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Voucher, ecco cosa cambia con Libretto di famiglia e Lavoro occasionale

Michel Martone, voucher

Il testo che segue è un’anticipazione di un saggio di prossima pubblicazione su Argomenti di diritto del lavoro

È in corso d’approvazione la nuova normativa in materia di lavoro occasionale, quel lavoro finora retribuito mediante appositi voucher che però sono stati aboliti a marzo per scongiurare il referendum proposto dalla Cgil. A sottolineare la grande rilevanza della questione, la Corte Costituzionale ha recentemente statuito che “l’evoluzione dell’istituto, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell’esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere, lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario”.

Quello in discussione è un provvedimento importante che ha completamente ridisciplinato l’area del lavoro accessorio con l’introduzione di due nuovi istituti, il Libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale.

Di seguito una scheda riassuntiva delle principali caratteristiche del Libretto di famiglia e del contratto di prestazione occasionale.

voucher storia

La storia dei voucher in Italia

Dall’inizio della crisi a oggi tutti i governi che si sono succeduti sono intervenuti sul tema di voucher al fine di combattere il lavoro nero. Si tratta di un tema di grande importanza, basti  considerare che il numero di voucher equivalenti a 10 euro complessivamente utilizzati dal 2008 al 31 dicembre 2015 è pari a 277,2 milioni, per un importo complessivo di 2,8 miliardi di euro. Nel triennio che va dal 2013 al 2015 si è assistito ad incrementi annui attorno al 70%. Nel 2015 i voucher utilizzati sono stati 115 milioni per un importo complessivo di 1,15 miliardi di euro.

Questi i principali provvedimenti che si sono succeduti nel tempo.

L’art. 70 del d. lgs. n. 276 del 2003, la riforma Biagi, ha introdotto il meccanismo dei “buoni lavoro/ voucher” per retribuire le attività lavorative di natura meramente occasionale rese “da soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne”, in alcuni ambiti specificamente indicati (piccoli lavori domestici a carattere straordinario, insegnamento privato supplementare, giardinaggio, pulizia). Si intendevano come occasionali ed accessorie quelle attività di durata complessiva inferiore a 30 giorni per anno solare e con compensi inferiori a 3.000,00 euro annui.

I voucher non hanno trovato applicazione sino al 2008 quando il Governo Berlusconi ne ha progressivamente liberalizzato l’utilizzo, dapprima con il decreto n. 112/2008 e successivamente con la Legge n. 33/2009.

Anche il Governo Monti, con la Riforma Fornero, è intervenuto in materia di voucher. Al fine di contrastare gli abusi dell’istituto, infatti, la Legge n. 92/2012  ha modificato l’art. 70 del d. lgs. n. 276/2003 disponendo che “per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare”.  In questo modo, da un lato sono stati generalizzati i requisiti oggettivi e soggettivi e dall’altro si è introdotta una forte limitazione dell’istituto, facendo riferimento “alla totalità dei committenti” e non già  a ciascun committente. Inoltre, la riforma ha previsto che in caso di di committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative svolte nei propri confronti non possa superare il limite di 2.000,00 euro di compenso per ciascun committente.

Successivamente, con la Legge n. 99/2013, il riferimento alla “natura meramente occasionale” è stato eliminato dall’art. 70, cosicché il rapporto di lavoro accessorio è stato definito dai soli limiti economici, a prescindere dall’attività svolta.

Il d. lgs. n. 81/2015 ha innalzato il limite economico netto di 5.000 euro a 7.000 euro, ed ha inoltre stabilito che i committenti imprenditori potessero acquistare i buoni lavoro solo attraverso la procedura telematica.

Da ultimo, il lavoro accessorio è stato abrogato dal d.l. n. 25/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 17 marzo 2016 ed entrato in vigore lo stesso giorno. In via transitoria, sono stati considerati utilizzabili, entro il prossimo 31 dicembre, solo i buoni richiesti entro venerdì 17 marzo 2017.  L’abrogazione ha lasciato un vuoto normativo che il Libretto di famiglia e il contratto di prestazione occasionale si propongono di colmare.

Come funziona all’estero

Alla luce di quanto appena detto, può essere utile una prospettiva comparativa, senza pretese di esaustività, sull’utilizzo dei buoni lavoro e sul lavoro accessorio negli altri Stati europei.

Ad esempio, in Francia è in vigore dal 1994 il Chèque emploi service universel, o CESU. Il CESU si articola in déclaratif, senza un importo fisso e préfinancé, a importo predefinito. Il primo consente al committente di dichiarare la prestazione lavorativa di un collaboratore in determinate attività (quali pulizie, giardinaggio, assistenza alle persone non autosufficienti). Tale dichiarazione consente al Centro nazionale CESU di stabilire ed erogare il compenso e i corrispondenti contributi previdenziali spettanti al lavoratore. Il secondo istituto, il CESU préfinancé, ha una struttura assimilabile a quella dei buoni-pasto, per cui il suo importo è predeterminato. Può essere erogato anche da enti locali, organizzazioni sociali e enti previdenziali, in favore i alcune categorie beneficiarie dei servizi di assistenza sociale dedicati alla persona o alla custodia dei bambini.

Nel 2008, sono stati altresì introdotti i Titre emploi-service entreprise, o TESE, rivolti alle piccole imprese con meno di 21 dipendenti di assumere e gestire lavoratori occasionali, occupati per non più di 100 giorni o 700 ore l’anno. Il TESE non può essere utilizzato per i lavoratori agricoli, né per artisti e lavoratori del settore dello spettacolo.

In Belgio, il sistema dei voucher (Titres-services/dienstencheque) è stato introdotto nel 2004. L’erogazione è limitata esclusivamente ad alcune mansioni relative alle pulizie di casa e alla stiratura. Il costo del voucher è di 7,50 euro lordi e di  5,25  euro netti e ne usufruiscono al 97% donne. Altri piccoli lavori, come riparazioni e giardinaggio, sono assoggettati al mercato del lavoro ordinario, mentre altre attività, come l’assistenza a persone disabili, sono considerate “servizi di prossimità” e retribuite attraverso buoni-servizio) del valore di 20,80 euro per ogni ora di servizio finanziato in parte dai privati e in parte dallo Stato.

Infine, la Germania nel 2003 ha adottato un sistema di regolamentazione dei lavori occasionali basato sui c.d. Minijobs e Midijobs, ovvero lavori a orario ridotto retribuiti entro parametri massimi predeterminati.

In particolare, i Minijobs sono prestazioni occasionali retribuite al massimo 450 mensili, su cui i committenti non versano contributi sociali. Nel caso in cui il prestatore di lavoro non abbia altre fonti di reddito, i Minijobs sono anche esenti dalla tassazione.

In caso di retribuzione superiore ai 450 euro ed entro un massimo 850, la prestazione ricade nell’ambito di applicazione dei Midijobs, assoggettati a contribuzione ordinaria e alla disciplina in materia di malattia e di ferie.

(Estratto da OpenLuiss.it)



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