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La delega appalti cambia, soprattutto per i privati

Circoscrivere ai soli concessionari privati l’obbligo di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150mila euro con procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. È, a quanto si apprende, una delle ipotesi di modifica al ddl delega appalti, in esame in commissione Ambiente alla Camera.

Al momento il ddl approvato in Senato prevede l’obbligo per tutti i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici già esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare tutti i contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150mila euro con procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato.

Per le concessioni già in essere è previsto un periodo transitorio non superiore a dodici mesi ed escludendo dall’obbligo solo le concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e le concessioni in essere affidate con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, per le quali continuano comunque ad applicarsi le disposizioni in materia di affidamento di contratti di appalto vigenti alla data di entrata in vigore della legge.

L’obiettivo dell’emendamento è di circoscrive l’ambito di applicazione ai soli concessionari privati, in quanto la disciplina per i concessionari pubblici è già dettata dalla disciplina vigente. Per i concessionari privati è previsto – a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge – un aumento della percentuale minima dei lavori che sono tenuti ad affidare a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica, dal 60% attualmente previsto per le concessioni assentite al 30 giugno 2002, al 70% per tutte le concessioni.

“È necessario – si legge in una relazione – al fine di non rallentare la prosecuzione dei programmi di investimento e di consentire al contempo interventi mirati nei casi più critici (es. lavori di particolare criticità esecutiva con particolare riguardo ad opere già in esercizio, subentro in caso di abbandono del cantiere, cantieri critici in termini di sicurezza), di non prevedere l’obbligo di affidare il 100% dei lavori, ma di consentire la possibilità, per una percentuale limitata, di avvalersi di società collegate, nel rispetto peraltro dei principi comunitari”.

La norma, una volta emendata, prevederebbe: una verifica, su base quinquennale, in sede di aggiornamento dei piani finanziari vigenti e sulla base di quanto eseguito, con l’obbligo di recupero nel quinquennio successivo in caso di mancato raggiungimento della citata percentuale di affidamento a terzi; l’obbligo per i concessionari che, alla data di entrata in vigore della legge, avessero eseguito un ammontare di lavori affidati attraverso gara, inferiori ai limiti normativi vigenti al momento degli affidamenti, di recuperare comunque la quota nel quinquennio successivo.

E ancora: la facoltà per i concessionari che abbiano già eseguito tramite gara una percentuale superiore ai limiti normativi vigenti al momento degli affidamenti di recuperare detto esubero nel periodo residuo della concessione. Tenuto conto della natura privatistica dei soggetti cui la norma è rivolta, dell’assunzione del rischio che sugli stessi grava nello svolgimento delle attività oggetto della concessione, nonché della necessità di tempi rapidi negli approvvigionamenti, l’emendamento non prevede alcun obbligo di affidamento mediante gara pubblica di servizi e forniture, spiega ancora la relazione. FRA


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