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Ddl lavoro autonomo, allerta professionisti?

AS 2233 (qui il testo) sul lavoro autonomo,  una domanda alle imprese committenti.

L’articolo 10 prevede al comma 1: La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare“.

A mio parere questa norma che sembra formulata per la  tutela dei lavoratori,  tuttavia rischia di essere un boomerang per il settore dei liberi professionisti e penalizzare in particolare le donne e coloro che, non più giovani ma ancora troppo giovani per la pensione, potrebbero avere problemi di salute o altri impedimenti.

Infatti le imprese committenti che magari devono assumere un professionista o lavoratore autonomo per un lavoro che deve concludersi entro una certa data (es. consulenza per la predisposizione degli allegati tecnici per la partecipazione ad una gara per un appalto) potrebbero decidere di non voler rischiare l’interruzione della prestazione contrattuale da parte del lavoratore  a causa del verificarsi di una gravidanza o di uno stato malattia, o di altro evento che potrebbe, in caso si fosse in presenza delle fattispecie previste dal comma sopra citato, far scattare  la previsione della sospensione, mettendo a rischio l’obiettivo aziendale che ha determinato la necessità della consulenza stessa. 

Se la norma non dovesse cambiare, la conseguenza sarebbe quella che le imprese saranno costrette ad optare per altre soluzioni se non addirittura verso la scelta di consulenti maschi, magari non coniugati e soprattutto senza prole.  Questo anche per non essere doppiamente danneggiate sia dal dover ricorrere ad un sostituto/a che, sempre che se ne trovi uno disposto a completare il lavoro lasciato a metà da altri, non potrebbe essere considerato/a responsabile dell’esecuzione complessiva della prestazione finalizzata alla realizzazione dell’oggetto contrattuale, ma solo della parte di relativa competenza dalla data del suo subentro,  sia dal dover poi essere comunque obbligate a completare la consulenza con il primo lavoratore/lavoratrice al suo rientro dopo il periodo di sospensione, quando la consulenza stessa oramai  potrebbe essere, anzi certamente non è, più necessaria.

Cosa ne pensate? Cosa pensano i committenti e cosa i professionisti? Come migliorare la norma?

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