Il 31 ottobre scorso la Camera dei Deputati ha convertito in legge il Dl n. 101/2019 (c.d. Dl “Crisi Aziendali”), il cui art. 14 bis (“Cessazione della qualifica di rifiuto”, introdotto in sede di conversione) sblocca il “caso per caso” per le autorizzazioni End of Waste e che sarà pubblicato nei prossimi giorni nella Gazzetta Ufficiale.
Finalmente, la svolta in una vicenda seguita con attenzione dai media per gli impatti che aveva (ed ha) sull’economia circolare (Dieci buone ragioni per sbloccare l’End of Waste, Formiche, 16 settembre scorso) e che era iniziata diciotto mesi fa, attraversando anche il precedente governo, senza alcun risultato.
L’art. 14 bis riproduce, nella sostanza, l’art. 6 della Direttiva 851/2018 modifica l’art. 184 ter del Dlg n. 152/2006, sostituendo il comma 3 e aggiungendo poi ex novo i commi dal 3 bis al 3 septies. I commi 1- 3 modificano il vecchio comma 3 dell’art. 184 ter citato, introducendo nella normativa italiana l’art. 6 della Direttiva n. 851/2018.
Questa era stata la richiesta delle associazioni di categoria, oltre che di gran parte di quelle ambientaliste. Le novità vengono dal comma 3 bis in poi e costituiscono certamente un’innovazione rispetto al testo della citata Direttiva 851. Secondo il comma 3 bis le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni comunicheranno all’Ispra i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati, entro dieci giorni dalla notifica degli stessi al soggetto richiedente. Dovranno essere comunicate secondo le stesse modalità anche le autorizzazioni rilasciate prima dell’entrata in vigore della legge (comma 9).
Il successivo comma 3 ter prevede l’introduzione di un meccanismo di “controllo a campione della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti …agli atti autorizzatori rilasciati” che può essere attivato da Ispra o dalle agenzie regionali competenti, sentita l’autorità competente. Al comma 3 ter, si prevede che il procedimento di controllo si concluda entro sessanta giorni e che entro quindici giorni dalla conclusione di questo, Ispra (o l’agenzia regionale delegata) comunichi l’esito al ministero dell’Ambiente. In quest’attività dovrà essere assicurato armonizzazione, efficacia e omogeneità dei controlli nel rispetto dei principi indicati dalla legge n. 132/2016 che ha istituito il sistema nazionale per la protezione ambientale e ha disciplinato l’Ispra.
Il ministero ha sessanta giorni di tempo per adottare le proprie conclusioni e trasmetterle all’autorità competente (comma 3 quater). Esso avvia il procedimento per l’adeguamento dell’impianto, disponendo, in caso di inottemperanza, la revoca dell’autorizzazione e dando tempestiva comunicazione al ministero della conclusione del procedimento. Se il procedimento non risulta avviato o concluso, entro centottanta giorni dalla comunicazione all’autorità competente, il Ministero può provvedere in via sostitutiva (comma 3 quinquies).
L’Ispra, annualmente, redigerà una relazione sui controlli effettuati nel corso dell’anno e la comunica al ministero entro il 31 dicembre (comma 3 sexies). Molto importante, quanto previsto dal successivo comma 8: le autorizzazioni per le quali è in corso il rinnovo o che risultano scadute, ma per le quali sia stata presentata un’istanza di rinnovo entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della legge, sono fatte salve e rinnovate, fatti salvi gli obblighi di aggiornamento.
Si prevedono, quindi, una serie di disposizioni finali. L’istituzione di un registro nazionale per le autorizzazioni rilasciate e le procedure semplificate rilasciate nel rispetto della nuova disciplina (con un decreto che determinerà il funzionamento dello stesso) (comma 3 septies) e per quelle rilasciate prima di quest’ultima. Ancora, l’individuazione di un gruppo di lavoro di cinque unità per le attività istruttorie connesse ai decreti sull’EoW (comma 5) e le disposizioni concernenti l’adeguamento delle autorizzazioni rilasciate o rinnovate dopo l’entrata in vigore della legge, una volta che siamo emanati i nuovi decreti EoW (comma 7). A questo punto possiamo più facilmente constatare che il procedimento introdotto dall’art. 14 bis in parola, risulta essere abbastanza complesso nella parte in cui va oltre a quanto già previsto a livello comunitario.
D’altro canto, è già compito del ministero (e dell’Ispra) assicurare un quadro armonico e omogeneo di regole e standard, mentre le Regioni si avvalgono, molto spesso (se non sempre) proprio delle agenzie regionali per il rilascio delle autorizzazioni. Stato e Regioni devono, inoltre, cooperare fra loro, in quanto, nonostante la diversità di funzione e struttura, fanno pur sempre parte del medesimo ordinamento. Sembra assistere ad un paradosso.
Quando lo Stato, l’amministrazione centrale, i ministeri, devono programmare, fare piani e strategie in materia di rifiuti, vengono considerati degli “accentratori”, non rispettosi delle prerogative dei diversi enti. Quando si tratta di autorizzazioni in materia di rifiuti rilasciate a livello regionale, ecco che riappare l’amministrazione centrale in grado di “sindacare” quanto gli enti locali fanno da anni. Qualche dubbio sull’efficienza e l’efficacia di un approccio di questo tipo può venire. Meglio, allora, che ognuno faccia il suo mestiere poiché non ci sono impianti sufficienti per la gestione dei rifiuti, anche per mancanze in materia di programmazione ed i procedimenti autorizzativi sono, ormai, una variabile a parte. Non siamo nelle sabbie mobili, ma addirittura nelle sabbie immobili (espressione che prendo in prestito dallo scrittore Giuseppe Pontiggia)