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Cambiare il Patent Box per risparmiare può essere un errore strategico

Di Francesco Rizzo e Lorenzo Basso

Il controllo anticipato e la fase di ruling avevano restituito alle aziende fiducia verso l’Amministrazione Finanziaria, percepita per la prima volta come non invasiva o ispettiva, bensì dialogante e ragionevole. L’intervento di Lorenzo Basso, già parlamentare e relatore del piano Industria 4.0; e Francesco Rizzo, direttore innovazione del Centro Studi Cross Route Impresa

Tra i diversi commentatori che finora hanno criticato la scelta del governo di “semplificare” il Patent Box sostanzialmente abrogandolo, nessuno si è soffermato sulle ragioni che hanno indotto il legislatore governativo a questa scelta.

Nella Relazione accompagnatoria al Decreto Fiscale (pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21 ottobre 2021 con il n. 146) il legislatore governativo motiva la scelta di modifica con esigenze di cassa e di apparente semplificazione della norma.

Ciò nel momento in cui il Paese sta riaccendendo i propri motori e le nostre Aziende, dopo i danni della pandemia, a fatica stanno trainando la risalita della nostra economia barcamenandosi tra l’aumento del costo delle materie prime e la crisi dei chip.

Ad una attenta analisi delle argomentazioni utilizzate per giustificare quello che da molti è stato definito “l’omicidio del Patent Box” risulta evidente come vi siano evidenti errori e clamorose sottovalutazioni, che di seguito proveremo a spiegare ed illustrare e che a nostro avviso possono essere superate o con la realizzazione di soglie progressive all’attuale strumento o con un affiancamento (alternativo) del cosiddetto “nuovo Patent Box” al vecchio strumento.

La Relazione, partendo dal dato assodato (ed inconfutabile) secondo cui nel periodo d’imposta 2019, “il vecchio regime del c.d. patent box ha dato luogo a risparmi di imposta per i beneficiari pari a 1,598 miliardi di euro”, prova a comprendere la portata e l’impatto sulle casse dell’Erario della nuova disciplina. Per farlo estrapola “gli importi riportati nella sezione IV-bis del quadro RU, limitatamente alle colonne 2 (costi di ricerca intra-muros) e 4 (costi di ricerca extra-muros)” quantificando un importo di “costi di ricerca e sviluppo sostenuti dai contribuenti che hanno usufruito del pregresso regime del c.d. patent box” in euro 1,616 miliardi.

Ebbene la sezione IV bis del quadro RU afferisce (come da istruzioni  fornite dall’Agenzia delle Entrate nel 2018) al “Credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (art. 3 D.L. 145/2013, come sostituito dall’art. 1, comma 35, Legge 190/2014; L. 232/2016)”. Come noto, il Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo (oggi diventato Credito d’Imposta Ricerca, Sviluppo, Innovazione e Design) è misura agevolativa differente rispetto al Patent Box, non alternativa ma cumulabile.

Il dato proveniente dalla sezione IV bis del quadro RU indica i costi di Ricerca e Sviluppo valorizzati dalle sole Aziende, tra quelle che hanno avuto accesso anche al Patent Box, che hanno richiesto il suddetto Credito d’Imposta. E non tiene conto di una serie di circostanze tra cui:

  • non tutte le aziende che hanno esercitato un’opzione per il Patent Box hanno necessariamente richiesto un Credito d’Imposta Ricerca e Sviluppo;
  • il Credito d’Imposta R&S implica attività di ricerca di tipo evolutivo e requisiti di novità, mentre il Patent Box contempla anche attività di tipo innovativo e manutentivo con riferimento a tutti gli intangibili oggetto di agevolazione (brevetti, design, software e know-how);
  • l’agevolabilità delle spese di R&S sui software è stata ampiamente ridotta (se non totalmente azzerata) a far data dalla Circolare 9 febbraio 2018 n. 59990 del Ministero dello Sviluppo Economico, in cui è stata chiarita l’applicazione della disciplina nel settore del software di fatto limitandola ai soli casi di “novità”;
  • soltanto con la riforma del Credito d’Imposta R&S e l’introduzione di una esplicita norma dedicata all’Innovazione ed al Design1 le spese di R&S relative a know-how (soprattutto nella fattispecie del know-how di processo produttivo) e design hanno potuto essere oggetto di valorizzazione nel Credito d’Imposta;
  • le spese di R&S sui marchi (ivi comprese quelle di marketing, pubblicità, eventi,) non sono oggetto di valorizzazione nell’ambito del Credito d’Imposta R&S (neppure nella sua versione più recente).

È quindi ragionevole pensare che l’importo di 1,6 miliardi di euro stimato dal Governo quale ammontare dei costi di Ricerca e Sviluppo sostenuti dai contribuenti che hanno usufruito del pregresso regime del Patent Box sia clamorosamente sottovalutato. Ciò che rende evidentemente sovrastimato il potenziale vantaggio derivante all’erario dal passaggio al nuovo regime da parte di una porzione di Aziende.

D’altro canto, l’analisi sui risparmi ottenuti dalle aziende nel periodo d’imposta 2019 (che, si ricorda, ammontano a circa 1,5 miliardi di euro) è influenzata da alcune circostanze che, a nostro avviso, sovradimensionano la portata del costo annuo per l’erario (e dunque anche le valutazioni in termini di risparmio) posto che:

  • il valore complessivo dei risparmi in un certo anno d’imposta è influenzato dalla circostanza per cui il ruling con l’Agenzia delle Entrate arriva a distanza di tempo dall’esercizio dell’agevolazione (fino a qualche tempo fa anche a distanza di tre o quattro anni) con conseguente emersione “istantanea” del risparmio cumulato nei due o tre anni precedenti (ciò che peraltro spiegherebbe il deciso aumento degli ultimi anni). Un effetto che nei prossimi anni sarebbe stato limitato, per un verso, dalle modalità di autoliquidazione introdotte con il c.d. Decreto Crescita e, per altro, dalla fine del rodaggio da parte dell’Agenzia delle Entrate e dei consulenti sulle modalità di gestione dei ruling (così scongiurando ulteriori accumuli);
  • il valore complessivo dei risparmi nei periodi d’imposta, fino all’anno d’imposta 2020, sarà influenzato dall’agevolazione dei redditi derivanti dall’utilizzo di marchi d’impresa (eliminati a partire dall’anno d’imposta 2017); un valore dunque destinato a decrescere in modo significativo già dal 2021, non solo nei casi di Aziende che hanno valorizzato il solo marchio (attribuendogli tutta la propria extra marginalità) ma anche per quelle che si apprestano a rinnovare i Patent Box esistenti (dai quali saranno scomputati i redditi ascrivibili al marchio aziendale).

Insomma, vi sono sottovalutazioni e sovrastime che hanno influenzato l’iter logico della proposta governativa, unitamente a convinzioni che appaiono davvero fuori fuoco. Se è vero che il nuovo meccanismo garantisce maggiore celerità nella fruizione del beneficio (seppure si dimentichi il meccanismo dell’autoliquidazione cui sopra si è fatto cenno, che pure consentirebbe al contribuente di anticipare gli effetti del vecchio Patent Box), lo stesso non si può dire con riguardo alla mitigazione dell’aleatorietà ed alla semplificazione del meccanismo di calcolo.

Da un lato, le prassi instaurate dall’Agenzia delle Entrate, inspirate a principi riconosciuti a livello sovranazionale, ben consentono alle aziende (se opportunamente assistite) di prevedere il potenziale vantaggio (ciò che – si ribadisce – è implicito nella possibilità di autoliquidazione); dall’altro, il rodaggio degli Uffici regionali dell’AdE aveva ormai creato un know-how (questo – sia consentita la battuta – purtroppo non agevolabile ma molto utile) tale da consentire una certa efficienza nell’istruttoria delle pratiche.

Ma soprattutto, il controllo anticipato e la fase di ruling aveva restituito alle Aziende fiducia verso l’Amministrazione Finanziaria favorendo un’ampia “disclosure”  nei suoi confronti, perché percepita per la prima volta come non invasiva o ispettiva, bensì dialogante e ragionevole: un bagaglio che potremmo dire anche perso con l’ennesima norma che interviene a gamba tesa, senza una idonea disciplina transitoria e, a detta di molti, in palese violazione dello Statuto del Contribuente.

Colpisce infine l’argomentazione secondo cui “un immediato maggior beneficio finanziario per quei soggetti le cui previsioni reddituali […] siano modeste” renderebbe il nuovo regime conveniente: vi è piena consapevolezza, insomma, di voler istituire un beneficio a pioggia che assumerà livelli di convenienza ed effetti significativi a stimolo delle attività di Innovazione e Sviluppo (in senso lato) soltanto a fronte di costi di R&S superiori al milione di Euro, irraggiungibili per la gran parte delle PMI italiane sinora premiate dal Patent Box.

Tutto quanto sopra, rappresenta plasticamente una scarsa comprensione della disciplina del Patent Box ed una sostanziale equiparazione di obiettivi ed effetti tra questa ed il Credito d’Imposta R&S, tanto da arrivare ad una riforma che rende il Patent Box un ulteriore sussidio basato sui costi tanto da rendere le due discipline totalmente incompatibili. Viene travolto tutto l’impianto del Piano Industria 4.0 dove ogni strumento aveva uno specifico obiettivo, laddove il Credito d’Imposta voleva “premiare chi investe nel futuro” ed il Patent Box invece “dare valore ai beni immateriali”.

I principali obiettivi dell’attuale Patent Box sono appunto quelli di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri a lungo termine, incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero e (anche) favorire l’investimento in attività di Ricerca e Sviluppo. Ridurre l’analisi sull’efficacia della misura, come fatto dalla Corte dei conti nel proprio Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, ad una verifica sulla crescita del numero di brevetti (e di addizionalità [?]) sarebbe dunque errato, se non altro perché i brevetti sono soltanto uno degli intangibili agevolabili nel Patent Box.

Il Patent Box è stato esplicitamente pensato per essere misura di competizione fiscale ed attrattiva per investimenti in Italia, con potenziali ricadute anche in termini di Sviluppo ed Innovazione, che in realtà ci sono state e sono misurabili. Infatti, come evidenziato dai report annuali forniti dall’EPO e dall’UIBM, dal 2016 in poi l’Italia ha invertito la precedente tendenza cominciando ad incrementare le domande di brevetto presentate, spesso con tassi di crescita rispetto agli anni precedenti tra i più alti in tutta l’UE2.

D’altronde, gli effetti attesi dalla normativa del Patent Box erano stati realizzati dal legislatore italiano3 in piena conformità con gli obiettivi posti dall’OCSE e di certo non, come sostenuto da qualche commentatore, ad esclusivo vantaggio di grandi gruppi industriali (che, nella gran parte dei casi, non hanno neppure marginalità sufficienti per accedere ai benefici). Anche soltanto dando uno sguardo veloce ai vari Intellectual Property Regimes4 nei paesi facenti parte di detto gruppo, l’Italia si colloca (per l’aliquota esistente nell’ambito del regime del Patent Box) in linea con i livelli più alti di tassazione su redditi derivanti dagli IPRs, con un confronto a tratti impietoso quando si paragonano i regimi presenti in alcuni Paesi appartenenti all’UE quali Spagna, Belgio, Paesi Bassi, Irlanda e Polonia (che prevedono aliquote ben inferiori al 10%).

In sostanza, l’effetto di attrazione di investimenti e di “onshoring” di cui spesso è stata accusata la normativa che non va nascosto o condannato e che però, come abbiamo visto, si accompagna ad effetti incrementali su Ricerca, Sviluppo ed Innovazione, è stato perseguito collocandosi sui livelli massimi di aliquota esistenti tra i Paesi OCSE ed al fine precipuo di apportare un correttivo alle storture esistenti tra i vari regimi fiscali5 in competizione diretta con il nostro che ne era del tutto sprovvisto (e che ad avviso di chi scrive, tornerà d’ora in avanti, ad esserlo). Un obiettivo che peraltro era alla base anche dell’Action 5 del BEPS OCSE, che mirava ad uno standard minimo comune di tassazione sui intangibles.

È davvero difficile credere che si possa continuare ad andare in “guerra” sui mercati internazionali tornando ad indossare le solite “scarpe di cartone” senza tutelare dalla competizione feroce (anche fiscale) la parte migliore della nostra industria, rischiando così inevitabilmente di vederla dispersa tra delocalizzazioni e acquisizioni da parte di grandi gruppi stranieri.

Il tessuto imprenditoriale italiano è infatti formato da numerose piccole e medie imprese che hanno una dimensione apparentemente incompatibile con la competizione internazionale. Imprese però che emergono grazie alla loro ricchezza di capacità e competenze, anche in termini di Innovazioni che raramente sono disruptive (parola particolarmente in voga negli ultimi anni) e che invece spesso si caratterizzano per la loro natura incrementale, frutto del collocamento nel mezzo della catena di produzione del valore (manifattura che produce spesso semilavorati) e della necessità di fare i conti con risorse (materie prime, capacità, ecc.) scarse.

Un po’ come la storiella (a dire il vero una fake news, anche se di grande impatto comunicativo) secondo cui “la struttura alare del calabrone, in relazione al suo peso, non è adatta al volo, ma lui non lo sa e vola lo stesso”. Solo che le Aziende italiane sono dei calabroni, a volte anche un po’ inconsapevoli della loro potenziale incapacità di “volare” e che invece lo fanno per le loro precipue caratteristiche e capacità. Realtà che vanno supportate per non essere vittime di alcuni rapaci creati da certi regimi fiscali particolarmente aggressivi e competitivi.

Dunque, siamo sicuri che la riforma del Patent Box porterà un risparmio per l’erario ed una semplificazione delle procedure? Ed in ogni caso, anche volessimo risparmiare sul Patent Box (certo non l’azione più giusta da fare oggi con le risorse aggiuntive del PNRR), non si potrebbero usare soglie di progressività? Siamo consapevoli della funzione che l’attuale normativa sul Patent Box svolge a supporto del nostro tessuto imprenditoriale, in particolare di quello più innovativo? Vogliamo davvero fermare il volo dei nostri calabroni?

1 Art. 1 commi 201 e 202 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, a valere dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2019, ossia quello oggetto di esame da parte del legislatore governativo nella sua Relazione.

2 Sul punto si veda l’interessante articolo del 13 marzo 2021 di Raffaele Ricciardi su Repubblica.it.

3 Dopo qualche titubanza iniziale dovuta all’introduzione del marchio che, come abbiamo visto, veniva quasi subito corretta.

4 Va sottolineato come nessuno dei suddetti regimi si attesti su una extra deduzione di costi, andando invece sempre ad incidere sul reddito derivante dall’uso degli intangibles.

5 A dispetto di quanto ritenuto da certa opinione pubblica, uno di principali ostacoli all’impresa presenti in Italia è il sistema fiscale che – potremmo dire nonostante il Patent Box – non favorisce la competitività e la crescita, come chiarito dal International Tax Competitiveness Index dell’OCSE che ci colloca all’ultimo posto della graduatoria.

 

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