Nella bolletta di luglio non c’è il canone Rai 2016: è normale? Se la bolletta fa riferimento al periodo maggio-giugno sì, basta aspettare quella successiva.
Da quest’anno il canone Rai viene addebitato direttamente nella bolletta elettrica, più precisamente nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016. Ad oggi, però, molti consumatori lamentano di aver ricevuto bollette luce prive dell’addebito della tassa televisiva e sono preoccupati di poter passare delle grane per un errore del proprio gestore elettrico.
A questo proposito, però, va detto che nella maggior parte dei casi non c’è nulla di cui preoccuparsi, come vedremo più nel dettaglio in questo articolo. Allo stesso modo, anche per chi si trovasse nella situazione opposta, ovvero per chi si fosse trovato l’addebito del canone pur essendone esente, è molto semplice non pagarlo o chiederne il rimborso.
NELLA BOLLETTA DI LUGLIO NON C’è IL CANONE RAI: CHE FARE?
Nella maggior parte dei casi è normale non aver ancora visto l’addebito del canone Rai 2016 in bolletta: quella ricevuta a luglio molto probabilmente fa riferimento al periodo di fatturazione maggio-giugno e la prima tranche del canone sarà addebitata in quella successiva, relativa al periodo luglio-agosto. In ogni caso, per stare più tranquilli, è possibile fare una verifica contattando il proprio gestore e domandando se la tassa risulta già pagata dalla compagnia e per quando è previsto l’addebito sulla bolletta elettrica.
Nel caso in cui effettivamente ci fosse stato un errore, è possibile versare l’importo del canone Rai tramite modello F24, proprio come accade per gli abitanti di alcune isole non connesse alla rete elettrica nazionale, utilizzando i seguenti codici: TVRI per rinnovo abbonamento e TVNA per nuovo abbonamento
Questa operazione deve essere fatta entro il 31 ottobre 2016.
ADDEBITO ERRATO DEL CANONE RAI: SI DEVE PAGARE LO STESSO?
Prendiamo invece il caso di un consumatore che, pur essendo esente dal pagamento della tassa tv, si ritrova invece l’addebito nella propria bolletta. Il motivo può essere un semplice errore, oppure la presentazione tardiva della domanda di esonero. Le dichiarazioni inviate per posta tradizionale a ridosso del termine del 30 giugno potrebbero infatti non essere state processate correttamente.
Ma cosa deve fare per non rischiare di incorrere in sanzioni per il mancato pagamento della tassa televisiva? In questi casi è possibile procedere al pagamento parziale della fattura, versando la sola quota elettrica secondo le modalità previste dal proprio gestore. In molti casi basta semplicemente pagare l’importo ridotto, dal momento che questo andrà a coprire prioritariamente la quota energia. A questo punto l’Agenzia delle Entrate effettuerà le verifiche del caso e, se effettivamente si aveva diritto all’esenzione, non occorrerà fare altro.
Nel caso in cui si fosse già provveduto al pagamento del canone non dovuto, magari a causa di una svista, è possibile chiederne il rimborso. L’istanza di rimborso può essere presentata per via telematica a partire dal 15 settembre, tramite l’apposita app web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa, l’istanza può essere scaricata sempre dal sito dell’Agenzia, compilata e presentata tramite raccomandata all’indirizzo: Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale 1 di Torino – Ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino. In questo caso è essenziale ricordarsi di allegare anche una fotocopia di un documento di identità valido.