Popolare di Bari e Popolare di Sondrio in bilico se trasformarsi o meno in società per azioni. Questo è l’effetto indiretto dell’intervento del Consiglio di Stato: tre buoni motivi per sollevare dubbi sulla costituzionalità della riforma delle banche popolari approvata con un decreto legge dal governo Renzi. E’ questa in sintesi estrema la posizione del Consiglio di Stato così come emerge dall’ordinanza dei magistrati contabili sulla trasformazione in società per azioni imposta per legge dallo scorso esecutivo alle banche popolari con più di 8 miliardi di attivi. In oltre 50 pagine, che terminano con la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato spiega le ragioni fondamentali della sua scelta (qui l’ordinanza integrale).
L’ORDINANZA IN SINTESI
Non solo, dicono i giudici amministrativi: non c’era la cornice urgente per fare un decreto nel quale incardinare la riforma, non è lecito dare alla banca la facoltà di escludere del tutto il diritto di rimborso in caso di recesso e non è giusto che sia Bankitalia ad avere una sorta di “delega in bianco” a determinare le modalità con le quali si regolamenta questa esclusione del diritto di recesso.
L’IMPATTO SU BARI E SONDRIO
In attesa che la Corte Costituzionale si pronunci, almeno due banche ancora popolari si trovano in mezzo al guado: la Popolare di Bari, che ha spostato l’assemblea di trasformazione in spa all’ultimo giorno utile con la legge di riforma (cioè il 27 dicembre) mentre la Popolare di Sondrio — che dovrebbe tenere l’assemblea domenica prossima — ha chiesto al Consiglio di Stato di emettere un «decreto monocratico cautelare», cioè una sospensiva urgente, per fermare gli orologi per la trasformazione in spa, in attesa appunto che si pronunci la Consulta. E oggi, anticipando una possibile mossa in tal senso dello stesso istituto, è stato il Tribunale di Milano che, con un provvedimento d’urgenza, ha deciso di inibire “lo svolgimento della riunione dell’assemblea dei soci di Banca Popolare di Sondrio prevista per il giorno 17 dicembre 2016, limitatamente alla parte straordinaria dell’ordine del giorno (proposta di trasformazione della Banca Popolare di Sondrio, società cooperativa per azioni, in società per azioni)”.
IL COMMENTO DI ASSOPOPOLARI
Ecco il commento del presidente di Assopopolari, Corrado Sforza Fogliani, come emerge da un intervento per Formiche.net dopo l’ordinanza del Consiglio di Stato: “Un atto di accusa, preciso ed impietoso, a riguardo della legge contro le Popolari voluta dal passato governo: questa è l’ordinanza di incostituzionalità depositata oggi dal Consiglio di Stato. 51 pagine serrate che sottolineano a molteplici titoli, concorrenti e pur separatamente validi, i profili di incostituzionalità che caratterizzano una (pretesa) riforma varata per decreto legge, come neanche il fascismo (che pure ce l’aveva con banche che non sono mai state vassalle di alcun potere politico) aveva osato fare nel procedere anch’esso, reiteratamente, contro il credito cooperativo. Ora, l’attuale governo sa cosa dovrebbe fare per evitare che l’attacco alle Popolari produca altri danni, e a sostegno di quelle banche di territorio che sono davvero, e tradizionalmente, di aiuto alle piccole e medie aziende, di qualunque settore.
I DETTAGLI DELL’ORDINANZA
Venendo al dettaglio dell’ordinanza, secondo il Consiglio di Stato in primo luogo il testo del decreto contrasta con l’art. 77, comma 2, della Costituzione: secondo il Consiglio c’è una “evidente carenza dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza legittimanti il ricorso allo strumento decretale d’urgenza”. In pratica, la riforma non doveva esser fatta per decreto.
Ma non è tutto. Il secondo “contrasto” – spiega Repubblica – riguarda i principi costituzionali che investono la libera attività economica e la proprietà privata (il riferimento è agli articoli 41, 42 e 117, comma 1, della Carta). In particolare, il decreto stona rispetto a quegli indirizzi “nella parte in cui prevede che, disposta dall’assemblea della banca popolare la trasformazione in società per azioni”, poi “il diritto al rimborso delle azioni al socio che a fronte di tale trasformazione eserciti il recesso possa essere limitato (anche con la possibilità, quindi, di escluderlo tout court), e non, invece, soltanto differito entro limiti temporali predeterminati dalla legge e con previsione legale di un interesse corrispettivo”. Dito puntato dunque contro la mancata concessione agli azionisti delle popolari del diritto di rifiutare la conversione in azioni di una tradizionale Spa e vedersi conseguentemente rimborsati.
Da ultimo, scrive il Consiglio nelle sue conclusioni, c’è un terzo punto di contrasto con gli articoli 1, 3, 95, 97, 23 e 42 della Costituzione. Riguarda la “parte in cui, comunque, attribuisce alla Banca d’Italia il potere di disciplinare le modalità” di esclusione del diritto di recesso, “nella misura in cui detto potere viene attribuito ‘anche in deroga a norme.