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I Dpcm e il principio dell’(in)certezza del diritto. L’analisi dell’avv. Arcuri

Di Gabriele Arcuri

Anni e anni di battaglie per l’eguaglianza tra coppie di fatto e di diritto e tra coppie eterosessuali o omosessuali, sfumati in poche battute di una maldestra conferenza stampa, tanto annunciata e tenuta forse anche con troppo anticipo, oltre che consumata nell’imbarazzo più completo di chi si è trovato ad ascoltarla.

Ricorderemo per anni le tante (forse troppe) parole spese nella ricerca del significato autentico da attribuire alla parola “congiunti”.

Il fratello e la sorella non sono più importanti di un cugino ma tutti sono più “congiunti” dell’amore di una vita, se non la o lo si è sposato.

Un tempo si andava a scuola con la giustificazione dei genitori, ora sono i genitori stessi a diventare giustificazione di uno spostamento.

Nipoti e nonni finalmente si sono ricongiunti in quell’equilibrio che rappresenta il vero welfare di una nazione.

Nella seconda casa si potrà andare, ma solo se nella stessa regione e – forse – solo con un valido motivo lavorativo o di salute, il tutto nel disorientamento più completo.

A messa sì, ma solo con il morto, all’aperto e in pochi, un po’ come un tresette in 15; e ancora, 15 contando il morto? Il prete? I 4 becchini in guanti bianchi?

E come dice mio figlio…. e se piove?

Per fortuna mezz’ora di conferenza stampa ci ha dato tutto questo materiale per parlare, salvo non esser drammatico che il contenuto di quel così annunciato intervento televisivo altro non era che l’anticipazione di quelle che sono e dovrebbero divenire norme.

Norme incastonate in quel fantastico principio che era la certezza del diritto.

Come direbbero quelli bravi, il principio della certezza del diritto è quel “principio che consiste nella possibilità di conoscere la valutazione concreta operata dal diritto positivo con riferimento alle azioni e situazioni compiute; implica la conoscibilità a priori delle norme giuridiche da osservare”.

In buona sostanza, per noi comuni mortali che facciamo la fila al supermercato, il diritto, come promulgato, deve permettere all’interprete di conoscere a priori le norme che deve osservare, in tutta la loro portata o quasi, così come ciascun cittadino non potrà mai opporre di non conoscere l’esistenza stessa della norma eventualmente violata.

Il legislatore non può – e non deve – promulgare norme dalla portata incerta e/o indeterminata, non chiare nel loro oggetto e/o nella loro applicabilità.

E ancora, in talune circostanze che per loro natura sono da ritenersi straordinarie – tra le quali mi sentirei di far rientrare una pandemia – il legislatore dovrebbe astenersi dal farsi portavoce di iniziative legislative dalla portata incerta e/o di difficile interpretazione da parte della collettività.

Quello che è il sacrosanto principio della certezza del diritto, un architrave dell’insieme di (sicuramente troppe) norme che regolano la nostra esistenza, in questi giorni, vacilla neanche fosse un grattacelo al vento.

E con la certezza del diritto sono andate a quel paese le fonti del diritto stesso e la loro gerarchia così ben descritta da autori molto più autorevoli di me nei manuali di diritto privato, pubblico e costituzionale dell’ultimo mezzo secolo.

La Costituzione è emendabile solo attraverso un articolato processo ben descritto all’art. 138 della stessa, e Renzi ancora se lo ricorda, e alcuni articoli della Carta Costituzionale, 12 e seguenti, quelli che regolano le libertà fondamentali, sono considerati sostanzialmente immodificabili.

Nessuna norma può modificare o derogare ad una norma di rango superiore e soprattutto, il potere legislativo – in linea di massima – spetta al Parlamento.

Il Decreto del Presidente del Consiglio (Dpcm), in questa articolata gerarchia, viene poco prima del regolamento condominiale ma è giusto e sacrosanto, che in determinati casi straordinari, come una pandemia ad esempio, si utilizzi questo strumento, in misura molto limitata, per assumere decisioni urgenti e di immediata applicabilità.

In misura molto limitata però…

La certezza del diritto diventa, quindi, clamorosamente incertezza.

La famosa casalinga di Voghera cerca con ansia di capire se e cosa può fare dal 4 maggio, cosa le sarà consentito fare dal 18 e se, finalmente, il 1 giugno potrà andare a farsi la tinta ai capelli… fintanto che non si accorgerà che il 1 giungo è un lunedì – giorno di chiusura di parrucchieri e affini – e il 2 è festa nazionale!

L’annuncio di una norma è diventato, in questi mesi, una sorta di indagine di mercato con cui si possa pesare il consenso di contenti e scontenti e si possa quindi, aggiustare il tiro, prima dell’ennesima promulgazione notte tempo di un Dpcm da pubblicare in fretta e furia in Gazzetta.

Ecco allora che la messa funebre diventa messa e basta e che tanta incertezza sulla sua ripresa viene superata da un responsabile accordo stato/Cei, proprio perché la libertà di professare una religione è sancita da uno di quegli articoli della Costituzione ritenuti immodificabili.

Tra i congiunti sembra siano comparsi, attraverso un’interpretazione “Pop”, anche gli amici di vecchia data, i compagni di scuola, solo se non si sono persi di vista, gli amanti, i fidanzati e sedicenti tali.

Le seconde case diventano buone, non solo per l’Imu, ma anche per un possibile letargo estivo ma solo con il wi-fi per assicurare lo smart working, essendo sostanzialmente finite le ferie di tutti.

Tutto diventa opinabile, malleabile, trasformabile, come il pongo.

Il diritto stesso, migliaia di articoli, racchiusi in migliaia di norme e documenti, all’improvviso diventano qualcosa di indicativo, un sentiero non più strettissimo da seguire per non incorrere in errore ma un’autostrada tutta da vivere e interpretare, pronti ad affrontare il prossimo posto di blocco e difendere la nostra ultima autocertificazione con il coltello tra i denti.

E ancora, per concludere, cosa succederà alla montagna di contravvenzioni emesse in danno di chi, in questi mesi, ha dovuto o voluto mettere il naso fuori casa se, quando tutto questo sarà finito, la Corte Costituzionale (quell’organo della magistratura previsto proprio a presidio della Carta Costituzionale) sancisse che tutti questi Dpcm non erano pienamente rispettosi della Costituzione?

A tutti i malcapitati pagatori sarà restituito il maltolto?

Ai posteri l’ardua sentenza.

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