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Mps, Carige e crisi bancarie. La dura prova della realtà

Carige

Dopo il Monte dei Paschi di Siena è la volta della Carige (Cassa di Risparmio di Genova), prime vittime di una crisi bancaria italiana nella quale sono coinvolte diverse altre realtà che stanno scivolando verso il default. Trattasi di una crisi di sistema più volte denunciato dall’amico Alessandro Govoni anche in sede giudiziaria, dopo che Banca d’Italia è stata sottoposta al potere degli hedge funds anglo caucasici-kazari detentori delle quote di maggioranza dei tre istituti controllati-controllori della Banca centrale (vedasi la risposta del ministero del Tesoro all’interrogazione dell’On Villarosa del febbraio 2017, allora capogruppo del M5S in commissione finanze della Camera, attualmente sottosegretario dello stesso ministero*) per risolvere la quale non sono assolutamente sufficienti, ancorché necessarie, le politiche di intervento d’urgenza come quelle sin qui adottate tanto dal centrosinistra che dal governo gialloverde.

Alla dura prova della realtà anche il M5S, paladino della battaglia contro il salvataggio renziano delle banche, si è dovuto piegare a ciò che il ministro Tria e il premier Conte alla fine hanno dovuto decidere in un Consiglio dei ministri serale convocato d’urgenza.

L’unico programma politico che tecnicamente consentirebbe ancora, dopo 25 anni, lo sviluppo dello Stato italiano e della sua classe media (94% della popolazione italiana) e che renderebbe tecnicamente possibile ogni altro obiettivo in qualsiasi altro settore sarebbe il seguente:

1. Obbligo di cessione al Tesoro dello Stato italiano  da parte di Telecom Italia Sparkle della proprietà dei cavi sottomarini, necessari alla comunicazione intranet dei movimenti elettronici del denaro nel sistema bancario italiano (=abolizione della L.58 del 28 Gennaio 1992 e della Legge n. 35 del 29 gennaio 1992)

2. Controllo Statale sulla raccolta del risparmio tra il pubblico mediante compagnie assicurative  statali = abolizione del DPR n. 350/1985 firmato da Sandro Pertini

3. Obbligo di cessione da parte di Banca Intesa, Unicredit, Cassa Risparmio Bologna, Carige e Bnl del 51% delle loro azioni al Tesoro dello Stato Italiano  al fine che lo Stato italiano abbia, con 265 voti su 529, il controllo del 51% di Banca d’Italia (=abolizione della L.82 del 7 Febbraio 1992), al fine che Banca d’Italia possa di nuovo dopo 25 anni tornare a vigilare per  impedire truffe sui derivati e su azioni/bond carta straccia, e per impedire anatocismo e usura bancaria.

4. Reintroduzione della Legge Bancaria del 1936 (=abolizione deldecreto legislativo n. 385/1993):

5. Separazione tra banche di prestito (loan bank) e banche speculative (investment bank) =abolizione del d.lgs n.481/1992 firmato da Giuliano Amato, Barucci e Colombo. Automatica re-introduzione della contabilità bancaria esistente prima del 31 Luglio 1992 (abolizione del Provvedimento di Banca d’ Italia del 31 Luglio 1992 firmato da Lamberto Dini al fine di fermare l’evasione fiscale verso i fondi speculatori petroliferi kazari proprietari della City of London)

6. Divieto di prestare denaro creato con un clic elettronico anziché raccolto tra il pubblico

7. Riduzione del capitale flottantedi Banca Intesa, Unicredit, Cassa Risparmio Bologna, Carige, Bnl e di ogni altra società italiana strategica quotata in borsa (Eni dall’attuale 85% del capitale totale, al 15%, al fine di evitare scalate da parte dei fondi speculatori petroliferi kazari.

8. Divieto di vendite allo scoperto(divieto di short -selling) sia di tipo naked (presa in prestito di titoli inesistenti per es di Mps per farle crollare, le uniche finora vietate dall’Ue) e di quelle piene. Divieto in sostanza di ogni tipo di vendita allo scoperto contro titoli di societa italiane quotate alla borsa di Milano.

9. Abolizione del CICR(è l’ufficio di controllo occulto di Banca d’Italia)

10. Conferire il potere Ispettivo sia a Banca d’Italia che alla Consob, in aggiunta a quello di vigilanza

11. Separare la Consob dal controllo di Banca d’Italiaal fine di avere un organo ispettivo indipendente. Possibilità anche per la Gdf e per la Polizia di Stato di effettuare ispezioni in materia finanziaria, in materia di borsa.

12. Divieto per famiglie, imprese ed enti locali italiani di sottoscrivere derivati sulla valuta (=abolizione del Dpr n.556/1987 emesso su proposta del Ministro del Tesoro Giuliano Amato) e derivati sul tasso (=abolizione del D.M. del Tesoro n. 44 del 18  febbraio 1992 firmato  da Mario Draghi)

13. Divieto al Governatore di Banca d’Italia di variare il tasso ufficiale di sconto (abolizione della L.n. 82 del 7 Febbraio 1992) al fine di evitare le truffe sui derivati sul tasso

14. Divieto di anatocismo nei conti correnti, leasing, mutui, prestiti con cessione del quinto e in ogni altra forma di prestito

15. Abolizione del piano di ammortamento alla francese, lecito solo il piano di ammortamento all’italiana (quote capitali sempre uguali).

16. Divieto di usuraoggettiva (supero tasso soglia) e divieto di usura soggettiva (supero tasso medio). Introduzione della rilevanza immediatamente penale anche del supero del tasso medio indipendentemente dalla situazione di difficoltà economica-finanziaria del soggetto cliente

17. Abolizione della disciplina fondiaria ex art 38 e seg. TUB

18. Riforma del Tribunale delle Esecuzioni immobiliari sulla prima casa e sull’immobile sede dell’attività: divieto di esecuzione immobiliare sulla prima casa e sulla sede dell’attività, obbligo di prolungamento del mutuo, in caso di difficoltà,  ad un tasso massimo pari al tasso d’inflazione. Divieto di neutralizzazione del Fondo Patrimoniale (è una figura giuridica prevista dal 1936 a tutela della famiglia italiana).

19. Divieto di concentrazione immobiliare diretta o per interposte persone (massimo 3 immobili) in soggetti posti in qualsiasi ruolo e funzione del Tribunale addetti all’esecuzioni immobiliari e nella sezione fallimentare. Divieto di concentrazione immobiliare diretta o per interposte persone (massimo 3 immobili) nell’avvocato e dottore commercialista della curatela fallimentare, dei sequestri immobiliari e quali procuratori per le banche nelle  esecuzioni immobiliari e nel custode  e nel  notaio delle esecuzioni immobiliari

20.Creazione della Procura Nazionale contro i Reati finanziaricommessi da soggetti speculatori esteri, con distaccamento in ogni DDA, collegata all’Iinteropol e per la prevenzione diattentati terroristici e jihadisti da parte dei fondi speculatori atti a riottenere il controllo privato delle banche italiane e dell’Ente dell’Energia italiano

21. Obbligo di almeno cinque  Parlamentari di ogni  forza politica di partecipare all’Assemblea Annuale di Approvazione del Bilancio delle banche italiane azioniste di maggioranza di Banca d’Italia, in quanto vero governo del sistema e termometro della salute del paese.

Credo che la Democrazia Cristiana, che fu già il partito di Guido Carli che seppe conservare la legge bancaria del 1936 sino al 1992, una delle pre-condizioni fondamentali della crescita dell’Italia, sarebbe quella di assumere queste indicazioni come essenziali per la sua proposta di programma, avendo consapevolezza che, senza questi pre-requisiti, nessun’altra riforma seria sarebbe possibile nel nostro Paese.

 

* Da documenti desecretati e da rilievi matematici confermati dal ministero dell’Economia delle Finanze sull’assetto di controllo delle banche quotate italiane (risposta del ministero all’interrogazione parlamentare dell’On Villarosa (M5S) nel Febbraio 2017)  maggiori azioniste di Banca d’Italia con 265 voti su 529, da parte , attraverso le sub-deleghe conferite agli avvocati (avv.Cardarelli) dello studio legale Trevisan di viale Maino–Milano, risultano una decina di fondi petroliferi nonché speculatori finanziari georgiani/arzebajani di antica origine tedesca (Vanguard, State Street, Northern Trust , Fidelity , Jp Morgan Trust, Black Rock , Bnp Paribas Trust, Franklyn Templeton e il loro fondo immobiliare comune Black Stone, già proprietario di quasi tutti gli outlet village in Italia e di oltre 1 MILIONE di mq di centri logistici sempre in Italia), cd ariani o kazari o askenazita-kazari , indagati dal 15 Gennaio 2018 anche dalla Procura di New York e dallo Stato di New York per procurato disastro ambientale e per avere fermato lo sviluppo dell’energia solare, hedge fund e come tali, unici fondi al mondo autorizzati a compiere amorali, immorali, illegittime vendite allo scoperto (presa in prestito di titoli di società terze a loro insaputa per venderli al fine di farne crollare la quotazione, per acquistarli a prezzi stracciati ad ogni programmato settennale avvenuto crollo della borsa di Milano, da quando dal 1992/93, abolita purtroppo in Italia la separazione bancaria tra banche di prestito e banche speculative a causa del decreto legislativo n. 481 del 14 Dicembre 1992 firmato da Amato e Barucci, essi imperano, crolli della borsa di Millano infatti avvenuti ogni circa sette anni 1994, 2001, 2008 , 2016, crolli che hanno impoverito circa 20 milioni di piccoli azionisti italiani che hanno perso tutti i loro risparmi) definiti fondi speculatori anche dal D.M. del Tesoro n. 98/1999.

Trattasi di decreti già emessi, non disegni di legge, decreti che comprovano l’avvento in Italia dal 1992/93 di questi fondi speculatori con sede legale nella City of London, proprietari della City of London, e sede fiscale nel paradiso fiscale del Deleware come dimostrato dalla Relazione della SEC (organo di vigilanza della borsa degli Stati Uniti, indipendente dal 2001).

Fondi speculatori che il sito governativo britannico beta.companieshouse.gov.uk ha dimostrato che le società che essi controllano appartengono a Trushelfco, Dikappa più un numero delle sette famiglie kazare, georgiane/arzebajane di antica origine tedesca dei Rothshild, J.P. Morgan, Warburg, Walker Bush, Rockfeller, Jeferson Clinton, Johnson, convertiti all’ateismo nel 1820 per poter usufruire senza limiti e remore, con l’invenzione della trivella, ancora del business del petrolio che era terminato in superficie nel 1400 dopo Cristo in Georgia/Arzebajan decretando la fine dell’impero Kazaro (600 avanti Cristo -1400 dopo Cristo), un impero inspiegabilmente cancellato dagli inventori kazari delle tipografie, dai libri storia occidentali, ma ben presente nei libri di storia dell’Armenia, dell’Ucraina.


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