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Cosa prevede la legge Cirinnà per le coppie etero

Domenica 5 giugno è entrata in vigore la legge Cirinnà sulla disciplina delle unioni civili e delle convivenze. Gran parte della discussione politica e della risonanza mediatica si è concentrata sulle unioni civili tra omosessuali, a causa del loro effetto dirompente sulla visione tradizionale della famiglia. Gli effetti pratici saranno invece scarsi: il governo ha previsto 7.500 unioni nel primo anno di applicazione della legge e poi 2.500 all’anno per gli anni successivi. Le coppie eterosessuali conviventi, interessate alla riforma, sono invece oltre un milione. Anche qui non sono mancate le polemiche.

In caso di scioglimento della relazione, il legislatore ha infatti previsto la possibilità che il giudice stabilisca, per un periodo limitato e proporzionato alla durata della convivenza, un diritto agli alimenti a favore della parte che versa in stato di bisogno è non è in grado di provvedere al proprio mantenimento. L’avvocato Annamaria Bernardini de Pace, il sociologo Paolo Crepet, l’ex portavoce di Forza Italia Daniele Capezzone e molti altri hanno protestato che in questo modo si introdurrebbe un dovere giuridico in un rapporto che, per scelta, dovrebbe essere all’insegna della libertà assoluta (altrimenti avrebbero scelto di sposarsi). In realtà la legge Cirinnà attribuisce alle parti solo delle facoltà e anche l’obbligo alimentare a carico dell’ex convivente è del tutto residuale: viene, infatti, dopo quello posto a carico dell’ex coniuge, dei genitori, dei figli, dei generi e delle nuore, dei suoceri, e precede solo quello tra fratelli.

La legge prevede anche la possibilità per i conviventi di stipulare un contratto di convivenza per regolare i loro rapporti patrimoniali, ma lo stesso accordo può essere sciolto anche con un atto unilaterale, basta che una parte vada dall’avvocato a dichiarare che ci ha ripensato e che intende recedere dal contratto. Con effetti paradossali: se, per ipotesi, nel contratto si prevede, in caso di scioglimento della convivenza, l’attribuzione di una certa somma o di un vitalizio, e poi la parte che si era obbligata ci ripensa, può annullare facilmente l’impegno preso. In caso di futuro scioglimento della convivenza, l’altra parte non potrà pretendere più nulla. Insomma, un contratto scritto sulla sabbia.

(Pubblicato su Italia Oggi, quotidiano diretto da Pierluigi Magnaschi)
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