Si potrebbe sottolineare che il termine utilizzato nella legge di bilancio per il cashback indichi di fatto un’azione che debba avere attualità indicativamente per il futuro. L’analisi di Angelo Lucarella, avvocato e vice presidente coord. commissione Giustizia del Mise
Partiamo da un dato normativo: la legge di bilancio n. 160/2019 al famoso comma 288 del primo articolo prevede espressamente che “al fine di incentivare l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del ministro dell’Economia e delle finanze di cui al comma 289”.
Da qui si comprende che il legislatore, oltre a non manifestare alcuna finalità concretamente orientata e specificamente inquadrata a contrastare l’evasione fiscale, rischia di estromettere dal cosiddetto “cashback” tutti coloro che sino all’entrata in vigore della norma suddetta non avessero maturato alcuna abitualità di acquisto con strumento elettronico di pagamento.
C’è però chi potrebbe sottolineare che, in realtà, il termine utilizzato nella legge di bilancio, esprimendosi quest’ultima al presente e non al passato, indichi di fatto un’azione che debba avere attualità in una prospettazione a posteriori (cioè per il futuro).
Detta precisazione potrebbe essere senz’altro una valida interpretazione e soluzione del problema atteso che, diversamente, si tratterebbe di una vera e propria beffa.
Ma stiamo ai dati ed alla ragione.
Si pone una prima domanda tenendo conto dell’ipotesi di abitualità al passato.
Quale lotteria (di per sé già aleatoria quanto ad esito per il singolo) potrebbe interessare giocatori già conosciuti al sistema stesso rinunciando, per l’effetto, ad inglobarne nuovi ed allargare così il monte di traffico delle operazioni? La logica imporrebbe precisamente quanto innanzi.
Ad ogni buon conto, la stessa ragione si arresta dinanzi ad una disposizione del decreto attuativo emanato il 24 novembre scorso dal ministro Gualtieri.
L’art. 3, co. 3, del D.M. sembra dare conferma del fatto che l’aspettativa di rimborso effettivo potrebbe rimanere un semplice miraggio; la disposizione poc’anzi richiamata prevede che chi aderisce al programma “cashback” deve registrarsi sull’app IO (predisposta dalla società PagoPa spa) dichiarando di “utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall’esercizio di attività d’impresa, arte o professione”.
Dichiarazione, quest’ultima, che il ministro Gualtieri ordina ai fini dell’attuazione esecutiva del programma basandone il presupposto sugli articoli n. 46 e 47 del DPR 445/2000 (famosa normativa per le autocertificazioni).
Tuttavia c’è una palese discrasia tra norma dello Stato e disposizione attuativa.
Nella prima l’elemento necessario e complementare agli altri indicati (persona fisica, territorialità, ecc.) è l’abitualità; nella seconda, del tutto contrariamente, è l’esclusività.
Ora, v’è netta differenza tra i due termini.
Si pone una seconda domanda in ordine al problema.
Se l’elemento dell’abitualità è rivolto all’esistenza di un effettivo background (riferimento allo storico di tracciabilità dei pagamenti), allora, il soggetto aderente al programma “cashback” con un nuovo strumento elettronico, magari richiesto appositamente all’intermediario per rispettare l’esclusività legata agli acquisti indicati nel decreto ministeriale, resta escluso dal diritto al rimborso?
Qui la terza domanda.
In caso opposto, se il requisito della abitualità non è legato ad un presupposto storico, il soggetto che ha già uno strumento elettronico di pagamento (che quindi si presume non essere stato, per forza di cose, utilizzato sin dal primo acquisito rispettando tutti i parametri indicati dalla legge di bilancio), dichiarerebbe il falso stando, appunto, all’art. 3, co. 3, del Decreto attuativo del Min. Gualtieri (per l’effetto, non potendo partecipare di fatto al rimborso previsto)?
Un bel rischio per il cittadino.
Incertezze, quelle si qui poste in luce, che rischiano davvero di beffare quanti nel “cashback” nutrono aspettative tese a concretizzare quel diritto al rimborso riconosciuto per legge.
Illusione o meno che sia, qui c’è un problema politico nonché giuridico (al contempo) da risolvere: garantire il legittimo affidamento degli italiani nei confronti dello Stato.
Principio, quest’ultimo, che ogni qualvolta posto in discussione o violato rischia di minare l’essenza degli equilibri costituzionali: in primis tra imparzialità della Pubblica amministrazione e auspicata disciplina del legiferante o del suo attuatore.
Sempre ché anche PagoPa spa e Consap spa siano da considerarsi rientranti nella sfera giuridica perimetrata nell’ultimo passaggio.
L’Italia nel frattempo spende.