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Obbligo di green pass sul luogo di lavoro. L’avv. Fava spiega cosa non va

Di Gabriele Fava

Dal 15 ottobre sarà obbligatorio il Green Pass anche in tutti i luoghi di lavoro del settore privato. Al di là degli elementi già noti, alcune criticità restano invariate: a partire dalle regole speciali previste per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti all’apparato sanzionatorio per chi eludesse i controlli. L’analisi dell’avvocato Fava

Obbligo di possesso e di esibizione su richiesta del Green Pass per coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato nonché per il personale delle pubbliche amministrazioni: è quanto prevede – a partire dal prossimo 15 ottobre e sino al 31 dicembre 2021 – il decreto legge n. 127/2021 il quale estende tale obbligo all’intera platea dei lavoratori, dopo che precedenti provvedimenti emergenziali avevano legiferato in tal senso limitatamente ad alcune categorie professionali.

Trattasi di un obbligo – preannunciato da più parti – il quale si rende necessario al fine di evitare l’ennesimo aumento di contagi correlato all’avvento della stagione invernale e – con esso – conseguenti chiusure di attività produttive e limitazioni agli spostamenti dei cittadini.

Nello specifico, il provvedimento in esame prevede l’obbligo di possesso della certificazione verde Covid-19 – al fine di accedere nei luoghi di lavoro – per tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato nonché per il personale delle pubbliche amministrazioni e per i soggetti che – all’interno di queste ultime – siano titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Ma non solo. L’obbligo è previsto altresì per i soggetti che svolgono a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato – anche sulla base di contratti esterni – presso le pubbliche amministrazioni nonché presso i luoghi ove si svolge attività lavorativa nel settore privato.

Degne di note le conseguenze prospettabili per il lavoratore privo di Green Pass. Infatti, lo stesso sarà considerato assente ingiustificato senza retribuzione – seppur con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro – sino alla presentazione del Green Pass e – comunque – non oltre il 31 dicembre 2021. Ad ogni modo, è esclusa la possibilità per il datore di lavoro di avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti. Ma vi è di più. Qualora un lavoratore venga colto sul luogo di lavoro privo di Green Pass dalle autorità deputate al controllo, allo stesso verrebbe applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da euro 600,00 ad euro 1.500,00 nonché le ulteriori sanzioni disciplinari irrogate dal datore di lavoro.

Orbene, nonostante il lodevole intento del legislatore, diversi i nodi problematici che il neo-approvato decreto legge lascia aperti a partire dalle regole speciali previste per i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti. Infatti, il provvedimento in esame prevede la possibilità per questi ultimi – a partire dal quinto giorno di assenza ingiustificata – di sospendere il dipendente privo di Green Pass per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato per la sua sostituzione, in ogni caso non superiore a 10 giorni, rinnovabili una sola volta. A ben vedere, detta precisazione si rivelerebbe superflua dato che il lavoratore assente con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro può – di norma – essere sempre sostituito da un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato con scadenza al rientro del lavoratore sostituito.

Altro nodo problematico riguarda l’apparato sanzionatorio contemplato dal decreto legge in esame qualora il lavoratore eluda i controlli predisposti dal datore di lavoro. Stando al tenore letterale del provvedimento, non è dato escludere a priori eventuali sanzioni amministrative anche in capo al datore di lavoro. Va da sé come il provvedimento in esame solleverà alcuni problemi logistici per le imprese, chiamate ad organizzarsi in breve tempo prima dell’entrata in vigore dell’obbligo. Tuttavia, è evidente come il legislatore non potesse ormai esimersi da una siffatta presa di posizione: ora la parola passa alle imprese, salvo ulteriori dovuti chiarimenti in via interpretativa sulle questioni poc’anzi sollevate.

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