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Voucher e compagnie aeree. Perché la Commissione Ue apre l’infrazione sull’Italia

La Commissione europea ha aperto una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia per il mancato rispetto del regolamento sui diritti dei passeggeri. L’accusa alla Penisola è di avere permesso alle compagnie di offrire voucher come unica forma di rimborso alla cancellazione dei voli. Ad accompagnare la Penisola nel richiamo di Bruxelles c’è la Grecia. Entrambe hanno due mesi di tempo per rispondere al lancio della procedura, il primo step dell’azione legale che Bruxelles può intentare nei confronti degli Stati membri per il mancato rispetto degli obblighi previsti dal diritto dell’Unione europea.

LE MOTIVAZIONI DELLE COMMISSIONI

“A causa della pandemia da Coronavirus – spiega la Commissione nella sua nota – molte aziende del settore dei trasporti hanno dovuto far fronte a flussi di cassa e situazioni di reddito insostenibili”. Eppure, “la Commissione ha costantemente chiarito che i diritti dei passeggeri restano validi anche nell’attuale contesto senza precedenti, e che le misure nazionali a sostegno del settore non devono ridurli”.

LA PROCEDURA TRA ATENE E ROMA

Eppure, “Grecia e Italia hanno adottato una legislazione che consente ai vettori di offrire voucher come unica forma di rimborso”, sebbene “ai sensi del regolamento sui diritti dei passeggeri dell’Ue essi abbiano il diritto di scegliere tra il rimborso in denaro e altre forme di rimborso, tra cui i voucher”. Ora, Atene e Roma hanno due mesi di tempo per rispondere alla Commissione, che altrimenti potrà decidere di inviare una “reasoned opinion”, cioè un parere motivato, la seconda fase della procedura di infrazione. Nel frattempo, Bruxelles “sta anche valutando la situazione in altri Stati membri, richiedendo ulteriori informazioni sull’applicazione delle norme”.

I RISCHIAMI DELL’ENAC

Per quanto riguarda l’Italia, già lo scorso 18 giugno l’Enac (ente regolatore per l’aviazione civile) aveva richiamato i vettori europei al rispetto del diritto dell’Ue, annunciando tre giorni dopo l’avvio di istruttorie per l’erogazione di sanzioni. Il riferimento è in particolare al regolamento 261 del 2004, lo stesso evidenziato dalla Commissione. Tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa. Il problema notato dall’Enac è che alcuni vettori “hanno continuino a cancellare voli adducendo come causale l’emergenza Covid-19 (fattispecie prevista dal decreto Cura Italia, ndr), e riconoscendo ai passeggeri solo un voucher”.

GLI ERRORI DEI VETTORI

L’errore delle compagnie sta nel fatto che dal 3 giugno non ci sono più restrizioni alla circolazione di persone nel territorio nazionale, nell’area Schengen e verso Regno Unito e Irlanda. Per questo, “le cancellazioni dopo tale data sembrerebbero operate da scelte commerciali e imprenditoriali dei vettori, non da motivi riconducibili all’emergenza”. D’altra parte, il regolamento europeo 261 del 2004 è abbastanza rigido. Nei casi di cancellazione per cause non connesse all’emergenza sanitaria, prevede che i vettori forniscano ai passeggeri l’informativa, la riprotezione, il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione di un voucher) e, ove dovuta, la compensazione.

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