Con l’epidemia ancora in pieno dilagare, potrebbe essere fisicamente impedita la partecipazione al voto di alcuni (o più di alcuni) grandi elettori e allora come si fa? Potrebbero essere voti decisivi e dunque bisogna farli votare in qualche modo. Ma come? La rubrica di Pino Pisicchio
Ritorna oggi, in occasione del voto per il nuovo inquilino del Quirinale, il tormentone sul voto a distanza dei parlamentari che già aveva animato un paio d’anni fa un certo dibattito nell’orto concluso degli accademici e dei cultori (appassionati?) della materia.
L’argomento è il solito: con l’epidemia ancora in pieno dilagare, potrebbe essere fisicamente impedita la partecipazione al voto di alcuni (o più di alcuni) grandi elettori e allora come si fa? Potrebbero essere voti decisivi e dunque bisogna farli votare in qualche modo. E comunque, anche se decisivi non fossero, avrebbero il diritto e il dovere di esercitare il loro ruolo di elettori del nuovo Presidente della Repubblica. Ma come? È possibile davvero pensare ad una modalità “smart working” anche per chi non potesse per ragioni di salute essere nell’aula di Montecitorio a votare dal 24 gennaio?
Per capire perché il problema appassiona così tanto la dottrina bisogna risalire alla Costituzione. Che piazza un macigno lì, proprio davanti al computer di casa. Infatti l’art.64, terzo comma, dice: “Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti…”.A fronte dell’obiezione che viene avanzata sulla necessità di interpretare evolutivamente quella norma perché le tecnologie a disposizione oggi erano sconosciute nel 1948 e la stessa interpretazione dell’espressione “essere presente” può assumere nel 2022 un altro senso, dobbiamo ricordare che quando il Costituente intendeva lasciare aperta la porta ad evoluzioni tecnologiche usava termini meno puntuali di quelli usati nell’art.64. Si pensi all’art.15 sulla tutela della libertà e della privacy della corrispondenza che ha cura di includere nel testo “ogni altra forma di corrispondenza”, facendo riferimento, dunque, anche a quelle non conosciute dalle tecnologie dell’epoca. Per questo la norma è applicabile alle e-mail.
Possiamo allora immaginare che possa bastare una delibera dell’ufficio di presidenza o della giunta del regolamento delle Camere per consentire il voto da remoto per i grandi elettori del Capo dello Stato? Credo proprio di no. Probabilmente la strada giusta sarebbe quella di una legislazione sullo stato d’emergenza, non prevista nell’ordinamento vigente. Ma è un discorso più complesso che comunque chiama in causa la Costituzione.
Bene hanno fatto, allora, i Presidenti delle Camere a chiarire, quando nel 2020 si affacciò con una certa vivacità il tema del voto da remoto, che la via delle deliberazioni on line non poteva essere perseguita in questo quadro ordinamentale. Oggi il problema si ripresenta per l’elezione del Capo dello Stato. Accade che una parte della dottrina interpreti il riferimento costituzionale in senso restrittivo, ritenendo la procedura che prende avvio il 24 gennaio materia di regolamenti parlamentari o semplicemente di decisioni assunte ad hoc dalle due Camere riunite, secondo quanto stabilito dall’art.65 del Regolamento del Senato.
Sommessamente continuiamo a ritenere più accoglibile e prudente la scelta già compiuta nel 2020 dal Presidente della Camera Fico di considerare non superabile il riferimento costituzionale dell’art.64. Siamo di fronte ad una seduta comune con un unico seggio elettorale in cui problemi di segretezza del voto, di agibilità del seggio, di tutela della salute dei grandi elettori si combinano ma vanno risolti all’interno dell’ordinamento giuridico vigente. Una via di massima tutela, che i Questori della Camera hanno già indicato, è quella dello scaglionamento dei partecipanti al voto, prevedendo una sola votazione al giorno.
In questo contesto si potrebbe eventualmente prevedere uno spazio e un tempo differito e in sicurezza per coloro i quali fossero risultati positivi ma colpiti dalla forma più lieve dell’epidemia. Si tratterebbe di intervenire con un decreto per consentire agli eventuali asintomatici ancora in quarantena dopo la terza dose (si suppone che il parlamentare, per l’alta responsabilità che riveste, abbia seguito l’intero percorso vaccinale ricevendo anche la dose booster) di potersi recare a Palazzo Montecitorio per il voto. D’altro canto va anche detto – come è stato ricordato da Massimo Luciani – che non è mai possibile immaginare il plenum dei grandi elettori e, aggiungeremmo noi, che gli eventuali non partecipanti al voto non proverrebbero da una sola area elettorale.
Insomma: gli assenti, se la numerosità sale, si compensano. In conclusione, ad una manciata di giorni dall’apertura del seggio elettorale, forse appare un po’ straniante argomentare pindaricamente intorno alla teoria del voto da remoto che, oltretutto, supporrebbe apparati tecnologici di sicurezza ben diversi dal voto per mail con firma in calce apposta dai parlamentari europei (con buona pace della indispensabile segretezza), così frequentemente chiamati in causa.