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Sblocca cantieri, cosa si cela dietro le polemiche sul decreto

La maggioranza gialloverde pare abbia trovato “la quadra” sulle modifiche al Codice degli Appalti varato dal governo Renzi solo tre anni fa. E che già appena approvato fu accolto con notevoli perplessità dagli addetti ai lavori. Il Consiglio di Stato nel suo parere consultivo rilevò addirittura molti errori nel drafting del testo. Per non parlare dell’introduzione della cosiddetta soft low in sostituzione del tradizionale regolamento attuativo, ovvero del processo di qualificazione certificata delle stazioni appaltanti. Novità assolute, per il nostro ordinamento e le nostre disastrate amministrazioni, che dai più furono considerate inefficaci se non velleitarie.

LE PERPLESSITÀ SULLA MODIFICA DEL GOVERNO RENZI

Di fatto era a tutti evidente come l’ennesima versione della vecchia legge Merloni del 1994, fosse un provvedimento quanto meno affrettato. Condizionato più dalla spinta dell’opinione pubblica scandalizzata dal perpetrarsi di fenomeni corruttivi, che per la necessità di adeguamento alle nuove direttive comunitarie o per trovare nuove, semplici e ragionevoli soluzioni per rilanciare un settore in estrema difficoltà. Il tutto alimentato dall’onda di consenso crescente del M5S  e dalla sua battaglia per la moralizzazione della cosa pubblica, che poco prima aveva portato anche Renzi a trasformare l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, l’ANAC, in Autorità anticorruzione. Come se bastasse creare nuove leggi o, peggio ancora, un organismo di controllo, per contenere un fenomeno che può essere contrastato, più che con l’azione giudiziaria, con la trasparenza, la concorrenzialità, e alleggerendo il potere discrezionale dell’amministrazione. Da qui un provvedimento con 220 articoli, oltre ai 50 provvedimenti di secondo livello, tra decreti ministeriali e le soft low emanate, in forma narrativa, dalla stessa ANAC. Mai come, in quel periodo, tornò di moda  Tacito, “corruptissima re publica plurimae leges“, motivo per il quale anche un tecnico come il sottoscritto, iniziò a parlare della necessità di rottamare il codice piuttosto che di varare dei maquillage, che invece arrivarono, con un provvedimento correttivo al Codice, solo un anno dopo il suo varo.

IL FENOMENO CORRUTTIVO

Le cronache dei giornali degli anni successivi, hanno fatto poi scoprire a tutti, anche ai moralizzatori, che chiunque può rivelarsi, se ne ha l’opportunità, un malfattore. E da qui il diffondersi dell’idea di asciugare invece che incrementare le norme. Fino alla proposta di qualche mese fa di un importate giurista come Arturo Cancrini, riportata anche in questo sito nell’articolo di Andrea Picardi, di abrogare il Codice e avere come unica regola e come succede in altri paesi europei, le sole direttive comunitarie. Da qui l’emendamento al Senato della Lega di Salvini, per la sospensione totale del Codice per due anni. Emendamento poi modificato in base all’accordo gialloverde che fa continuare a vivere il governo. E così il governo del cambiamento ha deciso di non cambiare. Con il Decreto Sblocca Cantieri si sospende a titolo sperimentale l’efficacia di un significativo numero di articoli del Codice, almeno per due anni. Quindi, di fatto, un nuovo correttivo anche se, questa volta, temporaneo. Ma si sa in Italia niente è più duraturo del temporaneo… Quindi, contrariamente all’emendamento originario, il Codice resta in vita, con i suoi pro e suoi contro, e con la possibilità di successive modifiche. Come successe per la vecchia Legge Merloni, che nel corso degli anni subì una innumerevole quantità di cambiamenti.

I DUBBI ODIERNI

Non c’è dubbio che il mondo di regole perfette non esista. E in particolare negli appalti pubblici e per stabilire come una pubblica amministrazione possa – nel rispetto dei principi di economicità, trasparenza e concorrenza – poter acquistare di tutto, da un ospedale alle siringhe, dai servizi più semplici, come le pulizie, ai più complessi, come quelli finanziari. Come è certo non esista la possibilità che un funzionario rischi l’imputazione di fumose ipotesi di reati quali l’abuso di ufficio, assumendo in prima persona la responsabilità di scelte interpretative. Quindi anche oggi il dubbio che rimane è: affinché tutti possano operare con la ragionevole certezza di non sbagliare è meglio disporre di un coacervo di regole di difficile interpretazione  – foriere, nel migliore dei casi, di interminabili contenziosi – o di poche semplici direttive da applicare con rigore ma flessibilità?

QUALE RISPOSTA DARE?

La risposta forse potrebbe essere una soluzione intermedia tra la cancellazione e la correzione, ovvero rottamare il Codice e fare una nuova e moderna legge di Public Procurement conforme alle direttive comunitarie su cui “appoggiare” una vera soft low fatta di linee guida operative, elaborate su buone pratiche già sperimentate. E, ultimo ma non ultimo, applicare il settore degli appalti un semplice principio di gradualità di complessità nelle procedure in rapporto alla dimensione economica dell’investimento. In fondo un modello di questo tipo non è poi tanto distante da quello del rimpianto Regio Decreto sui lavori pubblici n. 350 del 1895, con il quale non solo si costruì l’Italia unitaria, ma anche l’Italia post bellica.



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