La Banca centrale europea (Bce) ha avviato ieri una consultazione pubblica riguardante il “Progetto di guida alla verifica dei requisiti di professionalità e onorabilità” con il quale viene illustrato il modo in cui la Vigilanza bancaria della Bce valuta l’esperienza, le competenze e l’adeguata levatura degli esponenti aziendali candidati a ricoprire un incarico negli organi di amministrazione di una banca.
Ai sensi dell’art. 91 della CRD IV, la norma in consultazione si applica, dunque, ai membri degli organi di amministrazione con funzione di gestione (membri esecutivi) e con funzione di supervisione strategica e di controllo (membri non esecutivi) di tutti i soggetti sottoposti alla vigilanza diretta della Bce e agli enti meno significativi nel contesto di autorizzazioni all’attività bancaria o partecipazioni qualificate.
Di conseguenza, a seguito della riforma del credito cooperativo entrata nella fase attuativa con la pubblicazione delle disposizioni definitive da parte di Banca d’Italia, le norme si applicheranno sicuramente alle due candidate capogruppo alla costituzione dei gruppi bancari cooperativi nazionali (Iccrea Banca e Cassa Centrale Banca), ma è corretto ipotizzare che non mancheranno riflessi ed influenze anche nelle future nomine degli organi amministrativi delle Banche di credito cooperativo (Bcc) affiliate ai predetti gruppi.
Dell’esito delle consultazioni, che si concluderanno entro la mezzanotte (ora dell’Europa centrale) di venerdì 20 gennaio 2017, si terrà conto in sede di finalizzazione della guida che sarà, quindi, efficace nel secondo trimestre del 2017.
La Bce, il cui obiettivo è assicurare un elevato grado di armonizzazione delle valutazioni dei componenti degli organi di amministrazione in tutta l’area dell’euro, terrà in considerazione anche le eventuali modifiche apportate dall’Autorità bancaria europea (Abe) ai suoi orientamenti (che non saranno sostituiti dalla guida).
Nell’ambito della consultazione, il 13 gennaio 2017, la Bce terrà un’audizione pubblica presso la propria sede di Francoforte che potrà essere seguita in diretta sul sito della stessa Bce dedicato alla vigilanza bancaria e, una volta chiusa la consultazione, pubblicherà i commenti pervenuti unitamente ad un resoconto della consultazione stessa e ad una valutazione dei commenti.
Stando al progetto di guida, la valutazione dei requisiti di professionalità ed onorabilità dovrebbe basarsi su cinque criteri: esperienza; onorabilità; conflitti di interesse e indipendenza di giudizio; disponibilità di tempo; idoneità complessiva.
ESPERIENZA
L’esperienza attiene sia a quella professionale pregressa (riguardante le posizioni precedentemente occupate) che a quella derivante dalle conoscenze tecniche acquisite tramite l’istruzione e la formazione. La guida fissa delle soglie corrispondenti alla presunzione di adeguata esperienza che, qualora non fossero superate, impongono la necessità di dimostrare la propria idoneità.
ONORABILITÀ
I componenti dell’organo di amministrazione, al fine di garantire la sana e prudente gestione dell’ente vigilato, dovrebbero soddisfare sempre i requisiti di onorabilità, che si presumono presenti in assenza di elementi che suggeriscano il contrario ed in assenza di dubbi fondati sull’onorabilità del soggetto stesso (presunzione di innocenza).
CONFLITTI DI INTERESSE E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO
In base al progetto di guida posto in consultazione, l’ente vigilato dovrebbe essere dotato di dispositivi di governance che assicurino la comunicazione, l’attenuazione, la gestione e la prevenzione dei conflitti di interesse, siano essi effettivi, potenziali o percepiti come tali dall’opinione pubblica. In effetti, i conflitti di interesse dell’esponente possono essere ammissibili qualora siano attenuati o gestiti adeguatamente, ovvero prevenuti in caso di impossibilità di attenuazione o gestione. Per contro, l’indipendenza di giudizio dovrebbe appartenere a tutti i componenti dell’organo di amministrazione, anche in assenza di conflitto di interessi.
DISPONIBILITÀ DI TEMPO
Particolarmente analitica è la trattazione del criterio della disponibilità di tempo valutato in funzione di diversi fattori: il numero degli incarichi, le dimensioni e la situazione degli enti in cui questi sono ricoperti unitamente a natura, portata e complessità delle attività; il luogo o il paese di insediamento degli enti; altri impegni e circostanze di natura personale o professionale. La CRD IV fissa un limite al numero di incarichi che possono essere rivestiti e fornisce inoltre una serie di regole su come computare gli incarichi. La BCE ritiene che vi debba essere una chiara distinzione tra le funzioni esecutive e non esecutive e che la separazione tra le cariche di presidente e di amministratore delegato debba costituire la regola, per cui può essere autorizzato il cumulo delle predette cariche solo in casi eccezionali e laddove misure correttive assicurino che le responsabilità e gli obblighi di rispondere del proprio operato in capo alle due funzioni non siano compromessi dal cumulo.
IDONEITÀ COMPLESSIVA
Infine, l’idoneità complessiva discende dall’autovalutazione condotta dall’ente vigilato ed acquisisce particolare rilevanza in sede di verifica iniziale dei requisiti di professionalità ed onorabilità dell’esponente aziendale.