La Commissione Ue ha precisato in un documento ufficiale le condizioni da rispettare perché le autorità di risoluzione possano escludere alcuni titoli dalla svalutazione prevista dal bail-in (fino all’8% del passivo) in caso di risoluzione di una banca in crisi. La direttiva in materia (Brrd) aveva già definito i principi generali, ma aveva anche delegato alla Commissione un regolamento per chiarire meglio le condizioni. Il regolamento, firmato da Jean-Claude Juncker, è stato appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrerà in vigore dal 21 giugno.
In passato il governo e la Banca d’Italia hanno spesso chiesto flessibilità nell’applicazione del bail-in. Il regolamento della Commissione sembra andare in una direzione differente, limitando le possibili deroghe a poche situazioni di estrema gravità. Per esempio, uno dei casi principali per l’esclusione del bail-in secondo la Brrd (articolo 44), è quello di un «ampio contagio» che «perturberebbe gravemente il funzionamento dei mercati finanziari, provocando una grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro o dell’Unione». La definizione di «ampio contagio» non è però univoca (basti pensare a quanto accaduto in Italia dopo la risoluzione delle quattro banche). Il regolamento della Commissione ha ammesso che il bail-in porta con sé «un rischio intrinseco di contagio».
Tuttavia, questo rischio «non dovrebbe essere considerato automaticamente un motivo per escludere le passività». Inoltre il testo di Bruxelles ha ricordato che il contagio può essere diretto o indiretto. Il primo caso si realizza quando le perdite innescate dalla risoluzione e dal bail-in possono portare al default o a gravi problemi di solvibilità delle controparti della banca in crisi. Tuttavia, anche in questo caso, «la possibilità che uno o più enti finanziari si ritrovino in dissesto o in difficoltà in diretta conseguenza del bail-in non dovrebbe determinare l’esclusione automatica delle passività dal bail-in», è scritto nel documento. «Le decisioni in materia di esclusioni dovrebbero essere prese in funzione dei rischi sistemici cui potrebbe dare luogo il contagio». In particolare le autorità di risoluzione dovranno considerare la possibilità di «dissesti a catena» e la «rilevanza sistemica delle controparti a rischio di dissesto».
Margini più ampi per un’esclusione del bail-in, a una prima lettura, sembrano riguardare i rischi indiretti, per esempio legati alla perdita di fiducia di alcuni soggetti (come i depositanti) o agli effetti sui prezzi delle attività. «Un’importante via di contagio indiretto può essere la perdita di fiducia nei mercati del finanziamento al dettaglio e all’ingrosso: prosciugamento dell’offerta, costituzione di margini più elevati imposta in generale o agli istituti con caratteristiche analoghe a quelle dell’ente in dissesto, o svendita di attività da parte di enti con carenze di liquidità», ha osservato Bruxelles. Questo scenario appare più vicino a quello visto dopo la risoluzione delle quattro banche italiane. Ma in ogni caso, prima di poter escludere titoli dal bail-in, le autorità di risoluzione devono dimostrare di aver considerato molti fattori, che la Commissione ha elencato in dodici punti, a cominciare dalle dimensioni e dalle interconnessioni delle banche coinvolte nelle possibili turbolenze.
Insomma la clausola di «ampio contagio» appare piuttosto difficile da applicare, se non per situazioni di rischi sistemici davvero rilevanti, che quindi potrebbero riguardare solo banche molto grandi e interconnesse: gli istituti di questo tipo (e viene da pensare innanzitutto alle grandi banche d’investimento tedesche e francesi) avrebbero una strada più semplice per ottenere esclusioni dal bail-in. Gli altri casi sono un’incognita. Nei giorni scorsi Peter Praet, membro belga del comitato esecutivo e capoeconomista Bce, è stato netto in una conferenza a Bruxelles in materia di stabilità finanziaria: «La principale preoccupazione è che il bail-in per istituzioni grandi e complesse non è ancora stato sperimentato», ha sottolineato. Nonostante i chiarimenti della Commissione, le decisioni finali sul bail-in saranno legate alle interpretazioni dei tecnici e probabilmente ai condizionamenti politici. Il primo passo spetterà all’autorità di risoluzione Ue. In seguito la Commissione dovrà decidere entro 24 ore se vietare o chiedere di modificare l’esclusione proposta.
Il regolamento Ue ha precisato anche le condizioni per applicare le altre esenzioni previste dalla Brrd, legate all’impossibilità di sottoporre a bail-in una passività entro un tempo ragionevole, alla necessità di continuità delle funzioni essenziali e infine a una distruzione di valore tale da provocare perdite maggiori per gli altri creditori rispetto al caso in cui fosse applicata l’esclusione.
(Articolo pubblicato su MF/Milano Finanza, il quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi)