Nel 2016 entreranno in vigore i nuovi requisiti minimi per le agenzie di stampa candidate a fornire i loro notiziari al governo. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con deleghe all’editoria Luca Lotti, ha infatti firmato la settimana scorsa l’attesa direttiva che stabilisce i nuovi criteri a cui il Dipartimento dell’editoria della presidenza del Consiglio dovrà attenersi per selezionare le testate con cui stipulare convenzioni di acquisto dei servizi giornalistici per la presidenza stessa, i ministeri e le altre strutture interne dell’esecutivo.
In particolare, secondo il testo definitivo, che Public Policy ha potuto visionare, il governo potrà acquistare solo le agenzie di stampa che, “anche in associazione tra loro”, soddisfino i seguenti requisiti: almeno 50 giornalisti assunti a tempo indeterminato, esclusivo e a tempo pieno inquadrati ai sensi dell’art. 1 del Cnlg; tre sedi sul territorio nazionale; 15 ore di trasmissione al giorno per sette giorni a settimana, con possibile deroga “nel caso in cui si acquistino servizi specialistici, che per loro natura non contemplino la possibilità o l’utilità di una copertura dei giorni festivi”; 500 lanci giornalieri; abbonamento oneroso a 30 testate, il cui corrispettivo sia al netto di eventuali rapporti di acquisto di beni e/o servizi da parte dell’agenzia stessa con la medesima testata, con la copertura di 10 regioni.
Gli stessi requisiti, “dovranno essere posseduti in proprio da ciascuna agenzia a partire dal 2017”. Ci sono poi alcuni parametri economici. Si prevede che il corrispettivo riconosciuto a ogni singola agenzia “non superi il 45% dell’ammontare dei ricavi dell’anno precedente”. Inoltre, la scelta dell’amministrazione sui servizi da acquistare e sulla determinazione del corrispettivo terrà conto dell’eventuale ricorso agli ammortizzatori sociali, in considerazione della diminuzione della capacità produttiva che ne consegue.
COSA CAMBIA CON LA NUOVA DIRETTIVA – Così come avveniva negli scorsi anni, l’acquisto delle agenzie di stampa, come spiega lo stesso regolamento, continua ad essere effettuato mediante la procedura a negoziazione privata senza bando, prevista dalla disciplina sui contratti pubblici laddove non sia possibile effettuare confronti concorrenziali.
Il Dipartimento dell’editoria infatti, “in ragione della specialità dei servizi in questione”, si legge, “può fare ricorso alle norme che consentono per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l’aggiudicazione con procedura negoziata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara”.
Pur in questa cornice normativa, il governo adotta ora formalmente, per individuare le agenzie a cui rivolgersi, dei “criteri oggettivamente misurabili” che “guardano alle dimensioni e all’organizzazione, e che possono essere considerati indicativi, sia pure con qualche approssimazione, della capacità di esprimere un’offerta informativa più completa e di migliore qualità”.
In passato il Dipartimento per l’editoria si era rivolto solo alle agenzie “a diffusione nazionale”, facendo riferimento alla definizione contenuta nella legge dell’editoria (la 416/81). Secondo la norma, rientrano in tale categoria le agenzie distribuite in abbonamento ad almeno 15 testate quotidiane in 5 regioni, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato, e che effettuino trasmissioni per almeno 12 ore al giorno per 5 giorni settimanali.
Questi requisiti erano però, fino ad oggi, adottati informalmente (peraltro la definizione normativa di agenzia a diffusione nazionale era riferita originariamente all’erogazione di sussidi a fondo perduto e non all’acquisto). Con la direttiva di palazzo Chigi invece i nuovi parametri vengono adottati in un regolamento e resi vincolanti. In ogni caso, chiarisce il documento, il possesso dei requisiti “è necessario ma non sufficiente” ai fini della stipula di contratti con la presidenza dal 2016. La presidenza del Consiglio procederà infatti “a una valutazione dettagliata dell’offerta giornalistica” dei servizi “per accertarne la congruità con le esigenze dell’amministrazione”.
I CONTRATTI TRA GOVERNO E AGENZIE DI STAMPA – Il governo ad oggi acquista notiziari da 11 diverse agenzie di stampa, che soddisfano i ‘vecchi’ requisiti delle ‘agenzie a diffusione nazionale’. Come riportato nei capitoli di spesa del bilancio della presidenza del Consiglio, i contratti nel 2015 ammontano a 30,6 milioni di euro (36 milioni nel 2014). La revisione dei criteri, si apprende dalla direttiva, nasce “dall’opinione condivisa che questi debbano essere affinati, anche alla luce della riduzione delle risorse disponibili, per garantire la migliore qualità dei servizi e l’aderenza alle esigenze delle amministrazioni destinatarie”.
La stessa direttiva afferma poi che gli importi delle convenzioni “contribuiscono in maniera determinante al fatturato delle agenzie interessate“, per cui il loro venir meno potrebbe comportare perdite d’esercizio non sostenibili. Il ‘tetto’ del ‘peso’ della convenzione governativa sui ricavi degli anni precedenti fissato dal regolamento a una soglia comunque decisiva per l’equilibrio di bilancio (il 45%), punta a evitare questa eventualità, riducendo tuttavia la dipendenza delle aziende editoriali dalle convenzioni pubbliche e incentivandone la ricerca del proprio equilibrio sul mercato privato.
Sempre a proposito dell’importanza che le convenzioni governative rivestono per le agenzie di stampa convenzionate, nel regolamento si legge anche che “diversi criteri di individuazione dei contraenti”, o “significative riduzioni o spostamenti di risorse, avrebbero effetti non secondari su questo particolare mercato”.
Con il nuovo regolamento, le agenzie che già soddisfano i requisiti per poter rinnovare i contratti nel 2016 verranno sottoposte alla valutazione dei servizi offerti, le altre dovranno invece procedere a nuovi investimenti, oppure ad associazioni temporanee finalizzati a raggiungere le soglie stabilite. Dal 2017 i requisiti saranno accettati solo per singoli soggetti, e dunque, per rispettarli, le agenzie potranno, oltre a investire autonomamente, procedere a fusioni. (Public Policy) LEP