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Cosa cambia nella Costituzione riformata la rappresentanza di genere

impresa, governo, femminicidio

Da queste pagine in più occasioni ho avuto la possibilità garbatamente ma scientificamente di rappresentare i motivi di merito per non votare affermativamente il testo della riforma costituzionale il 4 dicembre. Ma oggi anche con il sostegno di un gruppo di studiose dell’associazione “Aspettare stanca” (www.aspettarestanca.it) ritengo che la proposta di una semplificazione verticale del comando (apparentemente rassicurante ma fallimentare perché destinata a produrre distanza e ripulsa) riduca la dinamica democratico-partecipativa che ha reso possibile, tra le altre cose, proprio il percorso di emancipazione femminile.

Infatti analizzando il Testo emerge, ma con fatica e se non si è addetti ai lavori di più, la questione dell’Art 39 del Disegno di Legge Costituzionale: una norma transitoria che non modifica la Costituzione, quindi sfugge a coloro che si limitano a leggere i testi a fronte degli articoli riformati, ma contraddice quanto è previsto dal nuovo articolo 55 della Costituzione sulla promozione dell’equilibrio di genere nelle leggi elettorali per il Parlamento (addirittura falsamente presentato come introduzione del principio della parità di genere in Costituzione) e dal nuovo articolo 57 Costituzione, in cui è stato inserito, per dare un contentino a chi è contro l’elezione indiretta, l’inciso “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri”.

La prima elezione del nuovo Senato (in realtà l’unica, perché i successivi rinnovi saranno parziali) non avverrà secondo i nuovi articoli della Costituzione, ma in base alla norma “transitoria”, prevista dall’art. 39 del ddl costituzionale, di cui non si parla nei dibattiti e ignorata anche da molti che hanno tentato di informarsi per un voto consapevole. Una norma “transitoria” che potrebbe avere una vita lunga, in quanto la legge elettorale ordinaria, prevista dalla Costituzione riformata, potrebbe anche non arrivare mai, come affermato dalla stessa ministra Boschi.

Molti concordano perché sembra impossibile che una legge elettorale possa rispettare le disposizioni contraddittorie previste dalla riforma costituzionale e passare indenne al vaglio della Corte costituzionale. Una norma che, oltre ad essere, come da più parti sottolineato, di difficile interpretazione, non fa menzione delle scelte dei cittadini (nuovo art. 57 della Costituzione), né si fa carico in alcun modo di promuovere l’equilibrio di genere di cui all’articolo 1 della riforma (nuovo art. 55 della Costituzione). Questione dominante è che i sindaci e i consiglieri regionali attualmente, oltre che del PD, sono in prevalenza uomini e che questi sono gli elettori e i candidati del nuovo Senato. Nell’interesse dunque delle elettrici e soprattutto delle giovani donne che abiteranno questa nostra amata Patria, mi auguro che il 4 dicembre di fronte al bivio del referendum costituzionale il Paese scelga la strada di una democrazia inclusiva rappresentata dalla vittoria del No.


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