Terzo estratto dal dossier del Servizio Studi del Senato sul decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate.
L’articolo, al comma 1, novella disposizioni di riordino in materia di reclutamento, stato giuridico avanzamento del personale militare appartenente alla categoria degli Ufficiali. In particolare:
– la lettera a) modifica l’articolo 540 (Potere di spesa) del codice e, coerentemente con il futuro assetto della categoria degli Ufficiali, estende l’esercizio del potere di spesa a tutti gli Ufficiali superiori che esercitano la funzione di comando/direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa;
– la lettera b) emenda l’articolo 625 (Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali) del Codice cassando la distinzione fra Ufficiali inferiori e superiori, divenuta pletorica poiché riportata nel rinovellato articolo 627 del Codice;
– la lettera c) rimodula l’articolo 652 (Alimentazione straordinaria dei ruoli normali) del Codice, innalzando a 35 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi straordinari per Ufficiali dei ruoli normali, allo scopo di ampliare il bacino dei possibili candidati e uniformare il limite di età con quello previsto per la partecipazione al concorso straordinario per i ruoli speciali di cui all’articolo 658 del Codice, come modificato dal presente decreto.
La novella, inoltre, al comma 2, sostituisce le figure professionali del capitano di lungo corso e del capitano di macchina, a seguito delle modifiche normative intercorse negli anni. La materia dei titoli professionali marittimi, infatti, era disciplinata dal codice della navigazione e dal relativo regolamento attuativo, in particolare dagli articoli 123 e seguenti del codice della navigazione e dagli articoli 248 e seguenti del regolamento di esecuzione dello stesso. L’articolo 7, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1998, n. 30 ha modificato l’articolo 123, comma 2, del codice della navigazione, stabilendo che “li Ministro dei Trasporti con proprio decreto definisce i requisiti e i limiti delle abilitazioni marittime per la gente di mare e ne disciplina la relativa attività di certificazione”. A ciò, si aggiunge che, a seguito dell’entrata in vigore della Convenzione sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia (STCW’78), più volte emendata, e ratificata in Italia con la legge 21 novembre 1978, n. 739, lo Stato italiano ha regolato le nuove abilitazioni con le disposizioni di cui al decreto del Ministero dei trasporti 30 novembre 2007, con il quale sono state istituite le nuove qualifiche e abilitazioni di coperta e di macchina, tra cui il primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT e il primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW. Ai sensi dell’articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 luglio 2016, che prevede, all’articolo 3, commi 2 e 3, rispettivamente la figura professionale di primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT1 e primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 KW;
– la lettera d) modifica l’articolo 655 (Alimentazione dei ruoli speciali) del Codice, elevando a 35 anni il limite di età e prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) ai fini dell’arruolamento nella categoria degli Ufficiali del ruolo speciale delle Forze armate. La novella, inoltre: o stabilisce che possono accedere alla predetta categoria degli Ufficiali del ruolo speciale anche i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che:
– pur non avendo completato il 2° e 3° anno del ciclo formativo, siano comunque in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea;
– iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, abbiano superato gli esami del terzo armo e siano idonei in attitudine militare, purché, qualora sprovvisti di laurea, conseguano tale titolo di studio entro l’anno di inserimento in aliquota per la promozione a capitano; o inserisce la possibilità di aprire il concorso nei ruoli speciali al personale della categoria dei graduati (ruolo volontari in servizio permanente), rendendo a regime una disposizione ora transitoria inserita nell’articolo 2196-bis;
– la lettera e) inserisce nel Codice l’articolo 655-bis (Concorso per titoli ed esami nel ruolo speciale riservato ai primi marescialli e ai luogotenenti) che, mosso da finalità di valorizzazione dei gradi apicali del ruolo marescialli, consente alle Forze armate di alimentare il ruolo speciale anche con sottufficiali nel grado di primo maresciallo e luogotenente in possesso almeno della laurea, in deroga ai limiti di età contemplati dall’articolo 655 del Codice e comunque in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso;
– la lettera f) modifica l’articolo 658 (Alimentazione straordinaria dei ruoli speciali) del Codice, innalzando al 35 anno di età il limite per la partecipazione ai concorsi straordinari per Ufficiali dei ruoli speciali, ossia banditi in caso di vacanza di particolari posizioni organiche. Lo scopo è di assicurare ai frequentatori di corsi di lauree specialistiche (medicina e chirurgia, fisica, chimica, etc.) le stesse possibilità di accesso ai ruoli speciali garantite agli altri concorrenti, cui è richiesto il possesso della sola laurea (triennale);
– la lettera g) sostituisce l’articolo 667(Concorsi straordinari) del codice, dispensando gli Ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Forze armate, dal requisito della laurea prescritto per la partecipazione ai concorsi straordinari per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale. Il regime derogatorio, che comunque stabilisce il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è motivato dalla specificità del personale cui è rivolto, trattandosi di militari altamente specializzati in possesso di brevetto di pilota e/o navigatore militare che hanno prestato servizio per almeno undici anni;
– le lettere h), l) e f) armonizzano rispettivamente gli articoli 728, 729 e 731 del Codice (concernenti la formazione degli Ufficiali del ruolo normale della Marina) con le novelle introdotte dal presente provvedimento: o sopprimendo dalle relative rubriche il termine “subalterni”, in linea con la suddivisione delle categorie degli Ufficiali normata nella nuova formulazione dell’articolo 627; o cassando, conseguentemente, dal comma 1 dell’articolo 729 la parola “subalterni;
– la lettera m) modifica l’articolo 732 (Mancato completamento degli iter formativi) del Codice ed introduce disposizioni volte a modificare gli effetti del mancato superamento degli studi accademici e/o del mancato conseguimento del prescritto diploma di laurea per gli Ufficiali dei ruoli normali dell’Aeronautica militare. In particolare, per tali Ufficiali è previsto il trasferimento d’autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli;
– la lettera n) sostituisce l’articolo 801(Ufficiali in soprannumero agli organici) del Codice allo scopo di ampliare le categorie destinatarie del collocamento degli Ufficiali in soprannumero agli organici e comunque fino ad un massimo di n. 155 unità, includendovi: o gli Ufficiali impiegati nelle sedi delle Rappresentanze diplomatiche all’estero in qualità di Addetti militari. Tali sedi, concernenti lo schieramento degli Addetti militari all’estero, sono definite con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze; o l’Ufficiale generale cui è stata conferita la carica di Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri, a similitudine del Consigliere militare della Presidenza della Repubblica, La proposta non comporta nuovi oneri finanziari poiché il contingente complessivo di Ufficiali da porre in soprannumero agli organici che può essere impiegato per esigenze di “altre amministrazioni” è stabilito durante l’elaborazione del progetto di Bilancio approvato dal Mef. Per l’Arma dei carabinieri, il contingente massimo di posizioni soprannumerarie è fissato in 10 unità di Ufficiali;
– la lettera o) abroga l’articolo 837 (Generali, colonnelli e gradi corrispondenti) del Codice, la cui disciplina è assorbita nella nuova formulazione dell’articolo 838 in materia, tra l’altro, di competenze dei generali,colonnelli e gradi corrispondenti;
– la lettera p) modifica l’articolo 838 (Ufficiali sino al grado di tenente colonnello e corrispondenti) del Codice per adeguarlo al disposto del nuovo articolo 627, indicando competenze e compiti della categoria degli Ufficiali; la lettera q) introduce il comma l-bis all’articolo 1053 (Formazione delle aliquote di valutazione degli Ufficiali) del Codice. La modifica disciplina le modalità di inserimento nell’aliquota di valutazione dei contrammiragli del neo costituito corpo del Genio della Marina, introdotto con il decreto legislativo 26 aprile 2016, n, 91 che prevede tre specialità caratterizzanti il corpo (genio navale, armi navali e infrastrutture). Dal grado di contrammiraglio gli Ufficiali sono ora inclusi in un’unica aliquota di valutazione secondo l’ordine di anzianità posseduta prima della costituzione del Corpo, secondo le modalità di cui all’articolo 797, comma 3, al fine di consentire una valutazione dalla quale discenda un’unica graduatoria di merito;
– la lettera r) introduce l’articolo 1072-ter del Codice in materia di ricostruzione della carriera per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientra nella Forza armata di appartenenza. La disposizione è volta ad assicurare parità di trattamento ed equi ordinazione con il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, prevedendo un sistema di promozione che tiene conto degli incarichi e della qualifica posseduta durante il servizio presso le altre amministrazioni;
la lettera s) sostituisce l’articolo 1519 del Codice al fine di introdurre nuove disposizioni in materia di avanzamento del maestro direttore della banda musicale. In particolare, viene stabilito il sistema di avanzamento al grado di tenente colonnello (e gradi corrispondenti): o ad anzianità, per le tre Forze armate; o a scelta, per l’Arma dei carabinieri, la cui valutazione avviene al compimento di otto, anziché cinque, anni di permanenza nel grado. Viene introdotto, inoltre, il sistema di avanzamento unicamente a scelta per il grado di colonnello e gradi corrispondenti.
– la lettera t) modifica l’articolo 1520 del Codice, {issando il grado di maggiore quale livello apicale per il maestro vice direttore della banda musicale e prevedendo che quest’ultimo venga valutato dai superiori gerarchici al compimento di cinque anni di anzianità di grado, anziché due.
La RT riferisce che l’articolo al comma 1 novella disposizioni di riordino in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente alla categoria degli Ufficiali. In particolare:
– a lettera a), modifica l’articolo 540 del codice e, coerentemente con il futuro assetto della categoria degli Ufficiali, estende l’esercizio del potere di spesa a tutti gli Ufficiali superiori che esercitano la funzione di comando/direzione di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa;
– la lettera b) aggiorna l’articolo 628 del Codice cassando la distinzione tra Ufficiali inferiori e superiori, divenuta pletorica poiché riportata nel rinovellato articolo 627 del Codice;
– la lettera c) si rimodula 1″articolo 652 del Codice, innalzando a 35 anni il limite di età per la partecipazione ai concorsi straordinari per Ufficiali dei ruoli normali, allo scopo di ampliare il bacino dei possibili candidati e uniformare il limite di età con quello previsto per la partecipazione al concorso straordinario per i ruoli speciali di cui all’articolo 658 del Codice, come modificato dal presente decreto;
– la lettera d) si modifica l’articolo 655 del Codice, elevando a 35 anni il limite di età e prescrivendo il possesso almeno della laurea (triennale) ai fini dell’arruolamento nella categoria degli Ufficiali del ruolo speciale delle Forze armate. La novella, inoltre stabilisce che possono accedere alla predetta categoria degli Ufficiali del ruolo speciale anche i frequentatori dei corsi normali delle accademie militari che: o pur non avendo completato il 2° e 3° anno del ciclo formativo, siano comunque in possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea; o iscritti ai corsi universitari quinquennali a ciclo unico, abbiano superato gli esami del terzo anno e siano idonei in attitudine militare, purché, qualora sprovvisti di laurea, conseguano tale titolo di studio entro l’armo di inserimento in aliquota per la promozione a capitano; o inserisce la possibilità di aprire il concorso nei ruoli speciali al personale della categoria dei graduati (ruolo volontari in servizio permanente), rendendo a regime una disposizione ora transitoria inserita nell’articolo 2196-bis;
– la lettera e) inserisce nel Codice l’articolo 655-bis che, mosso da finalità di valorizzazione dei gradi apicali del ruolo marescialli, consente alle Forze armate di alimentare il ruolo speciale anche con sottufficiali nel grado di primo maresciallo e 11 luogotenente in possesso almeno della laurea, in deroga ai limiti di età contemplati dall’articolo 655 del Codice e comunque in misura non superiore al 30% dei posti messi a concorso;
– la lettera f) modifica l’articolo 658 del Codice, innalzando al 35° anno di età il limite per la partecipazione ai concorsi straordinari per Ufficiali dei ruoli speciali, ossia banditi in caso di vacanza di particolari posizioni organiche. Lo scopo è di assicurare ai frequentatori di corsi di lauree specialistiche (medicina e chirurgia, fisica, chimica, etc.) le stesse possibilità di accesso ai ruoli speciali garantite agli altri concorrenti, cui è richiesto il possesso della sola laurea (triennale);
– la lettera g) integra l’articolo 667 del codice, dispensando gli Ufficiali piloti e navigatori di complemento delle Forze armate, dal requisito della laurea prescritto per la partecipazione ai concorsi straordinari per titoli per il reclutamento di capitani e gradi corrispondenti in servizio permanente nel ruolo speciale. Il regime derogatorio, che comunque stabilisce il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, è motivato dalla specificità del personale cui è rivolto, trattandosi di militari altamente specializzati in possesso di brevetto di pilota e/o navigatore militare che hanno prestato servizio per almeno undici anni;
– le lettere h), i) e l) armonizzano rispettivamente gli articoli 728, 729 e 731 del Codice (concernenti la formazione degli Ufficiali del ruolo normale della Marina) con le novelle introdotte dal presente provvedimento: o sopprimendo dalle relative rubriche il termine “subalterni”, in linea con la suddivisione delle categorie degli Ufficiali normata nella nuova formulazione dell’articolo 627; o cassando, conseguentemente, dal comma 1 dell’articolo 729 la parola “subalterni;
– la lettera m) modifica l’articolo 732 del Codice ed introduce disposizioni volte a modificare gli effetti del mancato superamento degli studi accademici e/o del mancato conseguimento del prescritto diploma di laurea per gli Ufficiali dei ruoli normali dell’Aeronautica militare. In particolare, per tali Ufficiali è previsto il trasferimento d’autorità, con il proprio grado e la propria anzianità, previo parere favorevole della competente commissione ordinaria di avanzamento che indica il ruolo di transito, valutati i titoli di studio, le attitudini evidenziate e la situazione organica dei ruoli;
– la lettera n) modifica l’articolo 801 del Codice e mira ad ampliare le categorie destinatarie del collocamento degli Ufficiali in soprannumero agli organici e comunque fino ad un massimo di 155 unità, includendovi: o gli Ufficiali impiegati nelle sedi delle Rappresentanze diplomatiche all’estero in qualità di Addetti militari. Tali sedi, concernenti lo schieramento degli Addetti militari all’estero, sono definite con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell’economia e delle finanze; o l’Ufficiale generale cui è stata conferita la carica di Consigliere militare della Presidenza del Consiglio dei ministri, a similitudine del Consigliere militare della Presidenza della Repubblica. La disposizione integra il contingente di 145 unita, come determinato con il Decreto Legislativo 30 dicembre 1997 n. 490 e successive modificazioni e integrazioni, con 10 unità aggiuntive da destinare a favore di Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri innalzando il limite complessivo a 155 unità. Gli oneri derivanti dalla previsione di tali unità aggiuntive è riportata al punto 2.a. dell’annesso 1.
– la lettera o) abroga l’articolo 837 del Codice, la cui disciplina è assorbita nella nuova formulazione dell’articolo 838 in materia, tra l’altra, di competenze dei generali, colonnelli e gradi corrispondenti;
– la lettera p) modifica l’articolo 838 del Codice per adeguarlo al disposto del nuovo articolo 627, indicando competenze e compiti della categoria degli Ufficiali;
– la lettera q) introduce il comma l-bis all’articolo 1053 del Codice. La modifica disciplina le modalità di inserimento nell’aliquota di valutazione dei contrammiragli del neo costituito corpo del Genio della Marina, introdotto con il decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 che prevede tre specialità caratterizzanti il corpo (genio navale, anni navali e infrastrutture). Dal grado di contrammiraglio gli Ufficiali sono ora inclusi in un’unica aliquota di valutazione secondo l’ordine di anzianità posseduta prima della costituzione del Corpo, secondo le modalità di cui all’articolo 797, comma 3, al fine di consentire una valutazione dalla quale discenda un’unica graduatoria di merito;
– la lettera r) introduce l’articolo 1072-ter del Codice in materia di ricostruzione della carriera per il personale militare che, avendo prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni, rientra nella Forza armata di appartenenza. La disposizione è volta ad assicurare parità di trattamento ed equiordinazione con il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, prevedendo un sistema di promozione che tiene conto degli incarichi e della qualifica posseduta durante il servizio anche presso le altre amministrazioni;
– la lettera s) modifica l’articolo 1519 del Codice al fine di introdurre nuove disposizioni in materia di avanzamento del maestro direttore della banda musicale. In particolare, viene stabilito il sistema di avanzamento al grado di tenente colonnello (e gradi corrispondenti): o ad anzianità, per le tre Forze armate; o a scelta, per l’Arma dei carabinieri, la cui valutazione avviene al compimento di otto, anziché cinque, anni di permanenza nel grado. Viene introdotto, inoltre, il sistema di avanzamento unicamente a scelta per il grado di colonnello e gradi corrispondenti.
– la lettera t) modifica l’articolo 1520 del Codice, fissando il grado di maggiore quale livello apicale per il maestro vice direttore e prevedendo che quest’ultimo venga valutato dai superiori gerarchici al compimento di cinque anni di anzianità di grado, anziché due. Precisa, infine, che le disposizioni di cui al presente articolo non generano oneri ad eccezione delle modifiche intervenute con la lettera n) la cui quantificazione e la relativa 13 copertura è riportata al punto 2.a. dell’annesso 1 e con le lettere s) e t) la cui quantificazione e la relativa copertura è riportata al punto 2.b. dell’annesso 1.
Al riguardo, appaiono di particolare interesse le norme che modificano a regime le disposizioni concernenti i ruoli Ufficiali delle Forze armate, di cui alle lettere n), r),s) e t). In primis, sulla lettera n), laddove si provvede alla sostituzione dell’articolo 801 (Ufficiali in soprannumero agli organici) del Codice relativo alla specifica disciplina dei ruoli Ufficiali, ivi stabilendosi che sia il DM della Difesa a stabilire annualmente l’aliquota di detto personale, nel limite massimo di n. 155 unità complessive (commi 1 e 6), si evidenzia che rispetto alla norma vigente, il nuovo testo si distingue proprio per la fissazione del predetto tetto, per cui andrebbero forniti dati sull’attuale contingente di Ufficiali in soprannumero al fine di valutare se il citato limite possa avere effetti restrittivi o espansivi. Dal momento che l’annesso 1, punto 2.a. provvede alla definizione dell’onere specificamente riferito all’incremento di n. 10 unità Ufficiali dell’Arma dei carabinieri, rispetto a quadro normativo in vigore, sembrerebbe che l’ammontare del contingente complessivo “interforze” risulti attualmente di 145 Ufficiali.
Quanto ai profili di calcolo del relativo onere, dal momento che l’annesso 1, punto 2.a provvede al calcolo dell’onere relativamente a n. 2 Ufficiali col grado di generale di brigata e n. 8 Ufficiali col grado di Colonnello aventi un’anzianità di 25 anni di servizio (tabella 4), andrebbero fornite spiegazioni sull’adozione di tali figure come parametri, nonché conferme in merito alla congruità del costo medio unitario ivi indicato (presumibilmente, lordo Stato) rispetto ai dati omologhi ricostruibili a partire dai dati ritraibili dal Conto Annuale R.G.S. aggiornato al 2015 (lordo dipendente).1 Sul punto, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla piena compatibilità del riordino in esame con i limiti organici previsti dalla legislazione vigente.
A tale riguardo va rammentato che la formazione di posizioni soprannumerarie, sia pure temporanee, dovrebbe essere – ai sensi della normativa contabile – sempre opportunamente “compensata” da misure che ne bilancino gli effetti di maggiori oneri, rendendo, al contempo, indisponibili eventuali posti “equivalenti” sotto il profilo finanziario, nell’ambito della dotazione organica assentita dalla legislazione vigente, sino al loro completo riassorbimento. In ogni caso, va sottolineato che la tabella riepilogativa degli effetti d’oneri relativi all’annesso 1 (tabella 6) si uniforma alla evoluzione degli oneri indicati in tabella 4.
Sulla lettera r), laddove poi si introduce l’articolo 1072-ter (Ricostruzione della carriera in determinate situazioni per il personale delle FFAA) al Codice, va sottolineato che l’automatismo della promozione al grado superiore al rientro da incarichi assolti presso le PA (comma 1, lettere a) e b) del nuovo articolo) sembrerebbe di per sé idoneo al sorgere di nuovi o maggiori oneri per la legislazione vigente, i cui effetti andrebbero pertanto quantificati e coperti, soprattutto nella parte in cui si prevede l’avanzamento al grado di 1 Sul punto va sottolineato che il trattamento economico dirigenziale omnicomprensivo indicato dalla R.G.S è di 98 mila euro circa per i dirigenti e di 103,6 mila euro per i generali. Cfr. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S.,I.G.O.P., Conto Annuale 2015, sul sito internet del dicastero. 14 colonnello o generale di brigata al rientro, presso l’amministrazione militare, di tutti gli Ufficiali che abbiano rivestito incarichi di seconda fascia ed equiparati presso le PA. Sulle lettere s) e t) laddove, rispettivamente, si sostituiscono e si modificano gli articoli 1519 e 1520 del Codice, relativi alla disciplina degli avanzamenti previsti, per i maestri direttori e vice direttori di banda delle FFAA, rispettivamente, fino al grado di colonnello e di tenente colonnello, mentre, ad oggi, gli stessi possono rivestire, al massimo il grado, rispettivamente, di tenente colonnello e capitano, alla luce dei criteri e parametri di computo riportati nell’annesso 1, punto 2.b. (tabelle 5 e 6) e della tavola ivi riportata ai fini della rappresentazione dell’onere annuo atteso per il periodo 2017/2026 (tavola 7), non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, andrebbe confermato che le figure in questione corrispondano ai titolari del relativo incarico in servizio presso le sole FF.AA. Esercito, Marina ed Aereonautica, e chiarito quale sia il trattamento per le omologhe figure appartenenti all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di finanza.
Quanto poi al metodo di computo adottato nella generalità degli oneri in ragione annua derivanti dalla disposizioni contenute nell’articolo in esame,pur considerando che la RT provvede alla certificazione nell’annesso 1, al punto 2. a) e b), dell’impatto finanziario delle medesime per ciascuna annualità del decennio 2017/2026, la determinazione della maggiore spesa annua ivi prevista andrebbe comunque accompagnata da una conferma circa le platee di volta interessate. In ogni caso, va sottolineato che la tabella riepilogativa degli effetti d’oneri relativi all’annesso 1 (tabella 6) si uniforma alla evoluzione degli oneri indicati in tabella 7.
(Disposizioni transitorie in materia di Ufficiali)
L’articolo, al comma 1, contiene le disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo degli Ufficiali. In particolare: la lettera a) inserisce il comma 1-bis all’articolo 2196-bis (Regime transitorio dei reclutamenti degli Ufficiali dei ruoli speciali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare) del Codice, al fine di disciplinare, per un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto, il concorso straordinario per titoli, per i luogotenenti che concorrono per l’accesso al ruolo speciale degli Ufficiali, prescrivendo il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il titolo di laurea; la lettera b) introduce l’articolo 2233-quater (Regime transitorio per la formazione delle aliquote degli Ufficiali), il quale disciplina nel periodo transitorio (dal 1° gennaio 2017 fino al 31 ottobre 2019) l’armonizzazione fra il sistema di avanzamento attuale e quello previsto a regime attraverso un sistema di compensazione, tale da consentire dal 2020 l’inserimento nelle aliquote di valutazione degli Ufficiali aventi la permanenza minima nei gradi previsti dalla nuova disciplina; la lettera c) ridenomina la rubrica dell’articolo 2236-bis del Codice, disciplinando il regime transitorio dell’avanzamento degli Ufficiali del ruolo normale della Marina e aggiunge al dettato della norma i commi 1-bis, l-ter e 1-quater, prevedendo, nella fase transitoria, i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli necessari per l’avanzamento degli Ufficiali ivi indicati del ruolo normale della Marina militare; la lettera d) sostituisce l’articolo 2238-ter (Regime transitorio per i generali di divisione aerea del ruolo naviganti normale dell’Arma aeronautica) del Codice, al fine di disciplinare, con decreto del Ministro della 15 difesa, per il periodo transitorio, la permanenza minima nel grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti per la promozione al grado superiore; la lettera e) introduce l’articolo 2242-bis (Ulteriori disposizioni transitorie per gli Ufficiali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aereonautica), che estende nella fase transitoria, in quanto compatibili, agli Ufficiali dell’Esercito e dell’Aeronautica, le previsioni di cui all’articolo 2236-bis comma 1-quater di pertinenza della Marina militare, ove sussistano analoghe condizioni.
La RT si limita ribadire che il comma 1 contiene le disposizioni transitorie in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare appartenente al ruolo degli Ufficiali. In particolare:
– la lettera a) inserisce il comma 1-bis all’articolo 2196-bis del Codice, al fine di disciplinare, per un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore del presente decreto, il concorso straordinario per titoli, per i luogotenenti che concorrono per l’accesso al ruolo speciale degli Ufficiali, prescrivendo il possesso del solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado, anziché il titolo di laurea;
– la lettera b) introduce l’articolo 2233-quater, il quale disciplina nel periodo transitorio (dal 1° gennaio 2017 fino al 31 ottobre 2019) l’armonizzazione fra il sistema di avanzamento attuale e quello previsto a regime attraverso un sistema di compensazione, tale da consentire dal 2020 l’inserimento nelle aliquote di valutazione degli Ufficiali aventi la permanenza minima nei gradi previsti dalla nuova disciplina;
– la lettera c) modifica la rubrica dell’articolo 2236-bis del Codice, disciplinando il regime transitorio dell’avanzamento degli Ufficiali del ruolo normale della Marina ed inserisce i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, prevedendo, nella fase transitoria, i periodi minimi di imbarco, le attribuzioni specifiche e i titoli necessari per l’avanzamento degli Ufficiali ivi indicati del ruolo normale della Marina militare;
– la lettera d) sostituisce l’articolo 2238-ter del Codice, al fine di disciplinare, con decreto del Ministro della difesa, per il periodo transitorio, la permanenza minima nel grado di Generale di divisione e gradi corrispondenti per la valutazione al grado superiore senza modificare il numero di promozioni previste dalla vigente legislazione;
– la lettera e) introduce l’articolo 2242-bis, che estende nella fase transitoria, in quanto compatibili, agli Ufficiali dell’Esercito e dell’Aeronautica, le previsioni di cui all’articolo 2236-bis comma 1-quater di pertinenza della Marina militare, ove sussistano analoghe condizioni. Le disposizioni dell’articolo 3 non generano oneri finanziari. Al riguardo, ritenuto il preclaro tenore ordinamentale delle norme e l’assenza di specifiche indicazioni nell’Allegato 1, punto 2, non ci sono osservazioni.
Leggi qui il dossier completo del Servizio Studi del Senato