L’ultimo atto è recentissimo e riguarda, attraverso l’istituzione di un decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, e, per quanto riguarda la loro competenza, dalle regioni e dalle province autonome, del Runts Registro unico nazionale del terzo settore, che nel decreto del ministro disciplina anche le modalità di trasmigrazione dei dati dai vecchi registri speciali al Runts. In ogni caso, la riforma prevede che, in questa operazione, gli uffici del Runts possono richiedere agli enti – entro 180 giorni dalla ricezione delle informazioni – eventuali informazioni o documenti mancanti.
L’omessa trasmissione di questi ultimi entro 60 giorni comporta la mancata iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore. Fino al termine delle verifiche del Runts, gli enti iscritti nei vecchi registri continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica. Il registro unico nazionale del terzo settore (Runts) serve a dare pubblicità dell’esistenza di un ente di terzo settore (Ets) e di alcuni dati fondamentali riguardanti la sua struttura e attività. Esso ha quindi una funzione di trasparenza – anche con riguardo all’applicazione della normativa fiscale – e di certezza del diritto anche con riguardo ai terzi che entrano in rapporto con gli Ets stessi.
L’iscrizione nel Runts dà diritto ad accedere alle agevolazioni previste per il terzo settore e dà la possibilità di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche per lo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale (gli enti costituiti dopo il 3 agosto 2017 possono accedere a tale opportunità dopo 6 mesi dalla costituzione). Il Runts si è organizzato in sezioni: organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali, incluse le cooperative sociali; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti del terzo settore.
Possono iscriversi al Runts tutti gli enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. In particolare, i dati delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale che fanno riferimento alla legge 266/91 e la 383/00 e già iscritte nei relativi registri, trasmigrano automaticamente nel Runts; sono iscritte anche le organizzazioni non governative già riconosciute idonee e considerate organizzazioni non lucrative di utilità sociale.
La normativa di riferimento è il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore” dal decreto legge 119/2018: art. 11, 26, 32, 35, 41, 45-54, 56-57, 72-73, 83-84, 89-90, 92, 95, 98-102, 104. Importante è che a decorrere dalla data di operatività del registro unico nazionale del terzo settore sono abrogati:- l’articolo 6, della Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato”;- gli articoli 7, 8, 9 e 10 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;- Decreto 14 novembre 2001, n. 471 “Regolamento recante norme circa l’iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale”. Di specifico interesse per il Terzo settore, sono appunto le modifiche introdotte al Codice dal decreto legge 119/2018 che, fra l’altro, forniscono un nuovo criterio per la determinazione della natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore e intervengono sulla disciplina per le deduzioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore. In ultimo, si segnalano le modifiche alla normativa di settore introdotte dal Decreto semplificazioni (D.L. 135/2018) che, dopo l’innalzamento previsto dalla legge di Bilancio 2019, ha ripristinato l’aliquota Ires al 12% per le attività del Terzo settore e ha incluso le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. “ex Ipab”) nel novero degli enti del Terzo settore.