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Family Act, tutte le novità sul congedo parentale e non solo. Scrive l’avv. Fava

Di Gabriele Fava

Il 6 aprile scorso il Senato ha approvato in via definitiva il Family Act. Ecco cosa cambia nell’assetto normativo italiano secondo l’avvocato Gabriele Fava, componente del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti

Il 6 aprile scorso il Senato della Repubblica ha approvato in via definitiva il Family Act – recante “Deleghe al governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia” – volto a riordinare e potenziare le norme dirette al sostegno della genitorialità nonché della funzione sociale ed educativa delle famiglie, al precipuo scopo di favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro di entrambi i genitori.

Tale intervento – il quale delega il governo ad adottare misure volte a riformulare diversi istituti collegati alla famiglia – prevede rilevanti novità altresì in materia di congedo parentale, estendendo la possibilità per i genitori di fruire di detto congedo sino al compimento del 14°anno di età del bambino (il limite risulta attualmente fissato al compimento del 12° anno di età). A ciò si aggiunga l’introduzione di modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, in linea con quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro applicati al settore di riferimento, prevedendo appositi accorgimenti per i nuclei familiari monogenitoriali.

Ma vi è di più. Il governo è chiamato altresì ad agevolare la presenza dei genitori nei percorsi scolastici dei figli mediante l’introduzione di appositi permessi retribuiti, previo preavviso al datore di lavoro, di durata almeno pari a 5 ore nel corso dell’anno e per ciascun figlio, per la partecipazione ai colloqui scuola-famiglia e ad altre iniziative relative alla formazione dei figli.

A tutela della maternità, è prevista l’introduzione di specifici permessi per le prestazioni specialistiche dirette alle donne in stato di gravidanza eseguite durante l’orario di lavoro, da destinarsi al coniuge, al convivente ovvero a un parente entro il 2° grado. Da ultimo, si segnala la previsione di un periodo minimo, non inferiore a due mesi, di congedo parentale non cedibile all’altro genitore per ciascun figlio e di forme di premialità in caso di distribuzione equa tra i genitori di detti congedi, nonché l’estensione della disciplina in materia di congedi parentali anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.

Ma i principi e i criteri direttivi di cui alla legge delega non terminano qui. Infatti, è contemplata altresì l’estensione del congedo obbligatorio per il padre lavoratore, l’aumento dell’indennità obbligatoria per il congedo di maternità, il riconoscimento del diritto al congedo a prescindere dallo stato civile o di famiglia del padre lavoratore nonché da una determinata anzianità di servizio e lavorativa, l’introduzione di un ragionevole termine di preavviso al datore di lavoro per l’esercizio del congedo di paternità sulla base del Ccnl di riferimento, l’estensione del diritto al congedo di paternità a parità di condizioni ai lavoratori della pubblica amministrazione.

Ora la parola passa al governo il quale è chiamato ad adottare le misure anzidette entro 24 mesi.

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