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Discriminazioni razziali e lavoro

In questo ultimo periodo di pandemia, e non solo in Italia, si sono verificati numerosi casi di discriminazioni di tipo razziale sul lavoro che dalla raccolta di ricorsi e sentenze analizzate appaiono particolarmente interessanti onde prevenire il fenomeno con ricorso alla giurisprudenza penale.

Stando al nostro territorio la discriminazione razziale può manifestarsi in ogni fase del rapporto di lavoro, dall’inserzione di lavoro discriminatoria, alla discriminazione nella procedura di selezione, ai termini discriminatori del contratto, passando per le osservazioni razziste tra colleghi e gli episodi di mobbing a sfondo razzista, fino alla disdetta per motivi razzisti e agli atti di stampo razzista dopo la fine del rapporto di lavoro. Numerose disposizioni legali proteggono le persone dalla discriminazione razziale nel mondo del lavoro. Gli impieghi nel settore privato sono retti dal diritto privato, di particolare di rilievo in questo contesto sono la protezione dalla discriminazione sul lavoro prevista dal Codice delle obbligazioni (CO) e dal Codice civile (CC). Gli impieghi statali e di enti amministrativi sono retti in primo luogo dal diritto pubblico. Diversamente da quelli privati, i datori di lavoro pubblici sono vincolati ai diritti fondamentali della Costituzione. Comunque ai rapporti di lavoro sia di diritto pubblico sia di diritto privato concernenti l’area Ue si applicano le disposizioni dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone l’Ue.

Dare una disdetta di rapporto per il colore della pelle o l’appartenenza etnica, nazionale o religiosa del lavoratore è illecito. I datori di lavoro di diritto pubblico che lo fanno violano il divieto costituzionale di discriminazione e in alcuni casi anche diritti costituzionali quali la libertà di religione (art. 15 Cost.) e i pertinenti diritti fondamentali sanciti dalla costituzione, nonché il diritto pubblico del personale. Nel diritto privato, una disdetta data per motivi razzisti è abusiva, abusivo anche licenziare una persona perché pratica una determinata religione, poiché la libertà di religione rappresenta un diritto costituzionale è abusiva anche se pronunciata perché la persona interessata si è difesa da comportamenti razzisti (in questo caso è leso il principio della buona fede).

Tuttavia, anche se abusiva, una disdetta conserva la sua validità. La persona licenziata ha soltanto diritto a un’indennità. Interessante è la sentenza della Cass. Pen., Sez. V, 7 gennaio 2021, n. 307 sull’aggravante della discriminazione razziale (art 604-ter c.p.) per cui “l’aggravante di cui all’art. 604-ter c.p. sussiste anche quando si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente” (Cass. pen., sez. V, 07.01.21, n. 307). La pronuncia origina dal ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato (datore di lavoro) contro la sentenza della Corte d’Appello di Palermo la quale aveva confermato la decisione del Gup del Tribunale di Termine Imerese, il quale – a seguito di giudizio abbreviato – aveva riconosciuto la penale responsabilità dell’imputato in ordine ai reati di lesioni personali aggravate dalla finalità di discriminazione od odio razziale, ai sensi degli artt. 582, 585 e 604-ter c.p. Il gravame si fondava, quanto al primo motivo, sulla violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla dichiarata utilizzabilità delle sommarie informazioni rese dal ricorrente, il secondo concerneva la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della scriminante della legittima difesa, con il terzo motivo si denunciava la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante dell’art. 604-ter c.p. Ancora, con il quarto motivo si deduceva la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, non valutando la provocazione della persona offesa e la giovane età dell’imputato.

La Corte ha escluso i primi 2 motivi di impugnazione ma ha motivato l’applicazione dell’aggravante richiesta con riferimento ex art. 604-ter c.p.,cioè la Corte di Cassazione, ripercorrendo l’orientamento dominante in giurisprudenza (Cass. pen., sez. V, 08.02.17, n. 13530), afferma che la predetta sussiste non solo quando l’azione, per le sue intrinseche caratteristiche e per il contesto in cui si colloca, risulta intenzionalmente diretta a rendere percepibile all’esterno e a suscitare in altri analogo sentimento di odio e comunque a dar luogo, in futuro o nell’immediato, al concreto pericolo di comportamenti discriminatori, ma anche quando essa si rapporti, nell’accezione corrente, ad un pregiudizio manifesto di inferiorità di una sola razza, non avendo rilievo la mozione soggettiva dell’agente. Emerge di fatto, per i giudici di legittimità, un pregiudizio negativo nutrito dall’imputato nei confronti della persona offesa esplicatasi nelle frasi ingiuriose e offensive proferite.

La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro e dunque condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.



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