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Bcc, come come funzioneranno i patti parasociali nei gruppi

bcc

Pubblichiamo le considerazioni finali dell’analisi scritta da Marco Bindelli uscita sulla Rivista di Diritto Bancario

In base alle considerazioni esposte, emerge che:

  • l’esercizio dell’attività di direzione, coordinamento e controllo mediante contratto o clausole statutarie rappresenta una modalità, alternativa all’acquisizione di partecipazioni, normativamente ammessa e contemplata per qualsiasi tipo di società;
  • la regolamentazione bancaria nazionale (ed europea) che disciplina l’esercizio di tale attività ed i poteri attribuibili ad una capogruppo bancaria, ivi inclusa quella del Gbc (Gruppo bancario cooperativo, appare particolarmente incisiva e puntuale;
  • alla capogruppo del Gbc, la quale esercita con pieni poteri attività di direzione, coordinamento e controllo nei confronti delle Bcc aderenti tramite contratto di coesione (proprio in considerazione della struttura societaria di queste), si applica, oltre alla disciplina specifica del Gbc[34], quella prevista per gli altri gruppi bancari in quanto compatibile.

All’interno di tale contesto normativo, la possibilità di stipulare accordi parasociali (di qualsiasi tipo ed in qualunque forma) tra soci di un Gbc appare condizionata dal giudizio preventivo dell’Autorità di vigilanza, la quale dovrà assumere provvedimenti di diniego, revoca o sospensione dei diritti di voto ogni volta che il patto configuri un controllo, anche nella forma di influenza dominante, ovvero un’influenza notevole, tale da mettere in dubbio la sana e prudente gestione della capogruppo o da creare un conflitto di interessi tra questa e le Bcc controllate; anche in forza dell’art. 37-bis, comma 2, del Tub, il quale, espressamente, richiede la necessaria determinazione di un tetto massimo di azioni con diritto di voto detenibili da ciascun socio al fine di assicurare il frazionamento del capitale della capogruppo che ne impedisca la concentrazione in mani forti.

È di tutta evidenza che la capogruppo del Gbc, esercitando in base a contratto l’attività di direzione, coordinamento e controllo sulle Bcc aderenti, ossia sui propri soci, non può correre il rischio di trovarsi, grazie ad accordi tra queste perfezionati, nella condizione di essere a sua volta controllata da chi deve invece controllare. Diversamente sarebbe come ammettere la possibilità che la Banca d’Italia, partecipata da banche, assicurazioni, fondazioni, ecc., possa essere controllata dai soggetti che essa, per legge, è tenuta a vigilare e controllare.

Appare, quindi, corretto concludere che:

  • qualsiasi accordo (a prescindere che sia scritto o verbale, che comporti o meno il controllo societario, che sia stabile o vincolante) tra soci di un Gbc teso ad influenzare o condizionare in qualunque modo la gestione della capogruppo o di singole assemblee di questa (anche solo di alcuni punti all’ordine del giorno) deve essere comunicato all’Organo di Vigilanza ai sensi dell’art. 20, comma 2, del Tub;
  • la Banca d’Italia, se accerta che l’accordo configura una qualsiasi forma di influenza sulla gestione della banca, può assumere i provvedimenti di diniego, sospensione o revoca dell’autorizzazione al possesso di partecipazioni (qualificate), ovvero sospendere il diritto di voto delle partecipazioni detenute dalle Bcc partecipanti all’accordo nel caso di pregiudizio per la sana e prudente gestione;
  • in nessun caso il patto parasociale stipulato tra soci di un Gbc potrà esprimere voti che superino il limite di cui all’art. 37-bis, comma 2, del Tub previsto per lo statuto della capogruppo del Gbc.

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