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L’Agcom non può emettere un Regolamento sul diritto d’autore

Riceviamo e volentieri pubblichiamo

Il 3 dicembre la Corte Costituzionale ha depositato la sentenza n 247 del 2015, che ha affrontato l’arcinoto tema del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, e dei possibili conflitti tra i poteri regolamentari che l’Agcom si è attribuita con proprio Regolamento, rispetto alle   norme primarie che le consentirebbero tali attività. La Corte ha emesso una sentenza estremamente articolata, con alcuni punti fermi.

Innanzitutto la Consulta non ha respinto alcun ricorso, dal momento che di fronte alla Corte Costituzionale si decide della costituzionalità o meno di norme di legge rimesse all’attenzione della Corte da un Giudice, in questo caso il TAR del Lazio, e non dei ricorsi di una parte privata, come se ci si trovasse di fronte ad un normale Tribunale.

Si tratta evidentemente di una improprietà linguistica in cui è incorso il VicePresidente dell’Associazione Confindustria Cultura, ovvero una delle Associazioni che era presente di fronte alla Corte Costituzionale, Enzo Mazza.

La Corte non ha rigettato o accolto la questione di costituzionalità, bensì ha dichiarato la rimessione operata dal TAR inammissibile per ragioni formali, ovvero perché la stessa Ordinanza del TAR non era chiara nel richiedere alla Corte una presa di posizione precisa sulla costituzionalità delle norme.

La questione di costituzionalità dunque non è stata decisa, ovvero la Corte non è entrata nel merito di ciò che le ha rimesso il TAR, con la conseguenza peraltro di poter risollevare in qualsiasi momento la questione di fronte ad un qualsiasi Giudice.

Perché però questa pronuncia è fondamentale per il successivo cammino del Regolamento che l’Agcom, a questo punto in piena autonomia ha varato, e senza la copertura normativa delle norme di riferimento, almeno stando a quanto ricostruito dalla Corte?

Perché la Consulta ha messo nero su bianco in modo lineare che le norme invocate dal TAR per giustificare i possibili poteri regolamentari dell’Agcom in materia di diritto d’autore, non attribuiscono ad Agcom il potere di emettere un Regolamento sul diritto d’autore.

Si legge infatti nella sentenza:  “4.1.– Occorre preliminarmente osservare che le disposizioni censurate non attribuiscono espressamente ad Agcom un potere regolamentare in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”.

Ed ancora:

“A prescindere da ogni considerazione sulla accuratezza della ricostruzione del quadro normativo e della interpretazione datane dal rimettente, è evidente che nessuna delle disposizioni impugnate, in sé considerata, dispone specificamente l’attribuzione all’autorità di vigilanza di un potere regolamentare qual è quello esercitato con l’approvazione del regolamento impugnato nei due giudizi davanti al TAR. Esso è desunto dal giudice a quo, in forza di una lettura congiunta delle previsioni sopra esaminate, che non risulta coerentemente o comunque adeguatamente argomentata.”

L’Agcom, secondo queste parole, molto semplicemente non ha ricevuto dalla legge specificamente il potere di emettere un Regolamento sul diritto d’autore.

Vedremo come prenderanno i Giudici della nostra Penisola (non solo il Tar a cui ritornerà la palla e che dovrà decidere nel caso di specie) ma anche tutti i giudici della giurisdizione amministrativa e delle altre giurisdizioni che stanno affrontando il tema della legittimità dei poteri dell’Agcom, il deposito di una sentenza della Corte Costituzionale che dichiara espressamente questa assenza di potere regolamentare. E, che, si ricordi, non è in alcun modo impugnabile.

L’Autorità può fare finta di niente, come ha fatto finora, sino al punto di ignorare anche quello che dice il consesso più autorevole che esiste nel nostro Paese, e può anche ignorare le decine di Studiosi di ogni branca del diritto che le hanno consigliato, anche nei giorni scorsi, di riflettere, ma non può ignorare le conseguenze di queste parole su ogni singolo atto di qualsiasi autorità giurisidizionale e non, chiamata ad affrontare  anche uno solo dei temi correlati al diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica.

E, allor apparirà chiaro che tutto questo è stato solo un enorme spreco di soldi e di tempo ai danni dei Consumatori e dei cittadini italiani del web.

*nota di trasparenza. Chi scrive ha assistito alcune Associazioni nel giudizio di fronte al TAR ed in quello di fronte alla Corte Costituzionale

Fulvio Sarzana, Avvocato, Titolare dello Studio Legale Sarzana e Associati

 


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