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Da oggi obbligo di Green Pass. La check-list per i datori di lavoro

Di Gabriele Fava

Benché rimangano ancora alcuni nodi da sciogliere sui quali si attendono ulteriori chiarimenti, in particolare riguardo la privacy dei lavoratori, da oggi i datori di lavoro si apprestano a tradurre in pratica quanto previsto dalla normativa di legge. Ecco tutti i dettagli sul Green Pass obbligatorio

Dopo 2 settimane di attesa, entra oggi in vigore l’obbligo di possesso e di esibizione su richiesta del Green Pass per tutti coloro che svolgono un’attività lavorativa nel settore privato e pubblico al fine di accedere ai luoghi in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Pertanto, a partire da oggi, le imprese saranno chiamate a garantire il rispetto delle previsioni di cui al D.L. n. 127/2021 ed a implementare controlli all’accesso dei locali aziendali – nonché a campione – al fine di non incorrere in sanzioni amministrative ed adempiere correttamente agli obblighi di legge. Le modalità operative relative alla verifica della Certificazione Verde Covid-19 dovrebbero essere già state adottate dai datori di lavoro in apposite policies all’uopo adottate e comunicate ai soggetti delegati al controllo, appositamente nominati con atto scritto al fine di verificare il possesso del Green Pass da parte di tutti i soggetti obbligati.

Particolare attenzione merita la tutela dei dati personali di coloro che saranno soggetti al controllo: infatti, a questi ultimi non solo dovrà essere fornita un’apposita informativa privacy ma i dati personali relativi alle verifiche del Green Pass non potranno essere in alcun caso raccolti dai delegati al controllo i quali dovranno limitarsi a verificare il possesso o meno della Certificazione Verde Covid-19 tramite l’app “VerificaC19”, senza registrare alcun dato. Degna di nota altresì la novità introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 139/2021 il quale ha specificamente ammesso che, in caso di richiesta da parte del datore di lavoro motivata da specifiche esigenze organizzative volte a pianificare l’efficace programmazione del lavoro, i lavoratori siano tenuti a comunicare il mancato possesso del Green Pass con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.

Di recente pubblicazione anche il Dpcm del 12 ottobre 2021 il quale, con riferimento ai soggetti in attesa del rilascio del Green Pass, ammette la possibilità che questi ultimi si avvalgano dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta al fine di accedere ai locali aziendali. Pertanto, ad esempio, il dipendente, in attesa del rilascio del Green Pass subordinato all’avvenuta guarigione da Covid-19, potrà esibire il certificato di guarigione al delegato incaricato dal datore di lavoro. O ancora, il dipendente sottopostosi a tampone ed in attesa del rilascio del Green Pass potrà accedere nei locali aziendali mostrando il referto del tampone negativo.

Giova precisare che – con riferimento a tale modalità di effettuazione dei controlli – il Garante della Privacy non si è ancora pronunciato e non è dato escludere a priori un’eventuale censura da parte dello stesso visto che il delegato – in tal modo – può prendere visione di dati sanitari riferibili ai lavoratori. Rimangono, pertanto, alcuni nodi da sciogliere sui quali si attendono ulteriori chiarimenti. Nel frattempo, a partire da oggi, i datori di lavoro si apprestano a tradurre in pratica quanto previsto dalla normativa di legge.

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