Pensioni, la Corte costituzionale presenta il conto degli anni ’60

Leggo sinceramente interessato la lunga sentenza della Corte Costituzionale che ha sganciato una bomba a frammentazione sulla nostra contabilità pubblica, e provo a mettere a tacere i miei istinti belluini che mi urlano nella pancia che no, non è giusto che adesso, come peraltro avevo immaginato in tempi non sospetti, mi toccherà pagare il conto dell’ennesima lotteria sulle pensioni.

In fondo che ne so: non sono un giurista né un tecnico della materia. E poiché sono stato educato al rispetto dei valori repubblicani, del principio della separazione dei poteri e tutte quelle belle cose che ci ripetono ogni giorno, mi impongo di essere ragionevole e leggo cercando di non rimane impigliato nella ragnatela giuridica tessuta dai giudici costituzionali.

La prima informazione utile che ne traggo è che la Corte Costituzionale è stata chiamata in causa dal Tribunale di Palermo, sezione lavoro, chiamato a decidere su una causa intentata da un qualcuno, e poi dalla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Emilia Romagna e sezione Liguria, che fra il maggio e il luglio scorso hanno sollevato questione di legittimità costituzionale sul comma 25 dell’articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, poi convertito con legge 22 dicembre 2011.

Si tratta del famoso “Salva Italia” del governo Monti che dispose “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.

Nella narrativa leggo anche che il giudice palermitano aveva rilevato “che la discrezionalità di cui gode il legislatore nella scelta del meccanismo perequativo diretto all’adeguamento delle pensioni, fondata sul disposto degli artt. 36 e 38 Cost., ha trovato il proprio meccanismo attuativo nel sistema di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, introdotto dall’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale). Aggiunge che il blocco introdotto dalla normativa censurata reitera, rendendola più gravosa, la misura di interruzione del sistema perequativo già a suo tempo sancita dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, che era limitata ai soli trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS, nonostante il monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 316 del 2010, teso a rimuovere il rischio della frequente reiterazione di misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo”.

Il riferimento alla legge del 1969, che poi è stata quella che insieme a quella del 1965, ha provocato l’incredibile espansione della nostra spesa pensionistica, mi fa capire subito che coloro che oggi lamentano la sentenza della Corte trascurano di ricordare che i guasti provocati dall’imprevidenza politica alla nostra previdenza pubblica sono conseguenza di un passato tanto lontano quanto tremendamente attuale. E mi fa specie che oggi tutti sembrino cadere dalle nuvole.

I giudici della Corte dei Conti dell’Emilia Romagna, nel rimettere la loro ordinanza alla Corte, sottolineavano “l’illegittimità delle frequenti reiterazioni di misure intese a paralizzare il meccanismo perequativo (fissato con legge del ’65 e del ’69, ndr) sottolineando, altresì, il carattere peggiorativo della norma censurata rispetto all’art.1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 così determinando il blocco dell’adeguamento dei trattamenti superiori a tre volte, anziché a otto volte, rispetto al trattamento minimo INPS”.

La Corte dei Conti sottolinea pure che “tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età ed impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte costituzionale” e come “l’intervento legislativo evidenzi il carattere sempre più strutturale del meccanismo di azzeramento della rivalutazione e non quello di misura eccezionale, non reiterabile, senza osservare il monito espresso dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 316 del 2010″, deducendone che “la norma censurata si presenta lesiva anche del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, giacché i pensionati adeguano i programmi di vita alle previsioni circa le proprie disponibilità economiche, con conseguente pregiudizio per le aspettative di vita di questi ultimi”.

Quindi bloccare per due anni la rivalutazione delle pensioni tre volte sopra il minimo incide sulle aspettative di vita dei pensionati.

Non paga, la Corte dei Conti ha anche invocato la Convenzione europea dei diritti dell’uomo “richiamando poi il principio della certezza del diritto, quale patrimonio comune degli Stati”,e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Per attimo vorrei tanto essere pensionato anch’io.

La Corte dei Conti della Liguria, fra le altre cose, osserva che “la pressante esigenza di rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario (delle pensioni, ndr), che garantisce il soddisfacimento degli stessi bisogni alimentari, sarebbe irrimediabilmente frustrata”. Quindi bloccare per due anni la rivalutazioni delle pensioni tre volte sopra il minimo espone i pensionati al rischio di patire la fame.

Dulcis in fundo, la Corte dei Conti sottolinea che “la Corte costituzionale ha riconosciuto, con la sentenza n. 316 del 2010, la legittimità di temporanee sospensioni della perequazione, anche se limitate alle pensioni di importo più elevato”.

L’INPS, costituitosi in giudizio, ha ricordato che “che la norma censurata si limita a sospendere l’operatività del meccanismo rivalutativo esistente per un breve orizzonte temporale e a salvaguardare le posizioni più deboli sotto il profilo economico, evidenziando, altresì, come la Corte, con la sentenza n. 316 del 2010, abbia già deciso, respingendola, analoga questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 19, della legge n. 247 del 2007 ed
aggiungendo che la mancata perequazione per un tempo limitato della pensione non incide sulla sua adeguatezza, in particolare per le pensioni di importo più elevato”.

Scusate la prolissità, ma credo dica molto della sostanza la qualità degli argomenti.

La Corte Costituzionale, dopo aver riunito i vari giudizi, è entrata nel merito, giudicando inammissibili alcuni dei rilievi prodotti, fra i quali quelli relativi alla violazione delle convenzioni internazionali e alla natura tributaria del prelievo che violerebbe gli articoli 2,3, 23 e 53 della Costituzione.

Laddove la Corte Costituzionale ha dato ragione ai ricorrenti è quella relativa “agli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione” e l’origine di tale decisione è la legge 903 del 1965, che fissò l’obbligo per i pensionati della perequazione automatica.

In sostanza, la Corte Costituzionale ci ha semplicemente presentato un conto che matura da cinquant’anni.

Questa storia merita di essere raccontata a parte.

Visto che ancora oggi siamo chiamati a pagarne le conseguenze.


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