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Decreto Sostegni, tutti i dubbi sul blocco dei licenziamenti. Scrive l’avv. Fava

Di Gabriele Fava

Non resta che attendere la conversione in legge del decreto Sostegni, che proroga il divieto di licenziamenti, sperando che quanto previsto in sede di relazione illustrativa non comporti una modifica del dato letterale della norma, ad ulteriore discapito delle imprese, già fortemente penalizzate dalla prolungata durata del blocco dei licenziamenti. L’analisi di Gabriele Fava, avvocato giuslavorista e componente del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo scorso, il c.d. decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021), come già da più parti anticipato, proroga ulteriormente il blocco dei licenziamenti (collettivi ed individuali per giustificato motivo oggettivo) introducendo un duplice binario: infatti, mentre per i datori di lavoro i quali richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria il divieto rimane in vigore sino al 30 giugno 2021, le imprese che, al contrario, fruiscano di assegno ordinario e cassa integrazione in deroga non potranno porre in essere i licenziamenti oggetto del blocco sino alla data del 31 ottobre 2021.

Trattasi di un meccanismo, seppur differente rispetto alle precedenti proroghe generalizzate e destinate alla totalità dei datori di lavoro senza distinzione, pressoché lineare e di immediata comprensione, ben lontano dall’ingenerare quei dibattiti interpretativi ai quali il decreto Agosto ci aveva abituati. Peccato che la relazione illustrativa al decreto, depositata in Senato nei giorni scorsi, contribuisca ad ingenerare alcuni dubbi circa la reale portata del divieto. Infatti, sebbene il dato letterale della norma sembri connettere l’ulteriore proroga del divieto sino al 31 ottobre 2021 alla effettiva fruizione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga e di assegno ordinario, la relazione illustrativa pubblicata sul sito del Senato estende il blocco ai datori di lavoro che siano meri possibili destinatari di tali trattamenti, a prescindere dalla effettiva fruizione di questi ultimi.

È evidente come, interpretata in tal senso, la norma contenuta nel decreto Sostegni ampli il divieto di licenziamenti ad una ben più vasta platea di datori di lavoro, coinvolgendo, non solo coloro che effettivamente fruiscano di Cigd ed assegno ordinario, ma altresì coloro che astrattamente potrebbero accedervi e decidano, tuttavia, di non beneficiarne. In realtà, l’interpretazione fornita dalla relazione illustrativa depositata in Senato era già circolata nei giorni precedenti tramite alcune slide pubblicate dal ministero del Lavoro le quali illustravano l’operatività del divieto sino al 30 giugno 2021 per le imprese fruitrici di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, mentre, “per tutte le altre imprese”, la scadenza del blocco risulterebbe fissata in data 31 ottobre 2021.

Ancora una volta, pertanto, l’estensione del blocco dei licenziamenti si ritrova al centro del dibattito dottrinale, non solo per motivazioni sottese alla reale portata in termini di utilità sociale di una siffatta misura, ma altresì alla luce di interpretazioni imposte dall’alto, il più delle volte non in sintonia con il dato letterale della norma alla quale si riferiscono.

Non resta, pertanto, che attendere la conversione in legge del decreto, sperando che quanto previsto in sede di relazione illustrativa non comporti una modifica del dato letterale della norma, ad ulteriore discapito delle imprese, già fortemente penalizzate dalla prolungata durata del blocco dei licenziamenti.

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