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Disabilità, cosa cambia per i docenti di sostegno

Come noto, la legge 107/15, La Buona Scuola, contiene ai commi 180 e 181 dell’unico art.1, 9 deleghe al Governo, i cui decreti dovrebbero essere emanati entro 18 mesi dalla pubblicazione della legge, ossia entro gennaio 2017.
Le 9 deleghe riguardano alcuni argomenti: 1) un nuovo Testo Unico sull’istruzione che riordini tutta la materia; 2) formazione iniziale dei docenti della scuola secondaria; 3) inclusione disabilità e docenti di sostegno; 4) revisione dell’istruzione professionale statale e raccordo con la formazione professionale regionale; 5) sistema integrato di istruzione ed educazione dalla nascita a 6 anni (0-6); 6) Diritto allo studio; 7) promozione della cultura umanistica, del patrimonio artistico e musicale; 8) Riordino scuole all’estero; 9) certificazione delle competenze e revisione esami di stato.

Oggi nella giornata dedicata alle persone disabili, sottolineiamo l’urgenza di soffermarci sulla questione delle alunne e alunni diversamente abili e delle novità da introdurre perché a loro sia assicurata una scuola accogliente. Le proposte ci sono e riguardano l’istituzione di figure specialistiche, anche se la conservazione del termine “docente” di sostegno non fa fare il balzo in avanti da noi auspicato; l’individuazione di standard minimi di prestazione, la previsione di organismi territoriali di supporto.

Contemporaneamente si deve operare in due direzioni, una immediata e una di prospettiva. La riorganizzazione del ruolo degli attuali insegnanti di sostegno entro una diversa organizzazione del lavoro che coinvolga tutti gli insegnanti (superamento della rigidità della classe, della lezione frontale, ecc..) anche attraverso mirata formazione in servizio. Uno stato giuridico e contrattuale specifico e unico per tutti gli insegnanti di sostegno di ogni ordine e grado scolastico. Eliminata la divisione in aree disciplinari per i docenti di sostegno della scuola secondaria (L.128/2013), è irrazionale mantenere l’equiparazione del loro stato giuridico e contrattuale a quello dei docenti disciplinaristi, ivi compreso l’orario di cattedra.Obbligatorietà nella formazione iniziale di tutti i docenti di un numero di crediti per l’inclusione e il sostegno alle disabilità.

In prospettiva, in un’ottica avanzata di organizzazione del lavoro partecipata e condivisa, in cui la personalizzazione dell’insegnamento/apprendimento diventi la norma, non saranno più necessari “insegnanti di sostegno”, perché l’inclusione sarà compito di tutti gli insegnanti. Serviranno invece figure specialistiche “non” insegnanti (gli insegnanti mantengono nel loro “DNA” l’aspirazione alla propria “cattedra”). Professionisti non “dedicati” agli alunni disabili, ma ad accompagnare e orientare il lavoro di tutti gli insegnanti. Figure formate con “laurea magistrale”, di cui va costruito il profilo professionale e che non devono essere relegate al solo ambito scolastico. Gli organismi operanti a livello territoriale per il supporto all’inclusione sono assolutamente necessari, a loro va attribuita la responsabilità per i rapporti con le scuole, gli specialisti, le famiglie, la ricerca e l’università, il mondo del lavoro ecc.

Devono anche servire da sportello unico per i genitori, punto di riferimento per il disbrigo delle pratiche burocratiche, per le certificazioni, per i permessi, per le relazioni con enti e altri servizi e per l’aiuto alla collocazione nel mondo del lavoro. E anche sul versante lavoro, nuove figure di operatore del welfare familiare, con opportuna preparazione specialistica potrà essere un punto di riferimento anche in un sistema a rete per le piccole e medie aziende per sviluppare tutte le novità introdotte sia nel Jobs Act, che nella legge di Stabilità e nella Riforma delle Pubblica Amministrazione: norme e prassi legate all’organizzazione aziendale che coniuga flessibilità e congedi a maggiore produttività e bilanciamento tra vita e lavoro anche in presenza nell’azienda di persone affette da patologie ingravescenti o da lavoratrici e lavoratori che hanno in famiglia necessità di tempi di cura e di lavoro compatibili.


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