Pubblicati due Dpcm che allargano il perimetro Golden power. Compresi, tra gli altri: energia, acqua, salute, dati, infrastrutture elettorali, finanza, cyber, intelligenza artificiale, infrastrutture e tecnologie aerospaziali non militari, prodotti dual-use
Sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale (numero 322 del 30 dicembre) due decreti del presidente del Consiglio dei ministri che individuano il perimetro di competenza della normativa Golden power. Il primo decreto, numero 179 del 18 dicembre 2020, rappresenta il “regolamento per l’individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale”. Il secondo decreto, numero 180 del 23 dicembre 2020, riguarda invece “l’individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni”. Entrambi i provvedimenti saranno in vigore a partire dal 14 gennaio 2021. Nel decreto Ristori approvato due settimane fa era stata introdotta in prima lettura dalla commissione Bilancio del Senato la proroga di sei mesi, al 30 giugno 2021, del Golden power nei settori strategici anche nei confronti di soggetti europei.
L’ESTENSIONE DEL GOLDEN POWER
Come spiegavamo su queste pagine alcuni mesi fa, dal 4 giugno scorso il Golden power “allargato” previsto dal decreto legge Liquidità è diventato legge. La disciplina, contenuta in un solo articolo (il 15), rafforza lo screening sugli investimenti diretti esteri in modo non dissimile da quella adottata da Germania, Spagna e anche dagli Stati Uniti, che hanno rafforzato le prerogative del Comitato per gli investimenti esteri (Cfius) anche su infrastrutture e media. La norma, scrivevamo, amplia l’ombrello protettivo, finora limitato a difesa, sicurezza nazionale, energia, trasporti e comunicazioni, a diversi altri settori, attribuendo al governo un potere di intervento rilevante, e senza precedenti, pensato per rispondere alle sfide esterne che caratterizzano questo delicato momento storico aggravato dalla pandemia. Come spiegava Maurizio Mensi, professore Sna e Luiss Guido Carli, già avvocato dello Stato e membro del Servizio giuridico della Commissione europea, con l’estensione nel decreto legge Liquidità è stato introdotto “l’obbligo di notifica dell’acquisto da parte di un soggetto esterno all’Ue di un acquisto di partecipazioni che attribuiscono una quota dei diritti di voto o di capitale superiore al 10% qualora il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore a 1 milione di euro”.
BENI E RAPPORTI
Il primo Dpcm (numero 179 del 18 dicembre 2020) individua i beni e rapporti di interesse nazionale in cui si applica il Golden power nei settori energia; acqua; salute; archiviazione, accesso e controllo di dati e informazioni sensibili; infrastrutture elettorali; settore finanziario, compreso quello creditizio e assicurativo e infrastrutture dei mercati finanziari; intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie e biotecnologie; infrastrutture e tecnologie aerospaziali non militari; approvvigionamento di fattori produttivi critici in ambito siderurgico e del settore agroalimentare; prodotti a duplice uso (civile e militare).
ATTIVI DI RILEVANZA STRATEGICA
Il comma 2 dell’articolo 1 del secondo Dpcm (numero 180 del 18 dicembre 2020) individua “gli attivi di rilevanza strategica nel sistema energetico nazionale sono individuati nelle reti energetiche di interesse nazionale, e nei relativi rapporti convenzionali” di cui fa riferimento il comma 1. Sono inclusi: “a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli impianti di stoccaggio del gas; b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL onshore e offshore; c) rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica e relativi impianti di controllo e dispacciamento; d) attività di gestione e immobili fondamentali connessi all’utilizzo delle reti e infrastrutture di cui alle precedenti lettere a), b) e c)”.