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Cosa non va nel nuovo Senato. La guida del prof. Celotto per il No al referendum

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IL NUOVO BICAMERALISMO

Articolo 55 – “La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell’operato del Governo. Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all’esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all’esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l’Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all’attuazione degli atti normativi e delle politiche dell’Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l’attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l’impatto delle politiche dell’Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l’attuazione delle leggi dello Stato“.

I Costituenti del 1947 avevano pensato a un bicameralismo di garanzia. Nel senso di affiancare a due Camere sostanzialmente uguali, per evitare che qualcuno potesse impadronirsi facilmente del potere. Negli anni abbiamo spesso addebitato a questo bicameralismo “perfetto” la colpa delle lentezze e delle inefficienze. Ora si propone un modello “quasi” bicamerale. La Camera dei deputati è eletta direttamente dal popolo e svolge le funzioni politiche: dà la fiducia al governo, ha competenza legislativa generale, può disporre inchieste su ogni materia.

Vi si affianca un “Senatino”, piccolo nei componenti, ma grande nelle competenze. Un Senato che rappresenta le istituzioni territoriali, il raccordo con l’Europa, di controllo sulle politiche pubbliche, di garanzia sulle nomine, ma ancora bicamerale. Sono tante competenze, un po’ mescolate alla rinfusa, che rischiano di non chiarire il ruolo del Senato e di lasciare un modello comunque lento e complicato. Infatti il Senato resta bicamerale: non solo in quanto ha competenza sulla approvazione di un ampio catalogo di leggi, ma anche perché può comunque chiedere di riesaminare qualsiasi disegno di legge approvato dalla Camera. A ben vedere è una riforma che non convince. Soprattutto perché non garantisce un sistema più rapido e funzionale. Ma anche perché non assicura il collegamento reale con le regioni e gli enti territoriali e quindi non risolve i conflitti e le incertezze. Nell’attuale quadro, sarebbe stato molto più semplice eliminare il Senato per passare ad un modello monocamerale. Più semplice e rapido. Affidando la rappresentanza degli enti territoriali ad organi amministrativi, come la Conferenza Stato-Regioni (che comunque manteniamo in vita).

LA COMPOSIZIONE DEL NUOVO SENATO

Articolo 57 – “Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.
I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori.
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua […] in proporzione alla loro popolazione […].
La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi […]“.

Articolo 63 – “Il regolamento stabilisce in quali casi l’elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato della Repubblica possono essere limitate in ragione dell’esercizio di funzioni di governo regionali o locali“.

Il Senato passerebbe da 315 a 100 senatori, non eletti direttamente dal popolo, ma dai Consigli regionali. Saranno senatori senza indennità parlamentare (art. 69), ma che avranno l’immunità parlamentare come i deputati (art. 68 Cost.) I 100 comprendono 74 consiglieri regionali e 21 sindaci. Ma dovranno essere consiglieri e sindaci senza rilevanti responsabilità di governo a livello locale. Così andranno in Senato sindaci di piccoli comuni e consiglieri
regionali di seconda fila. Non ci saranno i sindaci di Roma e di Milano, ma quelli di Frascati e di Rho (per fare un esempio); non ci saranno Maroni e Zingaretti, ma consiglieri regionali secondari. Come è stato efficacemente detto, avremo un Senato di “sfigati”. Poco esperti nella gestione del modello politico e facilmente attirabili dalle “sirene” degli interessi e delle lobby. Sarà un Senato più debole e più permeabile agli interessi. Che rischia di diventare la Camera del “ricatto politico”. In quanto basta che alcune Regioni si accordino per allungare i tempi di una procedura legislativa e tenere “in scacco” il Governo e la Camera. Senza che si possa più utilizzare la questione di fiducia come bacchetta magica per sveltire le decisioni, visto che il Senato non ha più legame fiduciario. I 95 senatori eletti inoltre renderebbero più evidente la sperequazione nella rappresentanza dei territori. Infatti, 8 Regioni e le 2 Province autonome hanno soltanto due senatori. Mentre Lombardia, Lazio, Campania, Piemonte Sicilia e Veneto raggiungono metà senatori. Rispetto al Senato attuale sarebbero penalizzate soprattutto le Regioni “medie”, che verrebbero ad essere equiparate alle “piccole” Valle ‘Aosta e Molise. Mentre l’incidenza delle “grandi” diviene più vistosa. Questo non sarà il Senato delle Regioni, ma di alcune Regioni. Contraddittorio è anche come saranno ripartiti in ciascuna regione i seggi fra maggioranza e opposizione. Nel testo costituzionale leggiamo prima che l’elezione avverrà “con metodo proporzionale”; poi che sarà “in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri”. Ma come si farà a rispettare proporzionalmente le scelte degli elettori se ben 10 fra Regioni e Province dovranno designare soltanto 1 consigliere? Sarà di maggioranza o di opposizione?

Altro punto che desta perplessità è la mancanza di collegamento fra i senatori e i governi regionali. Nei senati davvero federali siedono, di volta in volta, i rappresentanti dei governi regionali, a seconda delle materie in discussione. Così nel Bundesrat tedesco vanno – di volta in volta – i governatori delle regioni e gli assessori delle materie. Da noi, invece, andrebbero consiglieri regionali. Rappresentanti politici e non di governo. E a loro sarebbero mescolati 21 sindaci, che invece sono organi di governo. Un gran pasticcio, che non garantisce alcuna reale rappresentanza dei territori. E rischia di rendere il Senato facilmente influenzabile dagli interessi della politica o dei gruppi.

 

Articolo 59 – “Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati“.

Avremmo poi cinque senatori, nominati dal Presidente della Repubblica non più a vita, ma per 7 anni. Si tratterebbe di una svista pericolosa. I senatori a vita dovevano essere una forma di rappresentanza della società e della cultura, per arricchire il pluralismo. Ma erano solo 5 su 315, incidendo per 1% sul totale. Ora invece diventano molto più influenti, rappresentando il 5% dei senatori. E con il rischio che avendo una scadenza a 7 anni possano essere facilmente “orientati”, soprattutto quando saranno vicini alla scadenza del loro mandato. E’ la conferma della scarsa rappresentatività del nuovo Senato.

Prima di sei puntate tratte dalla guida alla riforma costituzionale scritta dal prof. Alfonso Celotto dal titolo “Questa volta No”. 

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