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La riforma della giustizia civile alla prova dei fatti

Di Roberto Argeri
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Formiche.net ha chiesto a esperti del settore di commentare la riforma della giustizia contenuta nel Pnrr. Dopo gli interventi del presidente emerito della Consulta Cesare Mirabelli e dell’ex procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo, è il momento di un avvocato civilista: le tre “dorsali” della proposta governativa sono analizzate da Roberto Argeri, counsel dello studio legale Cleary Gottlieb

Tra gli ambiziosi progetti di riforma previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) varato dal Governo, quello della giustizia assume un rilievo così centrale da essere stato definito dalla Ministra Cartabia “il pilastro su cui poggia l’intero Piano”.

Le generiche indicazioni contenute nel PNRR non consentono ancora di esprimere valutazioni approfondite né di prevederne l’efficacia nel lungo periodo, ma lasciano intravedere le linee guida delle riforme e le “dorsali” lungo cui dovrebbero articolarsi.

In quest’ottica, con specifico riguardo al processo civile, particolare attenzione meritano, da un lato, i profili organizzativi e strutturali a cui sono destinate le risorse economiche previste dal Piano; dall’altro, il potenziamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie e la semplificazione dei riti.

ABBATTERE L’ARRETRATO

Quanto al primo profilo, il Piano parte dal presupposto che l’obiettivo di rendere la giustizia italiana “più effettiva ed efficiente, oltre che più giusta”, passa necessariamente dalla risoluzione dei “nodi organizzativi irrisolti, per abbattere l’enorme mole di arretrato che pesa sugli uffici giudiziari”. Non si potrebbe essere più d’accordo. Chiunque frequenti le aule di giustizia, da professionista o cittadino, sa bene quanto siano spesso carenti le risorse organizzative necessarie a rendere efficiente persino lo svolgimento di un’udienza. Ancor più spesso sono inaccettabili i tempi entro cui gli organi giudiziari assumono decisioni rilevanti o cruciali per imprese e cittadini.

A parte l’indispensabile incremento del personale amministrativo e dei magistrati, previsto già da anni e divenuto ormai indifferibile, il Piano attribuisce rilievo al c.d. “Ufficio del Processo” e lo rafforza: una struttura con diverse “professionalità” destinata ad affiancare il magistrato nelle attività preparatorie e funzionali all’istruzione e alla decisione delle cause. La levata di scudi contro questa struttura, da alcuni ritenuta inutile o persino controproducente, non fa i conti con la solitudine dei magistrati privi di adeguato supporto professionale anche nelle controversie più complesse.

Così come un avvocato si avvale normalmente del supporto di collaboratori e personale amministrativo per svolgere ricerche legali e attività di cancelleria anche per un numero limitato di cause, è impensabile che un magistrato possa farne a meno nella gestione e risoluzione di centinaia (se non migliaia) di controversie. Si vedrà, nel medio e lungo periodo, se l’Ufficio del Processo sarà in grado di svolgere le funzioni per cui sembra oggi essere concepito; ma la valutazione complessiva, allo stato, è senz’altro positiva.

Quanto al secondo profilo, riguardante più specificamente la “riforma del processo civile”, non si intravedono ancora grandi novità e varie ipotesi previste nel Piano sono riprese dal c.d. disegno di legge Bonafede del 2020. Così è, ad esempio, per la prima delle “tre dorsali” previste dal Piano, che fa leva sulla spinta deflattiva del contenzioso civile derivante dal rafforzamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie (c.d. Alternative Dispute Resolution o ADR). Oltre a non essere un tema nuovo, non è mai apparso finora davvero in grado di essere risolutivo.

Occorrerà vedere come le riforme riusciranno concretamente a rafforzare, nei cittadini e nei professionisti, un orientamento culturale ancora poco radicato nella realtà sociale del nostro Paese, in cui il mediatore è visto spesso come un omologo degli avvocati in lite (privo di strumenti coercitivi o sanzionatori). Più interessante sembra il proposito di assicurare “il rafforzamento delle garanzie di imparzialità dell’arbitro”, attribuendogli anche il “potere di emanare provvedimenti di natura cautelare” oggi preclusi dall’art. 818 del codice di procedura civile. Anche in questo caso, comunque, occorrerà vedere quanto le parti saranno più inclini a selezionare l’arbitrato per il fatto che si impone all’arbitro “uno specifico dovere di disclosure” dei suoi potenziali conflitti; dovere già previsto, peraltro, dai regolamenti delle principali camere arbitrali nazionali e internazionali.

ALLEGGERIRE I RITI

La seconda “dorsale” prevista dal Piano si incentra sulle norme del processo e mira a ridefinire i riti, eliminando sostanzialmente le attività ritenute superflue. Tuttavia, non sono storicamente le norme processuali in sé ad allungare i tempi dei giudizi, ma lo sono soprattutto i descritti profili organizzativi. È indubbio che alcune attività possano essere accorpate o eliminate, ma sarà sempre il carico di ruolo dei magistrati a rendere possibile un reale risparmio di tempo legato all’accorpamento o alla soppressione di una o più attività processuali.

Per altro verso, la “digitalizzazione del processo” sta gradualmente diventando una realtà che sembrava impensabile fino a poco tempo fa: si pensi all’udienza “da remoto”, introdotta durante il periodo emergenziale e di cui prima non si riusciva neppure a concepire l’esistenza. La spinta del Piano in questa direzione, che dovrebbe codificare stabilmente l’udienza con queste modalità, è senz’altro positiva; così come sembra esserlo quella che appare attualmente come la più rilevante novità del Piano in materia di processo civile: ossia il “rinvio pregiudiziale in cassazione”, che consentirebbe al “giudice di merito di rivolgersi direttamente alla Corte di Cassazione per sottoporle la risoluzione di una questione nuova”, di “puro diritto e di particolare importanza, che presenti gravi difficoltà interpretative e sia suscettibile di porsi in numerose controversie”.

Grazie all’intervento nomofilattico della Cassazione, questo nuovo istituto potrebbe evitare la proliferazione di decisioni di merito difformi sul territorio nazionale, su questioni rilevanti, che spesso approdano in sede di legittimità dopo molti (troppi) anni. Anche questa novità, tuttavia, richiederà un rafforzamento della struttura organizzativa della Suprema Corte, consentendole altresì di svolgere un preventivo vaglio di rilevanza sulla questione sottoposta al suo giudizio e tempi celeri per risolverla.

IL PROCESSO ESECUTIVO

La terza e ultima “dorsale” del Piano ha ad oggetto principalmente il processo esecutivo e prevede l’introduzione di strumenti finalizzati a rendere più rapida la realizzazione coattiva del credito: in questo senso, ad esempio, milita la prevista eliminazione di una “formalità” come la spedizione in forma esecutiva, retaggio di un sistema probabilmente ispirato a una certa diffidenza nei confronti dell’avvocato. Basterà una “copia attestata conforme all’originale” del titolo esecutivo per consentire al creditore di avviare un’esecuzione forzata.

A parte questa novità, ancora una volta, occorrerà vedere come concretamente il legislatore inciderà sullo svolgimento e sui tempi del processo esecutivo sulla base di indicazioni che, allo stato, non appaiono sufficientemente dettagliate.

È ancora troppo presto, insomma, per capire se la direzione del Piano in materia di giustizia civile (e non solo) sia davvero quella giusta. Ma, ogni tanto, è quantomeno lecito sperare che sia così.

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