Da tempo si sta ragionando se adottare in Italia il cosiddetto “modello Corea”. Si tratta dell’utilizzo di tecnologie digitali (in primis video-sorveglianza di massa e geo-localizzazione) sia per tracciare coloro che hanno contratto il virus, sia per individuare coloro che sono entrati in contatti con persone contagiate e che quindi devono essere messe in quarantena fiduciaria. È sotto gli occhi di tutti che la strategia adottata in Corea (e vorrei anche dire in Cina) di un tracciamento massivo dei contaminati ha dato risultati significativi; lo dimostra l’andamento dei contagi in quei Paesi.
Sulla possibilità dell’adozione anche in Italia (e in Europa) di una tale iniziativa si è aperto un dibattito fra coloro che ritengono opportuno seguire questa strategia e chi sostiene che essa sia lesiva del diritto alla privacy dei cittadini. Vorrei partire nel ricordare che la Costituzione (art. 16) garantisce che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale”. Ebbene, i decreti emanati limitano fortemente questa libertà costituzionale, nonché impattano limitandone fortemente la fruizione anche su altri diritti costituzionali come quello del lavoro (art. 4) e quello della libertà di aggregazione (art. 17). Eppure, non si è innescato un dibattito così acceso come quello che viene sollevato nel momento in cui si sta iniziando a ragionare della possibilità di usare sistemi per favorire il tracciamento dei contagiati.
Questo dibattito nasce, a mio avviso, da due elementi: una intrinseca paura della tecnologia e una visione della privacy quale bene assoluto. È interessante leggere lo Statement adottato 19 marzo dallo European Data Protection Board che affronta il problema del “processing of personal data in the context of the Covid-19 outbreak”. Il documento enfatizza la possibilità di utilizzare dati di tracciamento anonimizzati (per altro lo stesso Statement evidenzia che questa è una facoltà ordinaria), per poi evidenziare con una serie di distinguo che la possibilità si allarga a quelli non anonimizzati, purché tale facoltà sia limitata nel tempo e, soprattutto, sia il frutto di un bilanciamento e di una ponderazione di proporzionalità in quanto essa “could be considered proportional under exceptional circumstances”. Se l’attuale situazione non è un condizione eccezionale, allora quale lo è?
Sarebbe stato auspicabile in un documento sul Covid-19 che il European Data Protection Board avesse riconosciuto l’eccezionalità della situazione evidenziando la possibilità, giustamente per un tempo limitato, di adottare misure eccezionali. Appare strano che si possa parlare di interferenze sulla privacy nel caso di misure di tracciamento mediante dispositivi digitali quando nell’arco di una dozzina di giorni le forze dell’ordine hanno controllato ben 2.244.868 persone (quasi il 4% della popolazione nazionale) scoprendo che in quasi il 5% dei casi (ovvero in 102.316 casi) avevano violati le misure previste per il contenimento dell’emergenza.
Esistono molteplici diritti che vanno sempre tutelati, ma è fondamentale comprendere come in situazioni di eccezionalità alcuni di questi possono essere compressi. In tal caso, non siamo di fronte solo a un “conflitto” fra salute e privacy, ma più direttamente fra libertà di movimento e privacy. Le attuali disposizioni legislative tendono a contrastare il diffondersi del virus evitando i contatti sociali. A queste disposizioni generali si somma la quarantena fiduciaria per coloro che sono entrati in contatto con soggetti positivi Covid-19.
Ora, se è semplice individuare per un positivo pre-diagnosi i contatti in ambienti a lui noti (come ad esempio i parenti conviventi, persone con cui lavora, ecc.), senza l’ausilio delle tecnologie di tracciamento sarebbe praticamente impossibile individuare i contatti causali (persone con cui si è condiviso un mezzo pubblico, incrociate in file al supermercato, incontrate durante l’uscita con il cane o quando si fa jogging). Di conseguenza, vi è la necessità di imporre in modo “indiscriminato” fortissime limitazioni alla mobilità personale non potendo altrimenti intervenire per circoscrivere focolai epidemici. Questo sarà ancora più utile non appena sarà passato il “picco”. È infatti evidente che nel momento in cui si riprenderanno con gradualità le attività sociali, sporadici focolai ricompariranno. Se saremo in grado di circoscriverli potremmo rilassare maggiormente i vincoli sulla mobilità individuale. Il rischio, altrimenti, è un nuovo lockdown.