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Il taglio dei parlamentari è davvero una riforma puntuale? Scrive Enzo Palumbo

Di Enzo Palumbo

Insomma, sta per finire! E, a oggi, non sappiamo come finirà questa vicenda del referendum sulla modifica costituzionale che, con qualche punta di volgarità, è stata definita “taglio dei parlamentari”, quando invece si tratta di un vera e propria ferita inferta alla rappresentanza democratica.

E ci siamo arrivati grazie all’iniziativa della Fondazione Einaudi e in particolare del suo presidente Giuseppe Benedetto, che, sfidando l’impopolarità e vincendo l’iniziale indifferenza di commentatori e politici, ha promosso la costituzione del Comitato NoiNO, affidandone la presidenza all’avv. Andrea Pruiti Ciarello, e ha convinto ben 71 senatori, molti dei quali avevano votato la riforma, che era opportuno coinvolgere i cittadini in una scelta che sembrava scontata e che poi gli approfondimenti scientifici di quasi tutta l’Accademia e di buona parte della Politica hanno dimostrato essere uno snodo fondamentale per la vita democratica del Paese.

In questi mesi non sono mancati i commenti, le interviste, gli interventi, e in gran parte per il No, perché in fondo la difesa del Sì è stata lasciata, addirittura con qualche importante defezione, ai dirigenti del M5S che l’avevano sin dall’inizio fortemente voluta come un tassello importante del loro dichiarato disegno politico, teso a scardinare la democrazia rappresentativa, coessenziale alla democrazia liberale, per sostituirla con la democrazia eterodiretta da qualche algoritmo, se non addirittura affidata al sorteggio.

E, siccome in questi mesi ho preso l’abitudine di valutare e all’occorrenza contestare le ragioni dei pochi studiosi, che si sono pronunziati per il Sì – taluni con un entusiasmo direttamente proporzionale alla loro appartenenza partitica, altri quasi con sofferenza e per ragioni che sfuggono – mi sembra ora il caso di pensare a questi ultimi e a quella che sembra essere l’unica motivazione che li ha infine convinti.

È il caso del mio concittadino Michele Ainis, che, dopo un’iniziale perplessità, da ultimo, scrivendo su Repubblica del 9 settembre, sembra essersi persuaso per il Sì avendo riflettuto sul fatto che questa volta, a differenza degli altri referendum del 2006 e del 2016, avrebbe il pregio di essere una riforma puntuale, cioè su una sola questione, mentre nelle precedenti occasioni si trattava di modificare una congerie di norme, che, per la loro diversità, potevano ingenerare contrastanti valutazioni.

Tanto per dirne una, quanto alla riforma del 2016, che pure ho fortemente osteggiato, se appena fosse stato possibile avrei volentieri votato per l’abrogazione del Cnel, che un’esperienza pluridecennale ha dimostrato essere assolutamente inutile.

E veniamo all’oggi.

Ainis sostiene che questa voluta dai grillini e subìta dagli altri partiti riguarda soltanto il numero dei parlamentari e quindi consente di dare un giudizio di merito su una singola questione, senza coinvolgerne altre sulle quali si potrebbe invece dissentire.

Messa in punto di metodo, come fa Ainis, si potrebbe anche convenire sull’unico pregio di questa riforma, se non fosse che le cose non stanno così, trattandosi invece di una riforma che è, sì, specifica, ma tutt’altro che puntuale, perché non tiene conto del fatto che la riduzione del numero dei parlamentari trascina con sé un’altra serie di norme strettamente collegate, e che tuttavia resteranno allo stato immutate, come se la riduzione dei parlamentari non ci fosse stata.

Insomma, è una riforma disorganica e incompleta, e proprio per questo rischia di fare collassare il sistema politico complessivo che si regge proprio sull’attuale composizione numerica delle Camere.

Gli esempi sono a portata di mano, se appena si ha la pazienza di indagare un po’ sul complesso di norme costituzionali, elettorali e regolamentari che vi sono strettamente collegate.

Seguendo la gerarchia delle fonti, basterebbe osservare che al plenum delle Camere per l’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83 Cost.) concorrono attualmente 58 delegati regionali (3 per ciascuna delle 19 Regioni e 1 per la Val d’Aosta), per cui, passando da un rapporto di 58 contro 945 (= 6,14%) a un rapporto di 58 contro 600 (= 9,67%), il peso dei parlamentari eletti direttamente dai cittadini calerà di oltre un terzo; e la stessa cosa accadrà rispetto al peso degli attuali 5 senatori a vita e di diritto (l’ex presidente Napolitano), che passerà dal 6,31% al 9,90%; e né l’uno né l’altro risultato vanno certo nel segno di una maggiore partecipazione dei cittadini rispetto a una scelta così importante, che oltretutto, via via che passano i mesi, diventa sempre più vicina.

Non potendo escludere dal plenum i senatori a vita e di diritto, e invece allo scopo di ridurre il peso percentuale dei delegati regionali, l’attuale maggioranza parlamentare ha in animo di fare approvare, con le consuete due deliberazioni conformi, la proposta di legge n. 2238-AC che si propone di modificare l’art. 83 Cost., portando a due i delegati eleggibili in ciascuna regione e pur sempre continuando a garantire “la rappresentanza delle minoranze”; un risultato, questo, facilmente assicurabile se i delegati sono tre, ma chiaramente impossibile riducendoli a due, a meno di non attribuirli in parti eguali alle maggioranze e alle minoranze consiliari, e così finendo ingiustamente per penalizzare le prime e premiare le seconde, e comunque violando un principio elementare di democrazia liberale, e cioè la corretta rappresentatività delle delegazioni regionali che andranno a partecipare all’elezione del Presidente della Repubblica.

Dove si vede che, anche al diavoletto costituzionale talvolta capita di fare la pentola, ma non il coperchio.

La stessa proposta tende poi a modificare anche l’art. 57 Cost., sostituendo l’attuale base regionale per l’elezione dei senatori con un’imprecisata base circoscrizionale, che dovrebbe mitigare le soglie di accesso naturali per conquistare un seggio pieno, già oggi molto alte (da un minimo del 3,23 % per la Lombardia a un massimo del 20% per Friuli, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Sardegna), e che diverrebbero proibitive con un minore numero di senatori eleggibili, per cui in alcune regioni finiranno per essere rappresentati solo i primi due partiti.

E ciò senza pensare che, mentre la base regionale è territorialmente individuata e, nell’interpretazione corrente, non suscettibile di arbitrarie interpretazioni, il nuovo testo proposto si presterebbe alle infinite manipolazioni del legislatore ordinario, tese a favorire un territorio (come è già accaduto per il Trentino Alto Adige) e a penalizzarne un altro.

Quando invece la soluzione corretta sarebbe stata a portata di mano, stabilendo anche per il Senato, come già per la Camera, un’unica circoscrizione nazionale nella quale individuare il numero di senatori spettanti a ciascuna lista, salvo poi ripartirli sulla base del migliore risultato percentuale nelle singole regioni, come per altro avevano ipotizzato taluni autorevoli Costituenti (le dichiarazioni di allora di Bozzi e Nitti, ma anche alcuni autorevoli scritti di oggi: cfr., Fusaro e Rubechi, in Commentario alla Costituzione, sub art. 57, n.1.3, pag. 1146: Chiaramonte, Osservatorio sulle Fonti, anno X, fasc. 1/2017, pag. 6-7), e come per altro, più di recente, era stato previsto nel ddl 2352-AC della scorsa Legislatura (il c. d. tedeschellum), poi abbandonato per il più comodo “rosatellum”.

Se poi passiamo a riflettere non solo sull’attuale legge elettorale, ma anche su quella che si prospetta, anche i sostenitori del “taglio” sostengono che quella attuale, col voto vincolato tra candidature uninominali e circoscrizionali, provocherebbe forti distorsioni maggioritarie, consentendo alla più forte delle minoranze uscita dalle urne di conquistare ben più della maggioranza assoluta nelle Camere, e, in quelle ridotte, forse anche la maggioranza qualificata dei due terzi (137 senatori, 267 deputati), così consentendo ulteriori riforme costituzionali senza neppure passare per la via referendaria.

E tuttavia, anche su questa ulteriore necessaria riforma perequativa, strettamente collegata alla riduzione dei parlamentari, si sa soltanto che è stato da ultimo approvato un testo unificato (il c. d. “brescellum”) sul quale non c’è alcun effettivo accordo politico, e che quindi resta allo stato di una semplice aspettativa.

E, così procedendo, si finisce per fare dipendere il presunto buon esito di una riforma costituzionale dall’esito futuro e incerto di una legge ordinaria come quella elettorale, con un’inversione di ruolo che fa dubitare della saggezza e della previdenza degli attuali legislatori.

Se poi passiamo a riflettere sulle conseguenze che il “taglio” avrà sui regolamenti parlamentari, c’è da mettersi le mani alla testa per non perderla del tutto.

Basti pensare ai numeri fissi stabiliti per la composizione dei gruppi parlamentari (20 alla Camera, 10 al Senato), che ovviamente diventeranno proibitivi per i partiti minoritari, e poi alla composizione delle 14 Commissioni permanenti di Camera e Senato, che dovrebbero rispecchiare la proporzionalità delle rispettive assemblee (art. 72, c. 3, Cost.) in termini che diverranno praticamente impossibili già oggi alla Camera, dove ogni deputato può essere designato per Regolamento (art. 19, c. 3) in una sola Commissione, ma anche al Senato, i cui membri, eventualmente designati in più Commissioni, sarebbero costretti a saltare quotidianamente da una all’altra, perdendo il filo delle discussioni e, se capita, anche il momento delle deliberazioni.

C’è poi la questione dei quorum percentuali fissati per l’elezione degli istituti di garanzia (Presidente della Repubblica, Corte Costituzionale, Csm), che, seppure automaticamente riproporzionati, saranno anche più facilmente raggiungibili dalla maggioranza parlamentare anche senza il concorso della minoranza; come resta allo stato irrisolta la questione dei numeri fissi per il concreto svolgimento dell’attività parlamentare, che appaiono oggi ragionevoli in relazione all’attuale composizione numerica delle Camere, ma che domani saranno proibitivi per i gruppi minori.

Facendo un veloce controllo sul Regolamento del Senato, si può constatare che oggi occorrono:

– 8 senatori per la richiesta in Commissione di discutere in assemblea i criteri informatori cui deve attenersi una Commissione cui sia stato assegnato un ddl in sede redigente (art. 36, c. 2);

– rispettivamente 3 o 5 senatori per la richiesta di votazioni nominali o segrete nelle Commissioni in sede deliberante o redigente (art. 41. c. 1 e 42, c. 1);

– 8 senatori per la richiesta in Commissione d’inserimento nel calendario dei lavori di nuovi argomenti (art. 55, c. 7):

– e altrettanti per proporre l’inversione degli argomenti iscritti all’ordine del giorno (art. 56, c. 3);

– come anche per chiedere di discutere o votare in Assemblea su argomenti non iscritti all’o. d. g. (art. 56, c. 4);

– 20 senatori per la dichiarazione d’urgenza per i ddl già approvati in prima lettura nella precedente Legislatura (art. 81, c. 1);

– 8 senatori per la richiesta di riapertura della discussione su ulteriori dichiarazioni del Governo (art. 99, c. 2);

– e altrettanti per la richiesta di chiusura anticipata della discussione generale (art. 99, c. 3);

– come anche per la presentazione, durante la seduta, di emendamenti correlati ad altri emendamenti (art. 100, c. 5);

– e per la richiesta di apertura di un dibattito sulle comunicazioni del Governo (art. 105, c. 1);

– 15 senatori per la richiesta di votazione nominale o a scrutinio segreto (art. 113, c. 2);

– e altrettanti per la richiesta di votazione nominale con appello (art. 116, c. 1);

– 8 senatori per la ripresentazione in Assemblea degli oo. dd. gg. respinti in Commissione sulla Legge di Bilancio (art.127, c. 2);

– addirittura 20 senatori per la presentazione in Assemblea di oo. dd. gg. in difformità dalle proposte della Giunta delle elezioni e delle immunità sulle domande di autorizzazione a procedere per i reati ministeriali;

– 8 senatori per la richiesta di discussione nella 14a Commissione di affari e relazioni concernenti l’Ue.;

– altrettanti per la presentazione di mozioni intese a promuovere una deliberazione (art. 157, c. 1);

– addirittura 20 senatori per la richiesta di seduta segreta in sede di discussione del bilancio del Senato (art. 157, c. 2);

– 8 senatori per chiedere di stralciare e votare separatamente le modifiche al regolamento del Senato (art. 167, c. 6).

Un lungo elenco, in cui ho rischiato di dimenticare qualcosa, che rende evidente come in un nuovo Senato di appena 200 membri elettivi sarà particolarmente difficile per qualsiasi formazione politica minoritaria la possibilità di fare valere le prerogative che spettano ai parlamentari nell’esercizio della loro fondamentale funzione legislativa e di controllo sugli atti del governo; mentre, a loro volta, i partiti di maggioranza non avranno alcun interesse a comporre la maggioranza assoluta necessaria per modificare il Regolamento (art. 167, c. 5) per rendere meno arduo il compito delle minoranze.

Ho fermato la mia attenzione sul regolamento del Senato, ma chi vorrà allargare l’indagine anche a quello della Camera potrà agevolmente consultare le tavole di raffronto tra gli articoli dei due Regolamenti, che i diligenti Uffici del Senato hanno avuto cura di inserire in calce al testo.

A questo punto sarà più agevole comprendere come questa riforma costituzionale, pur investendo solo i numeri dei componenti delle Camere, è tutt’altro che puntuale, ma è invece foriera di problemi che è lecito dubitare possano essere risolti dagli attuali frettolosi legislatori.

Se i proponenti avessero voluto fare una vera riforma organica, pur nella sua specificità, oltre ad approvare una nuova e più democratica legge elettorale, avrebbero dovuto contemporaneamente revisionare in coerenza le norme costituzionali strettamente collegate coi numeri dei parlamentari, e avrebbero anche dovuto modificare in prevenzione alcune norme regolamentari destinate a entrare in vigore se e quando la riforma costituzionale fosse divenuta efficace.

In fondo, quanto alla legge elettorale, è proprio ciò che è stato fatto in passato quando è stata approvata la legge elettorale 52-2015 (italicum), destinata a entrare in vigore all’esito positivo del referendum del 2016; ed è ciò che hanno parzialmente fatto addirittura gli stessi autori di quest’ultima riforma, allorché hanno fatto approvare in prevenzione la legge 51-2019, per assicurare l’applicabilità dell’attuale legge elettorale indipendentemente dal numero dei parlamentari.

Ed è anche ciò che ancora oggi si sta tentando di fare con la proposta n. 2238-C di modifica degli art. li 57 e 83 Cost, la cui efficacia resta differita al momento dell’eventuale vittoria del Sì al referendum di domenica e lunedì prossimi.

Se prevarranno i Sì, come non mi auguro, nulla garantisce che le modifiche necessariamente collegate al taglio dei parlamentari si facciano realmente e in termini coerenti col nuovo assetto delle Camere, per cui, un elementare principio di precauzione dovrebbe portare gli italiani a bocciare, con un sonoro No, una riforma nata con l’unico obiettivo di ferire il Parlamento, quale simbolo della Democrazia Liberale, che invece la Fondazione Einaudi, con la sua iniziativa, ha provato a difendere.

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