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Link ad opere protette in rete, la Corte di Giustizia Ue mette i paletti

Una delle caratteristiche della comunicazione in rete, la messa a disposizione di contenuti “linkati” da altre fonti in rete è destinata ad essere modificata in modo sostanziale dopo i limiti che i giudici della Corte di Lussemburgo hanno posto con la sentenza resa nella giornata di ieri.

La questione sollevata davanti alla Corte di Giustizia EU riguardava, GS Media che gestisce il sito Internet GeenStijl, su cui figurano, secondo le informazioni ivi contenute, «notizie, rivelazioni scandalistiche e inchieste giornalistiche su argomenti leggeri e con tono scherzoso», e che è uno dei dieci siti di attualità più visitati dei Paesi Bassi. Nel 2011 la GS Media ha pubblicato un articolo e un link che rimandava i lettori verso un sito australiano ove erano messe a disposizione fotografie della sig.ra Dekker. Tali foto erano pubblicate sul sito australiano senza il consenso della Sanoma, l’editore della rivista mensile Playboy che detiene i diritti d’autore delle foto in questione. Malgrado le ingiunzioni della Sanoma, la GS Media ha rifiutato di sopprimere il link di cui trattasi. Quando il sito australiano ha eliminato le foto su richiesta della Sanoma, il sito GeenStijl ha pubblicato un nuovo articolo contenente anch’esso un link verso un altro sito, su cui era possibile vedere le foto in questione. Quest’ultimo sito ha anch’esso dato seguito alla richiesta della Sanoma di rimuovere le fotografie. Gli internauti che visitavano il forum di GeenStijl hanno successivamente caricato nuovi link che rimandavano ad altri siti dove le fotografie potevano essere consultate.

La Corte EU, dopo aver sottolineato che Internet riveste un’importanza particolare per la libertà d’espressione e d’informazione e che i link contribuiscono al suo buon funzionamento nonché allo scambio di opinioni e di informazioni, ha chiarito dove invece la messa a disposizione di link costituisce una violazione dei diritti di copyright.

Pertanto, secondo i giudici comunitari, ai fini della valutazione individualizzata dell’esistenza di una «comunicazione al pubblico», qualora il collocamento di un link verso un’opera liberamente disponibile su un altro sito Internet sia effettuato da una persona senza fini di lucro, occorre tener conto della circostanza che tale persona non sia a conoscenza, e non possa ragionevolmente esserlo, del fatto che detta opera fosse stata pubblicata su Internet senza l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore. Infatti, tale persona non agisce, di regola, con piena cognizione delle conseguenze del suo comportamento, per fornire ai propri clienti l’accesso a un’opera pubblicata illegittimamente su Internet.

Per contro, qualora sia accertato che detta persona era al corrente, od era tenuta ad esserlo, del fatto che il link da essa collocato forniva l’accesso a un’opera illegittimamente pubblicata, ad esempio perché ne era stata avvertita dai titolari del diritto d’autore, la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una «comunicazione al pubblico». Lo stesso vale nell’ipotesi in cui detto collegamento consenta agli utenti di eludere misure restrittive adottate dal sito contenente l’opera protetta per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati.

Peraltro, qualora il collocamento di link sia effettuato a fini di lucro, è legittimo aspettarsi che l’autore di tale collocamento realizzi le verifiche necessarie per garantire che l’opera di cui trattasi non sia illegittimamente pubblicata. Pertanto, deve presumersi che tale collocamento sia intervenuto con piena cognizione del fatto che l’opera è protetta e che il titolare del diritto d’autore potrebbe non aver autorizzato la pubblicazione su Internet. In siffatte circostanze, e a condizione che tale presunzione non sia confutata, l’atto di collocare un collegamento cliccabile verso un’opera illegittimamente pubblicata su Internet costituisce una «comunicazione al pubblico».

La decisione rafforza da un lato il contrasto alla pirateria digitale, sempre più connessa anche alla messa a disposizione di link a video, audio, foto o software e fotografie coperte da diritti d’autore, e dall’altro pone dei seri paletti anche alla cattiva abitudine di molti siti media di linkare a contenuti non propri impostando la propria linea editoriale proprio sull’aggregazione di link non autorizzati dai legittimi titolari dei diritti.

L’importante sentenza giunge peraltro a pochi giorni dalla presentazione della proposta di revisione del copyright a livello EU che la Commissione ha elaborato negli ultimi mesi nell’ambito della propria Agenda Digitale.

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