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Cosa significa l’abolizione della censura cinematografica

Cosa significa, veramente, l’abolizione della censura cinematograficaDa tutela del buon costume a strumento di tutela dei minori. La censura cambia nome e funzione. Ma rimane tale e quale, se non peggio. L’analisi di Andrea Monti, professore incaricato di diritto dell’ordine sicurezza pubblica, all’università di Chieti-Pescara

Agli inizi di aprile 2021 il ministro della Cultura, Franceschini, annuncia l’avvio dei lavori della “Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche” istituita dal d.lgs. 203/2017 e tuttavia mai entrata in funzione per via dell’assenza dei provvedimenti attuativi.

L’entrata in funzione di questo organo del ministero della Cultura è stata presentata come l’abbandono definitivo della censura cinematografica in favore di un sistema di classificazione dei contenuti cinematografici e audiovisivi il cui unico scopo è (o sarebbe) quello di tutelare i minori.

Non più dunque, si dice, un ferreo controllo di Stato sulla creazione artistica in nome di ordine pubblico, pubblica sicurezza e buon costume, ma un moderno e flessibile strumento di rating che evita il ripetersi di casi clamorosi come quello dell’arcinoto “Ultimo tango a Parigi”, ma anche del film “Totò che visse due volte”, e non imbriglia il compimento di atti creativi.

In realtà, tuttavia, il sistema progettato dalla riforma del 2017 e attuato definitivamente nei giorni scorsi non elimina la censura ma la sposta altrove e non limita la possibilità dello Stato di intervenire in casi di rilevanza (geo)politica. Per quanto riguarda specificatamente il mondo cinematografico, il nuovo nulla osta è, infatti, basato sull’autocertificazione. Produttori, distributori o — come si legge nel decreto 203 — “chi ne abbia titolo” dichiarano in quale fascia, secondo loro, deva essere inclusa l’opera che intendono far circolare nel territorio italiano.

Ne consegue che per non rischiare una circolazione limitata da un rating troppo severo, “chi ne ha titolo” avrà interesse a contenere gli “slanci creativi” di sceneggiatori e registi per assicurarsi la più ampia base possibile di spettatori sia in sala, sia nei successivi passaggi televisivi e on demand. Certo, si potrebbe rispondere, a vedere cosa viene proiettato sugli schermi questa preoccupazione è del tutto infondata. Bisogna tuttavia considerare che quella cinematografica è una industria e l’industria persegue — legittimamente — il profitto.

Di conseguenza, salvo che non sia una precisa strategia di marketing diretta a “fare scandalo”, è improbabile che la commerciabilità di un film venga sacrificata in nome della libertà artistica. A prescindere, tuttavia, da queste considerazioni che riguardano il rapporto fra artista (o più spesso, detentore dei diritti di sfruttamento delle sue opere) e produttore, rimane il tema del ruolo (e della necessità) della censura di Stato.

In primo luogo, come anticipato qualche riga fa, non è corretto dire che è stata abolita. Lo Stato, infatti, mantiene ancora un controllo sulla circolazione dei contenuti e sui contenuti. Si può anche evitare di usare la parola censura, ma di questo si tratta. Inoltre, è ancora in vigore l’articolo 528 del Codice penale che punisce la diffusione di materiale osceno e raccapricciante, come anche le norme che puniscono il vilipendio dei corpi dello Stato e via discorrendo. Dunque, un giudice può sempre ritenere che un certo film sia contrario alla legge e disporne il sequestro preventivo, poi la confisca e la distruzione.

Il fatto, in altri termini, che un film sia conforme al rating ministeriale non ne rende automaticamente libera e legale la diffusione. In secondo luogo, la legge 205/1993 sanziona penalmente lo hate speech in qualsiasi modo si manifesti (non solo discorsi, dunque, ma anche rappresentazioni foto-videografiche). Questo consente l’utilizzo del sequestro penale (sia preventivo, sia probatorio) a prescindere dal “contenitore” del messaggio (opere cinematografiche incluse). In terzo luogo, per quanto riguarda l’internet, oltre che dal Codice penale e dalla legge Mancino, la diffusione dei contenuti tramite servizi di comunicazione elettronica è regolata dalla legge 70/2020 che impone ai fornitori di accesso di preattivare servizi di blocco dell’accesso a contenuti illeciti e inappropriati.

L’Autorità per le comunicazioni ha adottato un regolamento sulla classificazione dei contenuti online anche se è dubbio che un’autorità indipendente possa avere il potere di decidere su materie che incidono su libertà costituzionali, nonostante l’attribuzione normativa.

Infine, come evidenzia il dibattito scaturito dalla tragica vicenda di Charlie Hebdo, oggi è impossibile evitare di porsi il problema dell’uso (geo)politico della legge e della limitazione dei diritti in nome della realpolitik o, come amano dire gli anglosassoni, del lawfare.

Piaccia o non piaccia, dunque, lo Stato — qualsiasi Stato — ha bisogno della censura per fini che vanno ben oltre la “protezione dei minori” ed è per questo motivo che non è stata abolita. Al contrario, il risultato dell’intersezione fra il nuovo nulla osta cinematografico, il regolamento Agcom sul content-rating e il dovere di blocco di contenuti online imposto a soggetti privati è paradossale.

Siamo di fronte a un micidiale effetto sinergico che da un lato ampia la sfera di intervento dello Stato, mantiene la possibilità di interventi chirurgici diretti su specifici contenuti e che, in parallelo, delega ai privati la definizione dei “livelli di moralità” e la vigilanza sul loro rispetto.

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