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Cessione del quinto: cosa succede in caso di perdita del lavoro?

La cessione del quinto è senza dubbio una delle soluzioni di prestito più apprezzate dai dipendenti pubblici e dai pensionati che consente di ottenere della liquidità da impiegare per qualsiasi necessità, dall’acquisto di un’abitazione o di un’auto, fino ad un viaggio. La possibilità di restituire l’importo richiesto attraverso delle rate che vengono detratte mensilmente dallo stipendio o dalla pensione, rende questa soluzione particolarmente comoda e accessibile. Se siete quindi interessati a valutare questa formula di finanziamento, consultare le proposte per la cessione del quinto del comparatore SuperMoney e degli altri portali vi consentirà di individuare rapidamente la soluzione più conveniente e adatta alle vostre esigenze.

Soggetto alla Direttiva 2008/48/CE del Parlamento e del Consiglio europeo relativa alle norme e alle procedure applicate dal mercato creditizio, anche questa soluzione di finanziamento deve garantire la trasparenza dei termini contrattuali e quindi la tutela dei diritti dei risparmiatori. Per questo vi raccomandiamo nel momento in cui state per sottoscrivere un contratto di verificare che tutte le informazioni relative al costo del credito siano fornite in modo chiaro e trasparente. Solo in questo modo potrete essere consapevoli dei vostri diritti e doveri.

Cessione del quinto: cosa succede in caso di licenziamento?

Occorre precisare che nel momento in cui si sottoscrive un contratto per la cessione del quinto si è obbligati a stipulare delle polizze assicurative: una sul rischio vita, obbligatoria per tutti, e l’altra sul rischio impiego, richiesta a discrezione della banca o della società finanziaria prescelta. Nel caso di interruzione improvvisa del rapporto di lavoro occorre quindi specificare la motivazione. Nel caso di licenziamento, il dipendente che ha sottoscritto un contratto per la cessione del quinto potrà estinguere il debito residuo accedendo al TFR maturato e accantonato in azienda.

Se il debito residuo è superiore rispetto all’ammontare del trattamento di fine rapporto, il lavoratore dovrà estinguere la parte residua del debito tramite un bonifico. Nel caso in cui il TFR fosse superiore alla somma restante da restituire, la compagnia assicurativa procederà con un atto di pignoramento di una parte dello stipendio o della pensione, che sarà usata come rimborso del debito e il lavoratore non sarà più debitore dell’istituto di credito, ma della compagnia assicurativa.

E se l’azienda fallisce?

Se la perdita del lavoro è invece dovuta a motivazioni non direttamente riconducibili al lavoratore o alla sua cattiva condotta ma al fallimento dell’azienda, sarà necessario l’intervento della compagnia assicuratrice con cui si è stipulata la polizza obbligatoria rischio impiego. L’insoluto verrà segnalato comunque alle centrali rischi finanziari e il datore di lavoro verrà etichettato come un cattivo pagatore, con inevitabili limitazioni in caso di future richieste di accesso al credito.

 

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