Agente 007 – Licenza di uccidere. È questo il primo capitolo di una lunga serie di film di spionaggio ispirati al celebre personaggio di Ian Fleming. Se nell’immaginario collettivo il profilo dell’agente segreto è spesso associato a quello di Sean Connery o, per i più giovani, all’atletico Daniel Craig, nel mondo reale la figura dell’operatore di intelligence è ben diversa: nessuna automobile fiammante con cui sfrecciare all’inseguimento del cattivo di turno e, soprattutto, nessuna licenza di uccidere.
IL RUOLO DELLE ISTITUZIONI
Tema delicato quello dei margini di manovra connessi all’attività dei Servizi d’informazione, specie in un momento storico in cui, a fronte dell’escalation terroristica che ha colpito l’occidente – e non solo a partire dall’avvento sulla scena globale dell’autoproclamato Stato islamico –, l’opinione pubblica di mezzo mondo ha preteso a gran voce delle risposte da parte delle istituzioni. Risposte che gli organismi informativi, insieme alle altre amministrazioni dello Stato, magistratura in primis, sono chiamati a fornire quotidianamente, nel pieno rispetto della legge.
“LICENZA DI UCCIDERE” IN ITALIA
In Italia, la normativa vigente è molto chiara nel parametrare i caveat entro cui l’azione dei Servizi di informazione possa svolgersi. Al contempo è indubbio che, come disse Arturo Carlo Jemolo, per chi è chiamato a occuparsi della raccolta di ogni informazione utile alla sicurezza nazionale, specie in contesti altamente rischiosi quali, ad esempio, quelli connessi al terrorismo o alla criminalità organizzata, possa ravvisarsi l’esigenza di porre in essere attività che fuoriescano dalla previsione normativa. Ciò, naturalmente, sempre entro i limiti previsti dall’ordinamento nazionale.
LA LEGGE 124 DEL 2007
Limiti e margini di manovra che il legislatore, nel più ampio contesto di riforma dei Servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, ha introdotto con la legge 124 del 3 agosto 2007, con ciò colmando un vulnus che la precedente normativa – la legge 801 del 24 ottobre 1977 – lasciava scoperto, mancando infatti una formulazione chiara sugli spazi di intervento coperti dal prioritario interesse della sicurezza del Paese. Se infatti prima dell’intervento del 2007 era esclusivamente prevista la possibilità di applicare o confermare il segreto di Stato da parte del presidente del Consiglio dei ministri all’intera operazione nel cui ambito erano state compiute le condotte da scriminare, per Giacomo Stucchi la legge 124 – tracciando una vision di fondo, ovvero riconoscendo apertamente che l’attività istituzionale dell’intelligence è volta a tutelare il supremo interesse nazionale – ha previsto lo strumento delle cosiddette garanzie funzionali, sul quale è opportuno fare chiarezza.
GARANZIE FUNZIONALI ITALIANE
La legge 124, al primo comma dell’articolo 17, introduce una speciale causa di giustificazione per gli appartenenti ai Servizi di informazione che, nell’esercizio dei compiti istituzionali, pongano in essere condotte astrattamente configuranti reato. Condotte dunque da scriminare che, autorizzate di volta in volta dall’esecutivo dopo una attenta comparazione di interessi istituzionali pubblici o privati in gioco, non vengono tuttavia inserite in un elenco tassativo, poiché ciò avrebbe potuto condizionare o compromettere talune attività operative che, svolgendosi in contesti fluidi e in continua evoluzione, sarebbero state difficilmente prevedibili ab origine. Il legislatore ha, invece, previsto che la causa di giustificazione non sia efficace nel caso in cui la condotta metta in pericolo la libertà personale e morale, la personalità individuale, la salute, l’integrità fisica o la vita umana.
LE NOVITÀ RECENTI
I numerosi attentati terroristici che hanno colpito l’Europa nell’ultimo biennio hanno tuttavia imposto un ulteriore potenziamento degli strumenti a disposizione dell’apparato securitario nazionale, a partire dai Servizi d’informazione. Con il decreto legge 174/2015, il legislatore ha previsto per gli operatori di intelligence la possibilità di essere autorizzati, nell’ambito delle garanzie funzionali, a porre in essere specifici atti riconducibili a fini terroristici, tra cui l’arruolamento, l’addestramento e l’organizzazione di trasferimenti con finalità di terrorismo. Si tratta di una novità di assoluto rilievo poiché in precedenza il sistema normativo escludeva l’efficacia delle garanzie funzionali per le condotte nei confronti delle quali non poteva essere opposto il segreto di Stato, incluse quelle relative a fatti di terrorismo.
IL NODO TRA MAGISTRATURA E INTELLIGENCE
Come anticipato in esordio, l’attività degli Organismi informativi tocca temi delicati, spesso scivolosi, anche quando entra in gioco il complesso rapporto con la magistratura. Rapporto che, va detto, nell’ultimo periodo si è andato caratterizzando per la comune volontà di superare quella che Mario Caligiuri ha definito “diffidenza reciproca”, al fine condiviso di giungere a una sempre più stretta collaborazione tra due fondamentali apparati dello Stato, entrambi univocamente impegnati nella lotta al terrorismo. Terrorismo che, va ricordato, rappresenta oggi il principale nemico della sicurezza dello Stato, quella stessa sicurezza che, come più volte ribadito anche dalla Corte costituzionale, si pone come interesse supremo e imprescindibile a confronto del quale tutti gli altri interessi risultano essere inevitabilmente recessivi.
(Articolo tratto dall’ultimo numero della rivista Formiche)