La politica neosovietica di Putin contro la proprietà intellettuale sta preoccupando le imprese italiane, ma anche quelle degli altri Paesi europei e degli Stati Uniti, chiamate a elaborare nuove strategie di difesa dei loro diritti, sia giudiziari, sia contrattuali. L’analisi dell’avvocato e professore Cesare Galli
Anche se a fronte delle atrocità perpetrate dall’esercito di Putin nell’Ucraina invasa e della politica di stampo sovietico applicata in Russia contro ogni forma di dissenso politico e di informazione libera, ogni altra violazione impallidisce, le misure adottate dal governo russo per limitare la proprietà intellettuale hanno destato grande preoccupazione nelle imprese italiane, che stanno già facendo piani per il dopoguerra.
I primi timori erano venuti dal decreto n. 299/2022 del 6 marzo scorso (in versione originale qui), che è intervenuto su una norma preesistente in materia di indennizzo per l’uso di brevetti, modelli di utilità e design altrui in settori in cui il governo ne autorizzi l’utilizzo senza il consenso del titolare per ragioni inerenti la sicurezza nazionale. In base alla modifica ora apportata qualora i diritti in questione siano costituiti da brevetti appartenenti a soggetti collegati ad una lista di Paesi considerati ostili (in pratica, quelli che hanno applicato sanzioni alla Federazione Russa o a suoi cittadini, con in testa Stati Uniti, Unione Europea e Regno Unito), tale indennizzo, normalmente costituito da una royalty (peraltro in Russia già minima, lo 0,5%) vada considerato pari a zero e quindi non sia dovuto.
La norma adottata cerca dunque di prestare formale ossequio alla prescrizione del TRIPs Agreement (art. 31), che in effetti consente agli Stati membri del Wto (cui il TRIPs Agreement è collegato, dato che prevede gli obblighi minimi di tutela sostanziale e processuale della proprietà intellettuale, considerata componente essenziale dell’economia internazionale, che i membri dell’Organizzazione sono obbligati ad adottare e far rispettare nei rispettivi territori) di derogare alla tutela dei brevetti in circostanze di necessità pubblica, concernente la sicurezza e la difesa nazionale, la salute pubblica e la vita dei cittadini. Essa tuttavia la svuota di contenuto, cancellando l’indennizzo che il TRIPs Agreement impone anche per questi casi (“the right holder shall be paid adequate remuneration in the circumstances of each case, taking into account the economic value of the authorization”) e lo fa per giunta selettivamente, ossia soltanto a danno delle imprese dei Paesi “sanzionisti”, come una sorta di rappresaglia verso questi ultimi.
Ancora più radicale (e in prospettiva ancora più eversivo dei principi cardine dello Stato di diritto) è un secondo provvedimento normativo, adottato dal Parlamento della Federazione Russa due giorni dopo, l’8 marzo 2022, col n. 46-FZ. (se ne veda il testo originale qui), che più in generale autorizza il governo russo a identificare una serie di prodotti, ritenuti essenziali, per i quali potranno essere derogate, sempre dal governo, le regole di protezione dei diritti IP.
D’altronde, senza neppure attendere l’emanazione e l’attuazione di queste nuove norme, una recentissima sentenza russa ha negato tutela al titolare dei marchi (oltre che dei diritti d’autore) su un noto character del cinema di animazione per bambini (e del relativo merchandising) come la maialina “Peppa Pig”, senz’altra giustificazione se non la titolarità dei relativi diritti in capo ad una società britannica, quindi di un Paese “ostile”, circostanza sulla base della quale il giudice è giunto a qualificare la sua azione come “abuso di diritto”, sulla base della norma generale dell’art. 10 del Codice civile russo.
Soprattutto quest’ultima norma, se interpretata in termini così aberranti ed estranei alla sua finalità, rende pressoché impossibile per le imprese straniere tutelarsi, tanto più se si considera che in Russia l’indipendenza dei giudici non è in alcun modo garantita, come dimostrano le lunghe pene detentive inflitte agli oppositori del governo: l’assoluta discrezionalità nel decidere e applicare le deroghe rende infatti arduo per le imprese del mondo libero trovare strumenti giuridici per proteggersi da queste nuove misure. Sul piano del diritto internazionale, queste plateali violazioni del TRIPs Agreement espongono quindi la Russia anche all’applicazione delle misure sanzionatorie previste al riguardo in sede Wto, cosa che potrebbe rendere ancora più lento il suo futuro reinserimento nel sistema del commercio internazionale. Inoltre misure come queste scoraggeranno gli investimenti stranieri anche oltre la crisi attuale, contribuendo a mantenere l’attuale condizione di sottosviluppo della Russia, la cui economia è ancora basata essenzialmente sull’esportazione delle materie prime di cui il territorio è ricco: il che fornisce anche l’ennesima conferma del carattere illusorio di ogni tentativo di disancorare la libertà economica da quella politica e dal rispetto delle regole dello Stato di diritto.
Le imprese italiane, ma anche quelle degli altri Paesi europei e degli Stati Uniti, sono quindi chiamate a elaborare nuove strategie di difesa dei loro diritti IP, sia giudiziari, sia contrattuali, che siano in grado di contenere i rischi della contraffazione nei nuovi scenari nati prima dalla pandemia e ora dalla guerra.
Anche i consueti strumenti contrattuali, nei rapporti con licenziatari e distributori locali, troveranno infatti evidenti difficoltà in fase di enforcement, almeno quando non sia possibile disporre di garanzie che possono essere escusse al di fuori della Russia, cosa che è sempre consigliabile prevedere ogni qual volta i propri partner commerciali hanno sede in Paesi retti da regimi autoritari, oppure ricorrere a sistemi assicurativi. Ciò però inevitabilmente aumenterà i costi, rendendo meno competitive le imprese titolari dei diritti IP, specie in un Paese impoverito, in cui i consumatori avranno meno capacità di acquisto.
Sarà perciò ancora più cruciale che in passato difendersi dai contraffattori direttamente nei Paesi di origine dei prodotti copia, a cominciare da quelli dell’Estremo Oriente.