Da molti anni il rapporto tra mondo digitale, partecipazione politica e diritto di voto è al centro di studi, dibattiti, analisi, tentativi ed esperimenti, anche di successo.
L’attenzione su questi temi è da tempo accresciuta dal fatto che, sia in Italia sia in altri Paesi, movimenti politici nuovi sono sorti utilizzando in forma massiccia e positiva le risorse del mondo digitale, così come è rimasta famosa la fortissima influenza che il mondo di Stanford e della tecnologia digitale hanno avuto nel 2008 sull’elezione presidenziale di Barack Obama.
Il rapporto tra diritto di voto e mondo digitale, peraltro, è allo stesso tempo semplice ed estremamente complesso.
È pacifico che sia possibile – e a certe condizioni anche estremamente positivo – l’uso di strumenti digitali per esercitare il diritto di il voto, raccogliere i voti espressi e scrutinarli con tempi e costi assai minori rispetto ai sistemi tradizionali.
Molto meno pacifico, invece, è che nel mondo digitale sia possibile anche assicurare ai cittadini la tutela di alcuni diritti essenziali che nella nostra Costituzione – e più in generale nella democrazia dei moderni – costituiscono elementi irrinunciabili del diritto di voto.
Il riferimento è ad esempio alla segretezza, difficile da assicurare soprattutto se il voto è espresso attraverso uno strumento digitale in remoto, ovvero attraverso Internet.
Non meno difficile è garantire l’effettiva libertà nell’esercizio del voto, a meno che le garanzie non siano assicurate dal luogo in cui il voto viene espresso.
Lo stesso si può dire per quanto riguarda l’esercizio personale del diritto di voto. L’uso di un device, infatti, permette l’identificazione dello strumento, ma non assicura l’identità del suo utilizzatore.
In altre parole, se per esercizio del diritto di voto in ambito digitale si intende l’utilizzo di un qualunque strumento collegamento alla Rete, senza garanzia di segretezza, libertà e personalità di espressione del voto, i dubbi sulla sua praticabilità sono molti.
Questo non significa che non si possa superare l’attuale sistema di espressione del voto, optando per strumenti digitali. Il problema riguarda però le circostanze e le condizioni nelle quali il voto viene espresso, al fine di garantire quei principi costituzionali di libertà, segretezza e personalità del voto.
Un secondo profilo estremamente delicato riguarda la necessità di assicurare la non modificabilità del voto ed evitare ogni forma di manipolazione illecita del sistema – come ad esempio l’inserimento di voti mai espressi o l’attribuzione di voti a soggetti che hanno rinunciato a esercitare il proprio diritto – capace di modificare i risultati della consultazione.
Un eventuale ricorso a modalità digitali di espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie richiede perciò elevatissime misure di sicurezza e protezione dei voti e del sistema utilizzato per raccoglierli e scrutinarli. In particolare è opportuno pensare a sistemi digitali che non operino attraverso la Rete ma usino canali di trasmissione dei dati dedicati e nell’ambito di un sistema chiuso.
In Italia esistono già esperienze di questo tipo estremamente positive. Da anni il ministero dell’Università e della ricerca usa sistemi digitali per la formazione delle commissioni di concorso o per l’elezione di componenti di organi consultivi collegiali come il Consiglio nazionale universitario.
Il punto cruciale è operare in un sistema digitale chiuso che protegga il voto da forme di hackeraggio.
Finora si è parlato del diritto di voto previsto da norme costituzionali o legislative, e comunque nell’ambito di procedimenti con effetti giuridici definiti. Diverso il discorso sull’uso delle tecniche digitali per ampliare la partecipazione dei cittadini, sia con riferimento ai procedimenti decisionali nell’ambito di organizzazioni politiche o sociali, sia per conoscere e controllare i comportamenti dei propri rappresentanti, o di quanti hanno compiti e poteri decisionali che incidono direttamente o indirettamente sulla vita di individui e comunità. In tal senso l’auspicio è chiaramente quello di incentivare la partecipazione.
In questo ambito l’uso delle tecnologie digitali può consentire una costante, concreta e reale pubblicità delle riunioni e delle assemblee nelle quali si discutono e si assumono decisioni che riguardano tutti. Basti pensare a come lo streaming riesca a rendere effettivamente conoscibili non solo i contenuti delle decisioni di un’assemblea, ma anche i modi e le ragioni dei diversi decisori che conducono verso i risultati.
L’utilità del mezzo sarebbe poi potenziata se le registrazioni streaming delle riunioni di assemblee politiche e amministrative – la cui pubblicità è garantita dalla legge – fossero conservate in siti accessibili per garantirne la visione continua di tutti gli interessati. Particolarmente innovativo sarebbe poi lo studio di un sistema che consenta ai componenti delle assemblee elettive di conoscere in tempo reale sia il numero di quanti da remoto stanno assistendo ai lavori, sia le opinioni che questi volessero manifestare.
Gli indicatori di ascolto utilizzati dai media commerciali – in particolare nei talk show – forniscono un utile esempio di imitazione. Quanto alla possibilità di conoscere le opinioni di chi da remoto assiste alle riunioni, si potrebbe pensare ad esempio a un uso dedicato degli hashtag, non a caso utilizzati anche dai media commerciali.
Un sistema del genere consentirebbe a tutti di formarsi delle opinioni motivate su temi che interessano la collettività e, allo stesso tempo, potrebbe rendere meno astratti dibattiti spesso retorici e frequentemente puramente declamatori.
In sostanza l’uso delle tecnologie digitali può aprire molti e importanti scenari per forme più solide e ampie di partecipazione e controllo democratico. Scenari che meritano certamente di essere esplorati, anche facendo tesoro della capacità, già dimostrate da alcuni movimenti e partiti, di saper usare queste tecnologie per costruire un rapporto permanente e virtuoso con i cittadini.
Francesco Pizzetti (Docente di Diritto costituzionale presso l’Università di Torino, già presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali)
(L’articolo di Francesco Pizzetti è tratto dall’ultimo numero della rivista Formiche)