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Guida alla riforma Cartabia. Punto per punto, come cambia il processo penale

Di Alessandro Gentiloni Silveri

Quali disposizioni entrano immediatamente in vigore? Quali invece finiranno nella legge delega che il governo dovrà tradurre in nuove regole per il processo penale? L’avvocato Alessandro Gentiloni Silveri ha preparato uno schema (scaricabile in Pdf) che chiarisce le novità della riforma

CLICCA QUI per scaricare la guida alla riforma Cartabia preparata da Alessandro Gentiloni Silveri per Formiche.net

 

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Con l’approvazione dell’aula del Senato, il disegno di legge di riforma della giustizia, predisposto dalla Ministra Cartabia, si avvia a diventare legge.

Il testo prevede due regimi giuridici. Un gruppo di disposizioni (quelle dell’art. 2) entrano immediatamente in vigore, innovando il diritto penale sostanziale e processuale da diversi punti di vista. Un altro gruppo costituisce una legge-delega, che il Governo dovrà tradurre in un testo legislativo ispirandosi ai principi dettati (disciplinati dall’art. 1).

Nella tabella scaricabile è contenuta un’illustrazione di dettaglio dei contenuti della riforma, proposta in parallelo alla disciplina attualmente vigente. Segnaliamo qui le novità più significative dell’uno e dell’altro gruppo.

Modifiche immediatamente operative.

L’istituto della prescrizione del reato è stato ripensato ed assoggettato ad importanti modifiche di disciplina. In particolare, il legislatore ha introdotto l’inedito istituto della cessazione del corso della prescrizione: dopo la sentenza di primo grado -sia essa di condanna o assoluzione- la prescrizione interrompe definitivamente il suo decorso. Prima, ciò avveniva solamente con la definitività della sentenza, che poteva arrivare (e spesso non arrivava proprio per l’operare della prescrizione) dopo tre gradi di giudizio.

Per mitigare il rischio che, dopo la pronuncia di primo grado, il processo langua eternamente di fronte alle Corti d’Appello (e alla stessa Cassazione, in teoria, benché la Corte Suprema funzioni da tempo in modo molto rapido ed efficiente e il tempo medio di trattazione di un ricorso è inferiore ai dodici mesi), è stata introdotta una causa di improcedibilità tale per cui se, dopo una sentenza di primo grado, il giudizio d’appello non termina entro due anni e quello di cassazione entro un ulteriore anno, deve essere pronunciata una sentenza di non doversi procedere. Sono possibili proroghe e sospensioni di tali termini di improcedibilità, che è comunque rinunciabile da parte dell’imputato.

Altre norme ad entrare subito in vigore riguardano l’istituzione di un comitato tecnico-scientifico per l’efficientamento del processo penale, l’identificazione di stranieri ed apolidi, l’audizione delle persone offese di determinati reati.

Principi della legge-delega.

Le riforme che dovranno venire adottate dal Governo, sulla base dei criteri fissati dal testo odierno, investono diversi aspetti del diritto penale sostanziale e del processo.

Quanto al primo, verrà potenziata la procedibilità a querela e l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, e sarà disciplinata in maniera organica la materia della c.d. ‘giustizia riparativa’.

Quanto al processo, le novità incideranno su numerosi aspetti: dalla digitalizzazione del processo penale (sulla scia dell’esperienza svolta durante la pandemia), allo snellimento delle procedure di notifica, ai procedimenti speciali (con particolare attenzione per gli ulteriori incentivi per chi opta per il rito abbreviato), al giudizio ordinario, al controllo del Giudice sullo svolgimento delle indagini preliminari e sulla tempestività delle stesse.

Gli elementi maggiormente dirompenti sono rappresentati: dalla modifica della regola di giudizio per l’esercizio dell’azione penale e per il rinvio a giudizio: non saranno più richiesti elementi ‘idonei a sostenere l’accusa in giudizio’ ma occorrerà una ‘ragionevole prognosi di condanna’, nonché dall’introduzione, per i reati che procedono attraverso la citazione diretta a giudizio (catalogo che viene comunque ampliato) di un’inedita udienza pre-dibattimentale, innanzi al Tribunale, dove valutare, da parte di un giudice diverso da quello competente per l’eventuale giudizio, la fondatezza dell’ipotesi accusatoria (nei termini della ‘ragionevole prognosi di condanna’) ed instaurare, se del caso, procedimenti speciali (nel regime attuale di competenza del giudice che procederebbe al dibattimento).

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