Il decreto prevede all’art. 23 la proposta di Modifica all’articolo 4 della legge 300/1970, Statuto dei Lavoratori. La norma disciplina, da allora, se e come i datori di lavoro possono usare impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo sul posto di lavoro e l’intervento aggiornato normativo si sta rendendo necessario perché l’evoluzione tecnologica e le strumentazioni che i datori di lavoro oggi possono utilizzare hanno determinato una serie di dubbi in merito alla sua applicabilità, in particolare del comma II che oggi obbliga le aziende a raggiungere un accordo sindacale quando utilizzano sistemi di controllo per esigenze produttive, organizzative o di sicurezza e da cui ovviamente deriva anche la possibilità di controllo dell’attività lavorativa.
La norma è stata oggetto di pronunce della Corte di Cassazione, (sentenza n° 15892/2007, n° 4375/2012 che riguardano rispettivamente il controllo dei parcheggi aziendali e ai sistemi di content filtering). Inoltre anche la sentenza della Corte di Cassazione n° 2722/2012, ha ammesso controlli difensivi preventivi e reattivi nonché illeciti che si risolvono nel mero non lavoro e altri che pongono in essere anche una aggressione a un bene oggetto di tutela di titolarità dell’azienda, che prevedono di evitare l’accordo sindacale escludendo quindi che in certe situazioni siano già escluse dal campo di applicazione dell’Art. 4 comma 2 legge 300/1970.
E’ evidente che essendosi aggiornate le tecniche anche informatiche legate alla sicurezza, ed essendoci sempre stato comunque un controllo indiretto del comportamento del lavoratore sul posto di lavoro, la situazione giurisprudenziale deve aggiornarsi anche per le possibili nuove installazioni e della conseguente (o meno) applicabilità dell’obbligo di accordo sindacale che comunque rimane necessario.
Il decreto prevede alcune novità. Rispetto l’installazione di nuovi impianti audiovisivi e altri strumenti (telecamere, personal computer, ecc) l’elemento fondamentale della proposta di riforma è che viene inserita fra le finalità perseguite la “tutela del patrimonio aziendale”, non presente nell’attuale dizione normativa; Vengono esclusi i sistemi di controllo accessi (intendendo gli accessi fisici ai locali e, interpretando in via estensiva la parola “accesso”, in accessi logici ai sistemi informatici) e controllo presenze (così superando la sentenza della Corte di Cassazione n° 15892/2007 sopra richiamata), restano materia di accordo sindacale tutti i sistemi di controllo che non siano originari dello strumento messo nella disponibilità del lavoratore o che comunque raccolgano informazioni ulteriori rispetto al mero “accesso” ai locali fisici o ai sistemi, cioè “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”, ovvero un personal computer o un device mobile ma non invece alle apparecchiature, sistemi o strumenti che, gestiti dal datore di lavoro e che rappresentano un elemento in più “aggiunto” allo strumento, non utilizzato per l’attività lavorativa, permettono il controllo indiretto dell’attività del lavoratore (o alcune operazioni effettuate come il cambio di SIM o lo scarico di APP o, lo spostamento geografico tramite sistemi di geolocalizzazione).
Inoltre “Le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196”: occorre quindi rispettare, per poter utilizzare legittimamente le evidenze raccolte tramite i sistemi di controllo, l’obbligo informativo di cui all’art. 13 d.lgs 196/03e quanto previsto dal Provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del primo marzo 2007 (adozione di un disciplinare interno redatto in forma non generica).
In termini sostanziali dunque il decreto comporta che, fermo il tema dell’articolo 4 Statuto dei Lavoratori, resta indispensabile comunque applicare in modo completo la normativa in materia di protezione dei dati personali che pone vincoli molto importanti al potere datoriale di porre in essere attività di raccolta di dati personali tramite sistemi di controllo.
E su questa materia occorre ulteriore chiarezza.