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Tutte le novità negli adempimenti in caso di assenza dal lavoro per malattia

sanità

Farà dottrina la sentenza di Cassazione emessa a fine luglio sul tema malattia dei lavoratori in merito ai diritti e doveri. Infatti a verificare l’invio del certificato di malattia deve essere anche il lavoratore, un doppio adempimento dunque: avvisare tempestivamente il datore di lavoro della propria assenza, obbligo previsto da contratto; verificare che la procedura telematica di trasmissione del certificato di malattia, da parte del medico curante, all’Inps sia avvenuta correttamente, anche richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.

Non è sufficiente, quindi, richiedere al medico il certificato. A chiarirlo è stata la Corte di Cassazione con la sentenza n.15226/2016 con la quale ha stabilito che nel caso in cui l’Inps non riceva il certificato di malattia è legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore intimato per una prolungata assenza ingiustificata, non avendo potuto il datore di lavoro effettuare alcun controllo (Civile Sent. Sez. Lavoro Num. 15226 Data pubblicazione: 22/07/2016).

Nel caso in esame, il CCNL applicato in azienda (violazione e/o falsa – applicazione dell’art. 7 della L.n. 300 del 1970, dell’art. 2119 c.c. anche in relazione all’articolo 69 del CCNL dei metalmeccanici) prevedeva l’obbligo per il lavoratore di avvisare il datore di lavoro, in caso di malattia, entro il 1° giorno di assenza e di inviare all’azienda entro 2 giorni dall’inizio della malattia il certificato medico attestante la malattia o il suo prolungamento. In assenza di tali comunicazioni l’assenza va considerata ingiustificata. Questa è la situazione portata all’attenzione della Corte che ha pertanto ritenuto legittima la massima sanzione visto che la contrattazione collettiva applicata prevede proprio il licenziamento in caso di assenza ingiustificata protratta oltre i 4 giorni consecutivi. E’ bene dunque, che il lavoratore, in caso di assenza dal lavoro per malattia si faccia rilasciare il certificato medico, rendendosi reperibile nel domicilio indicato per le visite fiscali dell’Inps. Tra gli obblighi del medico figura invece l’invio telematico dell’attestato medico all’Istituto di Previdenza, entro il giorno seguente a quello in cui è iniziato l’evento, mentre il lavoratore dovrà provvedere alla trasmissione della copia del documento al datore di lavoro entro due giorni (basta il numero di protocollo, con cui l’azienda può verificare l’attestato sul sito INPS).

Novità anche per le visite fiscali. Il lavoratore deve sottostare agli accertamenti sanitari diretti a controllare la giustificazione dell’assenza in caso di infermità (ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto dei Lavoratori). Le visite possono essere predisposte sia dal datore di lavoro sia dall’INPS. Sono interessati, con orari differenti, sia i lavoratori dipendenti del settore pubblico sia quelli del privato. È necessario garantire la reperibilità in specifiche fasce orarie, che sono cambiate dal 2015: statali e personale enti locali: reperibilità per l’intera settimana, festività comprese, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00; lavoratori settore privato: reperibilità intera settimana compresi week-end e festivi, dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Il Jobs Act ha esteso ai dipendenti del settore privato l’esclusione in caso di malattie gravi (per seguire terapie salvavita anche in orari di visita fiscale), a fronte della presentazione al datore di lavoro e all’INPS della documentazione medica attestante la malattia. L’elenco sulle terapie che dispensano dalla reperibilità è contenuto – nel caso dei dipendenti pubblici – nell’art. 10 del Decreto Legge 15 settembre 2000, secondo cui i giorni di malattia esenti da visita fiscale sono quelli del ricovero, anche in day hospital, per eseguire la terapia (in questo caso non serve il certificato medico).

In generale, dunque, non vi è obbligo di reperibilità in caso di assenza dal lavoro per: malattia in cui a rischio è la vita stessa del dipendente; infortunio sul lavoro; patologie per cause di servizio; gravidanza a rischio; ricovero ospedaliero; eventi morbosi connessi all’invalidità attestata. Importante la circolare INPS n. 95/2016 che definisce quando un lavoratore può considerarsi esonerato dalle visite fiscali dell’INPS, individuando le patologie che ne danno diritto: “patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria”; “stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%”. Per i casi particolari, la Circolare fornisce apposite linee guida per i medici che redigono i certificati di malattia.


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