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Buona lobby. Un Manifesto in sei punti per la nuova legge

Di Giulio Gransi

Formiche.net pubblica il manifesto “La buona lobby”, firmato da professionisti del settore che propongono poche e mirate modifiche al testo in discussione al Senato

La rappresentanza degli interessi rappresenta un’attività fondamentale per il funzionamento di una democrazia.
L’ascolto e il dialogo con il più ampio numero possibile di interessi organizzati garantisce al decisore pubblico la possibilità di raccogliere informazioni qualificate e verificabili per deliberare in modo consapevole.

Convinti che la professione del rappresentante d’interessi concorra al miglioramento della qualità della decisione pubblica, rafforzando così il nostro sistema democratico, un gruppo di professionisti del settore ha elaborato e sottoscritto un manifesto della “buona lobby”.

Contiene pochi interventi mirati e puntuali di modifica al testo sulla rappresentanza degli interessi attualmente in discussione al Senato della Repubblica.

Per una legge che:
– Garantisca effettivamente la trasparenza del processo decisionale;
– Valorizzi il ruolo e la funzione dell’attività di rappresentanza degli interessi;
– Non sia penalizzante per i soggetti che, a vario titolo, operano in tale contesto.

Regolare gli interessi: per una disciplina di tutti gli stakeholder attivi nell’arena decisionale

L’Italia, come tutte le democrazie evolute, necessita di un’attenta regolazione dell’attività di lobbying, che tenga in debita considerazione il dinamismo del settore e la molteplicità degli interessi in gioco. Nell’ambito di tale framework, è necessario prevedere delle indicazioni di massima, di ampia formulazione e quanto più chiare
possibile, finalizzate a considerare allo stesso livello gli interessi che agiscono nell’arena decisionale, in modo da non introdurre squilibri all’interno del dibattito pubblico.

Si segnala una forte criticità circa l’introduzione di una disciplina derogatoria per determinati gruppi di interesse con l’esclusione delle associazioni di categoria e delle organizzazioni imprenditoriali, dei sindacati, degli enti pubblici, nazionali e territoriali, che rappresentano interessi particolari di categoria parimenti assimilabili alla nozione
di portatori di interesse. In particolare, si richiede di contemperare le eccezioni relative alle associazioni di categoria e ai sindacati con le fonti normative nazionali e comunitarie in materia di rappresentanza.

Società partecipate: un chiarimento necessario

La Camera, con un proprio emendamento, ha vietato l’iscrizione al registro per coloro che esercitino funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso enti pubblici economici, società partecipate o enti privati controllati. Si richiede di introdurre un doveroso chiarimento in II lettura, eliminando il divieto di iscrizione al registro per le categorie riferite. Diversamente, se tale disposizione fosse conformata, impedirebbe di fatto ad alcune tra le più importanti aziende italiane di contribuire alla formazione dell’interesse generale.

Il divieto di iscrizione per i giornalisti: possibili criticità

La legge vieta agli iscritti all’Ordine dei giornalisti di iscriversi al Registro. Se la ratio della norma è assolutamente condivisibile, si chiede che questa venga meglio definita con la finalità di tutelare l’iscritto all’ordine che svolga in via esclusiva, in quanto dirigente o parte di un gruppo di interesse, l’attività di rappresentanza di interessi. In molte aziende e organizzazioni l’attività di rappresentanza di interessi e quella di comunicazione sono unificate in un’unica responsabilità/struttura e questa, spesso, viene affidata proprio a soggetti iscritti all’ordine.

Registro: tempi e contenuti adeguati per massimizzare la compliance

Per incentivare la massima adesione al Registro, si propone una cadenza di aggiornamento almeno bimestrale, al fine di garantire una sistematizzazione delle informazioni più rilevanti, nonché tempistiche di lavorazione maggiormente compatibili con l’attività professionale delle aziende e società operanti nel settore.

Inoltre, in linea con le migliori pratiche europee, risulta essenziale raccogliere le sole informazioni utili a soddisfare un reale principio di trasparenza, evitando richieste di dettaglio tali da produrre l’effetto indesiderato di  disincentivare la compliance. In particolare, si reputa necessario che nella pubblicazione integrale della documentazione trasmessa al decisore pubblico, siano eliminate le informazioni tutelate dal segreto industriale, price sensitive per le aziende quotate, e quelle inerenti alla sicurezza nazionale.

Semplificazione e tutela della privacy

Sul modello del Transparency Register europeo, è necessario garantire – anche nel disegno di legge in esame – un sistema semplificato di reporting, che possa essere visualizzato mediante uno strumento user friendly facilmente consultabile sia dallo stakeholder che dal cittadino. Per quanto concerne l’indicazione nel registro e nella
relazione annuale delle risorse umane e finanziarie, per garantire la tutela della privacy, si ravvisa la necessità dell’eliminazione di tali informazioni sensibili inserendo, come accade in Europa un range di riferimento. Infine, per garantire una più precisa disamina dei contenuti e la massima trasparenza del processo di formazione delle decisioni, nonché per preservare la responsabilità del decisore pubblico nei procedimenti di formazione degli atti normativi o regolatori di carattere generale, si chiede di porre in capo allo stesso decisore l’aggiornamento periodico dell’elenco degli incontri svolti con i rappresentanti di interessi e la selezione delle informazioni e dei documenti di maggior rilievo da inserire nel Registro.

Diritti e doveri: un bilanciamento necessario

Il DDL Lobbying ha il pregio di regolare per la prima volta il fenomeno, connaturato al processo democratico, della rappresentanza di interessi, ma si richiede un maggiore equilibrio quando si parla di diritti e di doveri. In particolare, si ritiene necessario prevedere che gli iscritti al Registro possano consultare in via diretta le informazioni inerenti alla formazione del processo decisionale, assistere alle relative procedure e acquisire documenti relativi alla fase istruttoria (bozze, note, lavori preparatori ecc.), allargando maggiormente il perimetro di partecipazione già previsto.

Inoltre, si ribadisce la necessità che gli iscritti al Registro partecipino alle attività di analisi e verifica dell’impatto della regolamentazione (AIR e VIR). Si richiede altresì di rendere obbligatoria la procedura di consultazione nell’ambito del processo di definizioni degli atti normativi o regolatori di carattere generale, al netto di specifiche eccezioni, dettagliando altresì le motivazioni sottese all’eventuale mancata attivazione della procedura.

Firmatari:

Natale Arcuri
Roberto Basso
Fabio Bistoncini
Alessandro Beulcke
Daniela Bianchi
Roberto Calise
Maria Laura Cantarelli
Francesca Chiocchetti
Gianluca Comin
Guido Crosetto
Giuseppe De Lucia
Luca Del Pozzo
Luigi Di Gregorio
Francesco Ferrante
Fabio Fantoni
Giusi Gallotto
Stefano Genovese
Domenico Giordano
Leonardo Iacovelli
Riccardo Malavasi
Vincenzo Manfredi
Silvia Mariani
Massimo Micucci
Andrea Morbelli
Filippo Nani
Mariella Palazzolo
Paola Perrotti
Lara Pontarelli
Roberto Race
Camillo Ricci
Laura Rovizzi
Filippo Salone
Francesca Sallusto
Elisa Simoni
Antonio Sfameli
Licia Soncini
Marco Sonsini
Franco Spicciariello
Michelangelo Suigo
Claudio Velardi



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