Come tanti altri sono andato a consultare il dl Crescita (n. 34 del 2019 nella Gazzetta Ufficiale del 30 aprile u.s.) per capirne un po’ di più sui reali contenuti. Compito non facile, in quanto si tratta di 51 articoli e, quindi, di una trentina pagine (fronte/retro). L’attività di consultazione è andata avanti con velocità diverse a seconda degli argomenti e degli interessi. Ammortamenti, mini Ires, Imu, rientro dei cervelli e cosi via. Fino a quando sono arrivato all’art. 26 riguardante le “Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare”.
Finalmente, un ambito che comprendo un po’ di più, quello dell’economia circolare. Il comma 1 è abbastanza chiaro “Al fine di favorire la transizione delle attività economiche verso un modello di economia circolare, finalizzata alla riconversione produttiva del tessuto industriale, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dagli articoli 4 e 25 del regolamento (Ue) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse.”
Si tratta del regolamento degli aiuti di stato compatibili con il mercato interno. Chi può beneficiare di queste agevolazioni? Le imprese ed i centri di ricerca che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le caratteristiche indicate nel comma 2. Segue una descrizione, nei commi successivi, di come presentare i progetti e della loro ammissibilità. Ad esempio, i soggetti sopra indicati possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato.
Detti progetti devono prevedere attività di ricerca e sviluppo finalizzate alla riconversione produttiva delle attività economiche attraverso la realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali Key Enabling Technologies (Kets), relative a:
1) innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un’ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale;
2) progettazione e sperimentazione prototipale di modelli tecnologici integrati finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistemico alla riduzione, riciclo e riuso degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime;
3) sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per la fornitura, l’uso razionale e la sanificazione dell’acqua;
4) strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
5) sperimentazione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging) che prevedano anche l’utilizzo di materiali Recuperati.
Le agevolazioni sono concesse in finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento o contributo diretto alla spesa fino al 20 per cento delle spese e dei costi ammissibili.
Al comma 6 del decreto per la crescita vengono indicate anche le risorse finanziarie disponibili per la concessione delle agevolazioni che ammontano complessivamente a euro 140 milioni provengono dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione di cui all’articolo e dal Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (Fri). Dall’art. 26 all’art. 50 c’è un bel po’ di pagine da scorrere, tra marchi storici e italian sounding, assunzioni e banche popolari e indennizzo risparmiatori, nuova Alitalia, debiti enti locali, misure di sostegno al reddito per la chiusura della SS 3 Tiberina, terzo settore e così via.
Insomma, arrivo all’art. 50 che è cruciale, anzi vitale: è l’articolo delle disposizioni finanziarie. Cioè di tutte quelle norme che stabiliscono come si fa fronte ai nuovi oneri introdotti dalle disposizioni dagli articoli precedenti. Ovviamente, non per tutte, perché come abbiamo visto sopra l’art. 26 contiene anche le indicazioni per le relative disposizioni finanziarie. Tra tutte le disposizioni finanziarie, una mi colpisce in particolare: quella alla lettera h) di 100 milioni di euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In sostanza, si tratta del taglio di 100 milioni al Bonus Cultura per i diciottenni.
Va bene così, ci sono altre priorità e il decreto Crescita va finanziato, ci mancherebbe! Giusto sapere, però, che parte delle risorse destinate ad una delle rare misure in Italia per la promozione dello sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, serviranno per finanziare la crescita del Paese.